Lexipedia

0.946.291.691

Accordo
di commercio e di cooperazione economica
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica di Bielorussia

RU 1995 1193; FF 1994 I 605

Traduzione1

RU 1995 1193; FF 1994 I 605

Concluso il 28 maggio 1993

Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 19942

Entrato in vigore con scambio di note il 1° agosto 1994

(Stato 1° agosto 1994)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Bielorussia,

qui di seguito definiti «Parti contraenti»

consapevoli della particolare importanza che il commercio estero e le diverse forme di cooperazione economica rivestono ai fini dello sviluppo economico dei due Paesi;

dichiarandosi disposti a cooperare nella ricerca di vie e di strumenti atti ad agevolare il rafforzamento degli scambi e delle relazioni economiche conformemente ai principi ed alle condizioni enunciate nell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) firmato a Helsinki il 1° agosto 1975 e in altri documenti della CSCE, segnatamente la Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi enunciati nel documento finale della Conferenza di Bonn sulla cooperazione economica in Europa;

ribadita la loro adesione alla democrazia pluralista fondata sui principi del diritto, sui diritti dell’uomo, compresi i diritti delle persone che appartengono a minoranze, sulle libertà fondamentali e sull’economia di mercato;

animati dal desiderio di creare le condizioni favorevoli ad uno sviluppo concreto ed armonioso nonché alla diversificazione degli scambi e al promovimento della cooperazione commerciale ed economica in settori di interesse comune;

dichiarandosi pronti ad esaminare, alla luce di tutti gli elementi pertinenti, le possibilità di sviluppare ed approfondire le loro relazioni e di estenderle a settori non coperti dal presente Accordo;

decisi a sviluppare le loro relazioni commerciali nel rispetto dei principi fondamentali del GATT;

consapevoli dello statuto della Svizzera in quanto Parte contraente all’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) 3 e della partecipazione della Repubblica di Bielorussia a tale Accordo in qualità di membro osservatore;

hanno convenuto, al fine di conseguire gli obiettivi sopraelencati, di concludere il seguente Accordo:

Art. 1 Obiettivi

Il presente Accordo si prefigge di definire i principi, le norme e le pratiche necessarie affinché le relazioni commerciali ed economiche fra le Parti contraenti possano essere condotte a buon fine. In particolare, le Parti contraenti si impegnano, nell’ambito della loro legislazione e dei loro rispettivi obblighi internazionali, a sviluppare armoniosamente i loro scambi nonché diverse forme di cooperazione commerciale ed economica.

Le Parti contraenti riconoscono che i principi definiti dai processi della CSCE rappresentano un elemento essenziale per il conseguimento degli obiettivi del presente Accordo.

Art. 2 GATT

Le Parti contraenti si adoperano per promuovere, sviluppare e diversificare i loro scambi, conformemente ai principi del GATT, soprattutto per quanto attiene alla non discriminazione e alla reciprocità.

Art. 3 Trattamento della nazione più favorita

Le Parti contraenti acconsentono al trattamento della nazione più favorita per quanto concerne sia i dazi e qualsiasi tipo di tributo prelevato su o in rapporto con l’importazione o l’esportazione di merci, nonché le tasse e gli altri tributi prelevati direttamente o indirettamente sulle merci importate, sia le modalità di prelevamento di tali dazi, tasse e tributi nonché qualsiasi prescrizione e formalità nell’ambito degli scambi commerciali.

Il paragrafo 1 non va inteso come obbligo per le Parti contraenti di far beneficiare l’altra Parte dei vantaggi che essa concede:

  1. per agevolare il commercio frontaliero;
  2. allo scopo di creare un’unione doganale o una zona di libero scambio o in seguito alla creazione di tale unione o zona, in applicazione dell’articolo XXIV del GATT;
  3. ai Paesi in sviluppo, in applicazione del GATT e di altri accordi internazionali.

Art. 4 Non discriminazione

Le importazioni in provenienza da o le esportazioni verso il territorio della Parte contraente non sono soggette ad alcun divieto né ad alcuna restrizione quantitativa, compresa la concessione di licenze, a meno che l’importazione o l’esportazione di un prodotto simile da o verso un Paese terzo non sia parimenti assoggettata a tale divieto o restrizione. La Parte contraente che introduce tali misure le applica in modo da pregiudicare il meno possibile l’altra Parte contraente.

Art. 5 Trattamento nazionale

Per quanto concerne le tasse e gli altri tributi interni nonché tutte le leggi, regolamenti e prescrizioni concernenti la vendita interna, l’offerta sul mercato, l’acquisto, il trasporto, la distribuzione o l’utilizzazione, il trattamento riservato alle merci provenienti dal territorio di una Parte contraente e importate nel territorio dell’altra Parte non può essere meno favorevole di quello riservato alle merci simili di origine nazionale.

Art. 6 Pagamenti

I pagamenti in contropartita degli scambi di merci e di servizi fra le Parti sono effettuati in moneta liberamente convertibile.

Le parti di transazioni individuali di entrambi gli Stati sono trattate, per quanto concerne l’accesso a una moneta liberamente convertibile, in modo altrettanto favorevole che le parti di transazioni individuali di un qualsiasi Stato terzo.

