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Accordo sulla cooperazione in materia di misure sanitarie e fitosanitarie tra l’Ufficio federale di veterinaria (UFV) della Confederazione Svizzera e l’Amministrazione generale per il controllo della qualità, le ispezioni e la quarantena (AQSIQ) della Repubblica popolare Cinese Firmato a Pechino il 5 luglio 2013

RU 2014 2023

Traduzione1

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2014

(Stato 1° luglio 2014)

L’Ufficio federale di veterinaria (UFV) 2 della Confederazione Svizzera
e
l’Amministrazione generale per il controllo della qualità, le ispezioni e la quarantena (AQSIQ) della Repubblica popolare Cinese,

qui di seguito denominati singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»;

al fine di rafforzare le relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e la Cina;

riconoscendo che il rafforzamento della cooperazione tecnica bilaterale riduce gli ostacoli al commercio e produce benefici reciproci per la Svizzera e la Cina;

riconoscendo l’importanza fondamentale dello sviluppo delle capacità per rafforzare la cooperazione bilaterale in materia di misure sanitarie e fitosanitarie e promuovere il commercio bilaterale di prodotti agricoli e alimentari;

riaffermando l’importanza delle norme internazionali per promuovere il commercio; e

intenzionati a facilitare l’accesso ai rispettivi mercati e ad agevolare l’attuazione del capitolo sulle misure sanitarie e fitosanitarie dell’Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese 3 (di seguito denominato «Accordo di libero scambio»);

hanno raggiunto il seguente Accordo per di rafforzare la cooperazione tecnica in materia di misure sanitarie e fitosanitarie:

Art. 1 Cooperazione

Attraverso il Sottocomitato sulle misure sanitarie e fitosanitarie istituito conformemente all’articolo 7.9 dell’Accordo di libero scambio (di seguito denominato «Sottocomitato SPS»), le Parti convengono di:

  1. condividere conoscenze ed esperienze ed eventualmente effettuare scambi di rappresentanti governativi;
  2. coordinare le loro posizioni nell’ambito delle attività svolte da organizzazioni regionali o internazionali;
  3. svolgere progetti di ricerca comuni e scambiarsi i relativi risultati in importanti settori quali:(i)la sorveglianza delle patologie animali e vegetali,(ii)la prevenzione e la lotta contro i parassiti e le patologie che colpiscono animali e vegetali,(iii)i metodi per rilevare i microorganismi patogeni nelle derrate alimentari;(iv)la sorveglianza e il controllo delle sostanze nocive e dei residui agrochimici e di medicamenti veterinari e altre questioni inerenti alla sicurezza alimentare, e(v)ogni altra questione di sicurezza alimentare, fitosanitaria o zoosanitaria di comune interesse;
  4. cooperare per i certificati nel settore delle misure sanitarie e fitosanitarie, in particolare per quanto riguarda:(i)lo sviluppo e l’uso di certificati elettronici, e(ii)l’introduzione e la revisione di certificati nel settore delle misure sanitarie;
  5. scambiarsi informazioni:(i)sui sistemi normativi, e(ii)sulle pratiche e i programmi nazionali concernenti le attività in materia di sicurezza alimentare; e
  6. realizzare altre forme di cooperazione.

Art. 2 Modalità di cooperazione

Le Parti promuovono, entro i limiti delle loro risorse:

  1. l’offerta di programmi di formazione e di stage per rappresentanti governativi;
  2. l’offerta di programmi di formazione per il personale tecnico, compreso, ma non in via esclusiva, il personale tecnico addetto alle ispezioni, alle prove e alla normalizzazione;
  3. lo scambio di informazioni, il trasferimento di sapere e la formazione;
  4. l’attuazione di azioni congiunte quali seminari e workshop;
  5. la cooperazione tecnica e amministrativa;
  6. l’informazione delle cerchie interessate in merito alle regolamentazioni dell’altra Parte; e
  7. ogni altra forma di cooperazione decisa dal Sottocomitato SPS.

Art. 3 Confidenzialità dell’informazione

Le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni trasmesse dall’altra Parte e che quest’ultima ha designato come confidenziali.

Art. 4 Disposizioni finali

Il Sottocomitato SPS coordina e riesamina le attività di cooperazione previste dal presente Accordo.

Il presente Accordo è concluso in conformità e in relazione con l’Accordo di libero scambio ed è uno degli accordi aggiuntivi di cui all’articolo 7.11 dell’Accordo di libero scambio.

Il presente Accordo entra in vigore lo stesso giorno in cui entra in vigore l’Accordo di libero scambio. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi notificato per iscritto all’altra Parte. Le attività di cooperazione avviate possono essere proseguite indipendentemente dal ritiro di una Parte dal presente Accordo. Fatto a Pechino il 5 luglio 2013 in due esemplari originali in lingua inglese, cinese e francese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche, prevale il testo inglese.

Per l’UFV:

Christian Etter

Per l’AQSIQ:

Wei Chuanzhong