Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Dahomey s’impegnano a cooperare e ad accordarsi, giusta la loro legislazione e le loro possibilità, un aiuto reciproco per lo sviluppo dei rispettivi Paesi, segnatamente nel campo economico e tecnico.
0.946.291.741
Accordo di commercio, protezione degli investimenti e cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Dahomey Conchiuso il 20 aprile 1966 Ratificato con strumenti depositati il 21 settembre 1973
RU 1973 1540
Traduzione1
Entrato in vigore il 6 ottobre 1973 con effetto dal 1° gennaio 1966
(Stato 6 ottobre 1973)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica del Dahomey,
desiderosi di stringere vieppiù i legami d’amicizia e determinati a sviluppare la cooperazione economica e tecnica nonché gli scambi commerciali tra i due Paesi,
hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1 Cooperazione economica e tecnica
Art. 2 Trattamento della nazione più favorita
Le due alte Parti contraenti convengono di accordarsi reciprocamente il trattamento della nazione più favorita per quanto concerne i diritti e le formalità doganali.
Questo trattamento, tuttavia, non si riferisce ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni che ciascuna delle alte Parti contraenti accorda o accorderà:
- ai paesi limitrofi, nel traffico di confine;
- ai paesi che con essa partecipano a un’unione doganale, una zona di libero scambio o una stessa zona monetaria già istituite o istituibili.
Art. 3 Ordinamento d’importazione in Svizzera
Il Governo della Confederazione Svizzera continua ad accordare l’attuale trattamento liberale all’importazione dei prodotti originari del Dahomey, segnatamente di quelli in allegato D.
Art. 4 Ordinamento d’importazione nel Dahomey
Il Governo della Repubblica del Dahomey autorizza l’importazione di prodotti di origine svizzera, segnatamente di quelli in allegato S, a concorrenza dei valori indicati per ogni voce. Esso farà parimente beneficiare i prodotti svizzeri delle liberalizzazioni d’importazione o dei contingenti globali d’importazione di prodotti esteri. Le merci svizzere saranno parificate a quelle originarie d’altri paesi esteri nell’ambito del regime dei contingenti globali.
Art. 5 Salvaguardia degli interessi economici vitali
Qualora le importazioni provenienti da una Parte gravemente nuocessero, o minacciassero di nuocere, agli interessi economici dell’altro Paese, le due Parti si riservano il diritto di adottare le misure appropriate, previa consultazione reciproca, nell’ambito della Commissione mista prevista nell’accordo.
Art. 6 Informazioni commerciali
I servizi competenti dei due Governi si comunicheranno reciprocamente nel più breve tempo possibile, ogni utile informazione concernente gli scambi commerciali, le statistiche d’importazione e d’esportazione e le condizioni d’impiego dei contingenti iscritti nell’accordo. In particolare, le autorità svizzere comunicheranno almeno una volta l’anno alle autorità del Dahomey il totale e la distinta delle importazioni svizzere di prodotti d’origine dahomeyana. Parimenti, le autorità del Dahomey comunicheranno alle autorità svizzere il totale e la distinta delle importazioni in Dahomey di prodotti d’origine svizzera. Qualsiasi esame del traffico delle merci e della bilancia commerciale tra i Paesi è basato, d’ambo le parti, sulle statistiche d’importazione.
Art. 7 Ordinamento dei pagamenti
I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Dahomey, compresi quelli attinenti allo scambio delle merci nell’ambito del presente accordo, sono operati conformemente al regime vigente tra la zona del franco e la Svizzera.
Art. 8 Protezione degli investimenti
Gli investimenti, i beni, i diritti e gli interessi appartenenti a cittadini, fondazioni, associazioni o società di un’alta Parte contraente sul territorio dell’altra, fruiscono di un trattamento giusto ed equo, almeno uguale a quello riconosciuto da ciascuna Parte ai propri cittadini oppure, qualora fosse migliore, al trattamento accordato ai cittadini, fondazioni, associazioni o società della nazione più favorita. Ciascuna Parte si obbliga ad autorizzare il libero trasferimento del reddito del lavoro o dell’attività esercitata sul territorio dai cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte, e il libero trasferimento degli utili, interessi, dividendi, diritti ed altre entrate, ammortamenti, in caso di liquidazione parziale o totale, del provento della stessa. Qualora una Parte espropriasse o nazionalizzasse beni, diritti o interessi spettanti a cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte oppure prendesse, ai loro riguardi, qualsiasi altro provvedimento di spodestamento diretto o indiretto, essa deve prevedere il pagamento di un’indennità effettiva e adeguata, conformemente al diritto internazionale pubblico. L’ammontare di tale indennità, stabilito al momento dell’espropriazione, della nazionalizzazione o dello spodestamento, deve essere pagato, in valuta trasferibile e senza alcun indugio ingiustificato, all’avente diritto ovunque risieda. Tuttavia, i provvedimenti d’espropriazione, di nazionalizzazione o di spodestamento, non devono essere discriminanti né contrari a un’obbligazione specifica.