Art. 7 Altre condizioni commerciali

Le merci sono scambiate fra le parti di transazioni individuali ai prezzi di mercato. In particolare le amministrazioni ufficiali e le aziende pubbliche acquistano o vendono i prodotti importati, rispettivamente esportati, fondandosi unicamente su considerazioni commerciali, e segnatamente in materia di prezzo, qualità e quantità; conformemente alla prassi commerciale abituale, offrono alle aziende dell’altra Parte contraente una possibilità adeguata di entrare in concorrenza con i partecipanti di tali transazioni.

Le Parti contraenti non possono esortare né incitare le parti di una transazione individuale ad impegnarsi in operazioni di compensazione.

Art. 8 Trasparenza

Ognuna delle Parti contraenti rende accessibile all’altra le leggi, i regolamenti, le decisioni giudiziali e le prescrizioni amministrative concernenti le attività commerciali in generale e tiene l’altra Parte al corrente di tutti i cambiamenti che potrebbero intervenire nella sua nomenclatura doganale o statistica.

Art. 9 Misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodotti

Le Parti contraenti si consultano qualora le importazioni di determinate merci aumentino al punto tale o in condizioni tali da pregiudicare o rischiare di pregiudicare gravemente i produttori nazionali di merci simili o in diretta concorrenza.

Nel condurre le consultazioni di cui al paragrafo 1, le Parti si adoperano per trovare soluzioni soddisfacenti per entrambi. Nella misura in cui le Parti contraenti non convengano altrimenti, le consultazioni si concludono al più tardi trenta giorni dopo la data della domanda presentata per iscritto della Parte contraente interessata.

Se le Parti non giungono ad un accordo in applicazione dei paragrafi 1 e 2, la Parte lesa può limitare le importazioni delle merci oggetto della controversia nella misura e durante il periodo assolutamente necessari per prevenire o porre rimedio al pregiudizio. In tal caso, e dopo che le Parti si sono consultate in seno al Comitato misto, l’altra Parte contraente può derogare agli obblighi scaturiti dal presente Accordo per scambi essenzialmente equivalenti.

Qualora decidano di applicare i provvedimenti previsti al paragrafo 3, le Parti contraenti conferiscono la priorità a quelle che meno pregiudicano l’esecuzione del presente Accordo.

Art. 10 Proprietà intellettuale

Vista l’importanza che la proprietà intellettuale riveste ai fini del promovimento degli scambi e della cooperazione economica, la legislazione nazionale delle Parti contraenti garantisce una protezione completa ed efficace dei diritti di proprietà intellettuale e, in particolare, una protezione adeguata ed efficace del diritto d’autore e dei diritti affini, delle marche, delle indicazioni geografiche, dei brevetti in tutti i settori della tecnologia, dei disegni e dei modelli industriali, della topografia dei circuiti integrati e delle informazioni segrete in materia di know-how. Inoltre, nella misura in cui non ne siano ancora membri, entrambe le Parti fanno il possibile per aderire a tali Convenzioni nonché ad altri accordi multilaterali che favoriscono la cooperazione nel settore della protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Se non dispongono di una legislazione nazionale che preveda tale protezione, le Parti contraenti si adoperano per procedere quanto prima agli adeguamenti necessari, ma al più tardi tre anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo. In particolare, le Parti contraenti adottano tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alle seguenti convenzioni multilaterali:

  1. Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale (Atto di Stoccolma, 19674);
  2. Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi, 19715);
  3. Convenzione universale del 6 settembre 19526 sul diritto di autore;
  4. Convenzione internazionale del 26 ottobre 19617 sui diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione. (Convenzione di Roma).

Le Parti contraenti vegliano affinché le procedure e gli strumenti adottati per proteggere i diritti di proprietà da qualsiasi violazione, in particolare contro la contraffazione e la pirateria, siano non discriminatori, leali ed equi. Tali provvedimenti non devono essere inutilmente complicati o costosi né comportare termini o dilazioni ingiustificati. Tali disposizioni comprendono segnatamente l’ingiunzione, un adeguato risarcimento del danno subìto dal titolare del diritto, nonché provvedimenti cautelari.

Fatti salvi i privilegi di cui godono i cittadini di altri Stati in virtù di accordi sull’armonizzazione o sul riconoscimento reciproco delle legislazioni o di accordi per il promovimento della cooperazione nell’ambito della protezione dei diritti di proprietà intellettuale, ogni Parte contraente non assoggetta i cittadini dell’altro Stato parte ad un trattamento meno favorevole di quello di cui fruiscono i cittadini di qualsiasi altro Stato terzo.

Al fine sia di migliorare il livello di protezione sia di prevenire ed eliminare distorsioni commerciali legate ai diritti di proprietà intellettuale, gli esami previsti dall’articolo 14 del presente Accordo possono, in particolare, vertere sulle disposizioni in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 11 Deroghe

Fermo restando che le seguenti misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata negli scambi fra le Parti contraenti né una limitazione occulta delle transazioni commerciali, il presente Accordo non vieta alle Parti di adottare provvedimenti giustificati dal punto di vista della tutela:

  1. della morale pubblica;
  2. della salute o della vita di persone, animali e vegetali nonché dell’ambiente;
  3. della proprietà intellettuale;
  4. o qualsiasi altra misura di cui all’articolo XX del GATT.

