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Accordo concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione svizzera e la Repubblica dell’Alto‑Volta Conchiuso il 6 maggio 1969

RU1969 1082

Traduzione1

Entrato in vigore mediante scambio di note il 15 settembre 1969

(Stato 15 settembre 1969)

Il Governo della Confederazione svizzera
e
il Governo della Repubblica dell’Alto Volta,

desiderosi di stringere vieppiù i legami d’amicizia e di sviluppare la cooperazione economica e tecnica e gli scambi commerciali tra i due paesi,

hanno convenuto:

Art. 1 Cooperazione economica e tecnica

Il Governo della Confederazione svizzera e il Governo della Repubblica dell’AltoVolta si obbligano, nel rispetto della loro sovranità, a cooperare e aiutarsi vicendevolmente per quanto concerne lo sviluppo dei loro paesi, segnatamente nel campo economico e tecnico, in conformità della loro legislazione e delle loro possibilità.

Art. 2 Trattamento della nazione più favorita

Le due alte Parti contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente, per quanto concerne i diritti e le formalità doganali, il trattamento della nazione più favorita.

Questo trattamento, per altro, noti si riferisce ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni che ciascuna delle alte Parti contraenti accorda o accorderà:

  1. ai paesi limitrofi, nel traffico di confine;
  2. ai paesi che con essa partecipino a un’unione doganale o a una zona di libero scambio, già istituite o istituibili.

Art. 3 Ordinamento delle importazioni in svizzera

Il Governo della Confederazione svizzera continua ad accordare all’importazione in Svizzera dei prodotti originari e provenienti dalla Repubblica dell’Alto Volta, segnatamente di quelli indicati nell’elenco dell’Alto Volta, l’ordinamento liberale presentemente applicato.

Art. 4 Ordinamento delle importazioni nell’Alto‑Volta

Il Governo della Repubblica dell’Alto‑Volta autorizza l’importazione dei prodotti originari e provenienti dalla Confederazione svizzera e in particolare di quelli menzionati nell’elenco S, qui allegato, nell’ambito dei valori indicati per ciascuna posta. Esso accorderà parimenti ai prodotti svizzeri le liberazioni delle importazioni o i contingenti complessivi aperti all’importazione dei prodotti esteri. Nell’ambito dell’ordinamento dei contingenti complessivi, le merci svizzere saranno trattate come quelle originarie di altri paesi.

Art. 5 Informazioni commerciali

I servizi competenti dei due Governi si comunicano vicendevolmente, per tempo, ogni utile informazione. Ogni verificazione del traffico delle merci e della bilancia commerciale tra i due Paesi va eseguita conformemente alle statistiche d’importazione.

Art. 6 Ordinamento dei pagamenti

I pagamenti tra il Governo della Confederazione svizzera e il Governo della Repubblica dell’Alto‑Volta, compreso lo scambio delle merci nell’ambito del presente accordo, sono operati in moneta convertibile.

Art. 7 Protezione degli investimenti

Gli investimenti, i beni, i diritti e gli interessi spettanti a cittadini e a fondazioni, associazioni o società di una delle alte Parti contraenti sul territorio dell’altra Parte o detenuti indirettamente da tali cittadini, fondazioni, associazioni o società godono d’un trattamento giusto ed equo, almeno uguale a quello riconosciuto da ciascuna di esse ai propri cittadini o, se sia più favorevole, dei trattamento concesso ai cittadini e alle fondazioni, associazioni o società della nazione più favorita. Ciascuna Parte si obbliga ad autorizzare il libero trasferimento del reddito del lavoro o dell’attività esercitata sul suo territorio dai cittadini e dalle fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte, come anche il libero trasferimento degli interessi, dividendi, diritti e altre entrate, ammortamenti e, in caso di liquidazione parziale o totale, del provento della stessa. Nel caso d’espropriazione o nazionalizzazione di beni, diritti o interessi spettanti a cittadini, fondazioni, associazioni o società di una Parte, o detenuti indirettamente da tali cittadini, fondazioni, associazioni, o società, oppure di altri provvedimenti diretti o indiretti di spoglio degli stessi, per opera dell’altra Parte, questa dovrà prevedere il pagamento di un’indennità effettiva e adeguata, conformemente al diritto delle genti. L’ammontare di questa indennità, da stabilirsi al momento dell’espropriazione, della nazionalizzazione o dello spoglio, sarà pagato in moneta trasferibile, e senza ritardo ingiustificato, all’avente diritto ovunque risieda. I provvedimenti d’espropriazione, di nazionalizzazione o di spoglio non dovranno nondimeno essere discriminativi né contrari a un’obbligazione specifica.