Art. 9 Clausola arbitrale per la protezione degli investimenti
Le controversie fra le alte Parti contraenti, circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, che non possano essere risolte in maniera soddisfacente nel termine di sei mesi per via diplomatica, saranno sottoposte, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro. I due arbitri nomineranno un superarbitro, il quale dovrà essere cittadino di un terzo Stato. Qualora una Parte ometta di designare il suo arbitro e disattenda l’invito dell’altra, inteso a sollecitare la designazione entro due mesi, l’arbitro verrà nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal presidente della Corte internazionale di Giustizia. Se i due arbitri non riescono, entro due mesi dalla loro designazione, a mettersi d’accordo sulla scelta del superarbitro, questo sarà nominato, a richiesta di una Parte, dal presidente della Corte internazionale di Giustizia. Ove, nei casi previsti nel secondo e terzo capoverso, il presidente della Corte internazionale di Giustizia sia impedito, o sia cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se questo è impedito oppure cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal membro anziano della Corte, che non sia cittadino di alcuna delle Parti. Salvo disposizioni contrarie delle Parti, il tribunale stabilisce la sua procedura. Le decisioni del tribunale rivestono carattere obbligatorio per le Parti.
Art. 10 Commissione mista
A richiesta dell’una o dell’altra Parte, una Commissione mista si adunerà alternativamente nell’una o nell’altra capitale. Essa veglia sull’applicazione del presente accordo ed emana le disposizioni dirette a migliorare le relazioni economiche tra i due Paesi.
Art. 11 Applicazione dell’accordo al Liechtenstein
Gli articoli da 2 a 7 del presente accordo sono applicabili al Principato del Liechtenstein, fintanto che questo rimarrà vincolato alla Confederazione Svizzera da un trattato d’unione doganale.
Art. 12 Entrata in vigore e rinnovo
Il presente accordo entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 1966 e avrà effetto fino al 31 dicembre 1967. Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché l’una o l’altra Parte non lo disdica per iscritto tre mesi prima della scadenza. Il presente accordo sarà ratificato. Esso entrerà in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione. In caso di disdetta, le disposizioni degli articoli 8 e 9 rimarranno applicabili ancora per dieci anni agli investimenti attuati prima della stessa. Fatto a Cotonu, i n doppio esemplare, il 20 aprile 1966. (Si omettono le firme)
Elenco D
Prodotti del Dahomey che possono essere importati in Svizzera senza limitazione di contingentamento nell’ambito della regolamentazione vigente in Svizzera2
- Arachidi, non da foraggio
- Olio di palma
- Semi oleaginosi, tra cui semi di ricino
- Copra
- Legno di teck
- Cotone
- Banane, ananassi, arance
- Pimenti e altre spezie
- Fecole d manioca e tapioca
- Prodotti artigianali
- Olii di palmisti
Elenco S
Importazione di prodotti svizzeri nella Repubblica del Dahomey3
N. | Designazione dei prodotti | Contingenti annui in 1000 fr. s. |
1 | Latti medicinali, formaggi e altri latticini | 50 |
2 | Prodotti chimici diversi contingentati, tra cui coloranti e prodotti farmaceutici | 100 + s.b.4 |
3 | Prodotti tessili diversi contingentati, tra cui tessuti di cotone, stampati e fazzoletti | 100 |
4 | Materiale meccanico ed elettrico diverso contingentato, comprese le macchine per scrivere | 100 + s.b. |
5 | Macchine per cucire | liberate |
6 | Apparecchi cinematografici (proiettori, cineprese), apparecchi fotografici e accessori, fonografi, fonorivelatore, motori, giradischi, cambia-dischi, ecc. | 50 |
7 | Orologi e forniture per rifinitura | 100 |
8 | Diversi, compresi i pezzi di ricambio | 100 |