Il presente Accordo non impedisce alle Parti contraenti di applicare misure giustificate dal disposto dell’articolo XXI del GATT.

Art. 12 Cooperazione economica

Le Parti contraenti si adoperano per favorire e promuovere la cooperazione economica in settori di interesse comune.

Tale cooperazione economica avrà fra gli altri scopi quello di:

  1. consolidare e diversificare i legami economici fra le Parti contraenti;
  2. contribuire allo sviluppo delle loro economie;
  3. aprire l’accesso a nuove fonti di approvvigionamento e a nuovi mercati;
  4. agevolare la collaborazione fra operatori economici al fine di promuovere gli investimenti, le joint ventures, gli accordi sulla concessione di licenze nonché su altre forme di cooperazione;
  5. accelerare le trasformazioni strutturali in seno alle rispettive economie e consolidare la posizione della Repubblica di Bielorussia in materia di politica commerciale;
  6. agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese agli scambi e alla cooperazione;
  7. promuovere e rafforzare la cooperazione nel settore della proprietà intellettuale, segnatamente mediante l’istituzione di modalità appropriate di assistenza tecnica fra le rispettive autorità delle Parti contraenti; a tal fine, le Parti coordinano le loro iniziative con le competenti organizzazioni internazionali.

Art. 13 Comitato misto

È istituito un comitato misto incaricato di provvedere alla corretta esecuzione dell’Accordo. Il Comitato è composto di rappresentanti delle Parti contraenti; esso opera per mutuo consenso e si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario, tuttavia almeno una volta all’anno, alternativamente nella Repubblica di Bielorussia e in Svizzera. È presieduto, a turno, dal rappresentante della Parte contraente che ospita la riunione.

Il Comitato misto ha in particolare il compito di:

  1. osservare l’applicazione dell’Accordo, segnatamente per quanto concerne l’interpretazione e l’esecuzione dei disposti in esso contenuti, nonché la possibilità di estenderne il campo d’applicazione;
  2. esaminare e promuovere gli strumenti e le modalità che meglio si prestano all’instaurazione di contatti diretti fra le imprese situate sul territorio delle Parti contraenti;
  3. fungere da forum per consultazioni volte alla risoluzione di problemi che potrebbero sorgere fra le Parti contraenti;
  4. esaminare questioni che concernono gli scambi fra le Parti contraenti;
  5. valutare i progressi compiuti nell’ambito dell’espansione degli scambi e della cooperazione fra le Parti contraenti;
  6. scambiare informazioni e previsioni commerciali nonché informazioni ai sensi dell’articolo 8 (trasparenza);
  7. fungere da forum per le consultazioni di cui all’articolo 9 (misure d’urgenza applicabili all’importazione di determinati prodotti);
  8. fungere da forum per le consultazioni su problemi bilaterali ed eventi internazionali nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale; tali consultazioni possono parimenti svolgersi fra i periti delle Parti contraenti;
  9. rafforzare la cooperazione economica conformemente all’articolo 12;
  10. formulare ed in seguito sottoporre alle autorità delle Parti contraenti emendamenti al presente Accordo al fine di tenere conto delle nuove evoluzioni nonché delle raccomandazioni in merito all’esecuzione del presente Accordo ed all’estensione del suo campo d’applicazione ai sensi dell’articolo 14 (revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione).

Art. 14 Revisione dell’Accordo ed estensione del campo d’applicazione

Le Parti contraenti convengono di riesaminare le disposizioni del presente Accordo su domanda di una di esse.

Le Parti contraenti si dichiarano disposte a sviluppare ed approfondire le relazioni instaurate in virtù del presente Accordo e ad estenderle a settori non coperti da quest’ultimo, quali i servizi e gli investimenti. Ogni Parte contraente può sottoporre al Comitato misto domande motivate a tal fine.

Art. 15 Applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica parimenti al Principato del Liechtenstein nella misura in cui tale Paese rimanga legato alla svizzera da un trattato di unione doganale 8 .

Art. 16 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del mese seguente la data in cui le due Parti si saranno notificate, per via diplomatica, che le condizioni costituzionali o altri requisiti legali ed applicabili all’entrata in vigore del presente Accordo sono adempiuti.

Art. 17 Denuncia

Ogni Parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra Parte contraente. In tal caso, l’Accordo cesserà di essere valido dopo sei mesi dalla data in cui l’altra Parte contraente avrà ricevuto la notifica.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Minsk, il 28 maggio 1993, in due esemplari originali in francese, bielorusso e inglese, tutti i testi facenti parimente fede. In caso di divergenza d’interpretazione vale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Jean-Pascal Delamuraz

Per il Governo
della Repubblica di Bielorussia:

Nikolai N. Kostikov