Art. 8 Clausola arbitrale per la protezione degli investimenti

Le controversie, fra le alte Parti contraenti, circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, che non abbiano potuto essere composte in modo soddisfacente nel termine di sei mesi per la via diplomatica, saranno sottoposte, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro. I due arbitri nomineranno un superarbitro, il quale dovrà essere cittadino d’un terzo Stato. Ove una Parte ometta di designare il suo arbitro, ancorché l’altra Parte l’abbia invitata a farlo nel termine di due mesi, esso sarà nominato, a richiesta di quest’ultima, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se i due arbitri non riescano, entro due mesi dalla loro designazione, a mettersi d’accordo sulla scelta del superarbitro, questi sarà nominato, a richiesta di una Parte, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Ove, nei casi previsti nei capoversi 2 e 3 il presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia impedito, o sia cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se questi è impedito oppure cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal membro più anziano della Corte, che non sia cittadino di alcuna delle Parti. Salvo disposizione contraria delle Parti, il tribunale stabilisce la sua procedura. Le decisioni del tribunale sono obbligatorie per le Parti.

Art. 9 Commissione mista

Previo accordo delle due alte Parti contraenti, può essere istituita una commissione mista. Essa si aduna per prendere ogni disposizione diretta a migliorare le relazioni economiche tra i due paesi.

Art. 10 Applicazione dell’accordo al Liechtenstein

Gli articoli 2 a 6 del presente accordo sono applicabili al Principato del Liechtenstein, fin tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale.

Art. 11 Entrata in vigore e rinnovo

Il presente accordo ha effetto per un anno a contare dall’entrata in vigore. Esso sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, sempre che l’una o l’altra Parte contraente non lo disdica per iscritto tre mesi prima della scadenza. Esso è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno della firma ed entrerà in vigore definitivamente dopo che ciascuna Parte avrà comunicato all’altra d’essersi conformata alle disposizioni costituzionali sulla conclusione ed entrata in vigore degli accordi internazionali. In caso di disdetta, le disposizioni degli articoli 7 e 8 rimarranno applicabili ancora per dieci anni agli investimenti attuati prima della stessa. Fatto a Ouagadougou in due esemplari, il 6 maggio 1969.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera

l’Ambasciatore svizzero:

Monfrini

Per il Governo
della Repubblica dell’Alto‑Volta:

Zorome

Elenco Alto-Volta

Prodotti importabili in Svizzera senza contingentamento nell’ambito della regolamentazione vigente in Svizzera2

Arachidi

Fibre di cotone

Sesam

Karité



non destinati al foraggiamento

Pelli di rettili

Cuoio

Frutti tropicali (mango)

Prodotti artigianali

Elenco «S»

Importazioni di prodotti svizzeri nella Repubblica dell’Alto Volta3 con riserva di modificazioni dovute ad ulteriori accordi

Numero d’ordine

Designazione della merce

Contingenti annuali in 1000 fr. s

1

Latte medicinale, latte concentrato, sterilizzato, pastorizzato, ecc.

50

2

Prodotti chimici diversi, contingentati, di cui sostanze coloranti, prodotti farmaceutici e materiale plastico (ad eccezione delle scarpe in materiale plastico)

s. b.4

3

Prodotti tessili diversi, contingentati, di cui tessuti cotone stampati e fazzoletti da naso

100

4

Materiali meccanici ed elettrici, diversi, contingentati comprese le macchine per scrivere

100 + s. b.5

5

Macchine da cucire e loro aghi

liberati

6

Orologi e forniture per riparazioni comprese le pendole e le sveglie a movimento d’orologio

30

7

Diversi, compresi pezzi di ricambio

100