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0.946.292.492.3

Accordo sul riconoscimento reciproco dei risultati delle prove di strumenti di misurazione tra l’Istituto federale di metrologia (METAS) della Confederazione Svizzera e l’Amministrazione generale per il controllo della qualità, le ispezioni e la quarantena (AQSIQ) della Repubblica popolare Cinese Firmato a Pechino il 5 luglio 2013

RU 2014 2027

Traduzione1

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2014

(Stato 1° luglio 2014)

L’Istituto federale di metrologia (METAS) della Confederazione Svizzera
e
l’Amministrazione generale per il controllo della qualità, le ispezioni e la quarantena (AQSIQ) della Repubblica popolare Cinese,

qui di seguito denominati singolarmente «Parte» o collettivamente «Parti»;

al fine di rafforzare le relazioni economiche bilaterali tra la Svizzera e la Cina;

riconoscendo che il rafforzamento della cooperazione tecnica bilaterale riduce gli ostacoli al commercio e produce benefici reciproci per la Svizzera e la Cina;

riconoscendo che a nessun Paese dev’essere impedito di adottare le misure necessarie al raggiungimento di un obiettivo legittimo conforme all’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio;

riaffermando l’importanza delle norme internazionali per promuovere il commercio; e

intenzionati a facilitare l’accesso ai rispettivi mercati e ad agevolare l’attuazione del capitolo sugli ostacoli tecnici al commercio dell’Accordo di libero scambio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese 2 (di seguito denominato «Accordo di libero scambio»);

hanno raggiunto il seguente Accordo sul riconoscimento reciproco dei risultatidelle prove di strumenti di misurazione (di seguito denominato «Accordo») allo scopo di rafforzare la cooperazione in materia di metrologia:

Art. 1 Campo d’applicazione

1.1 Le Parti convengono di riconoscere reciprocamente i risultati delle prove di strumenti di misurazione come base per le rispettive procedure nazionali di ammissione, conformemente al presente Accordo. 1.2 I tipi di strumenti di misurazione contemplati dal presente Accordo sono specificati nell’Allegato I. 1.3 Il presente Accordo si applica esclusivamente ai risultati delle prove ottenuti dopo l’entrata in vigore dell’Accordo.

Art. 2 Prove e rilascio di certificati OIML

2.1 I laboratori di prova incaricati dell’attuazione del presente Accordo sono l’Istituto nazionale di metrologia (NIM) della Repubblica popolare Cinese e il METAS. Al momento di esaminare la documentazione e gli strumenti, le Parti s’impegnano a effettuare le loro prove in base alle pertinenti raccomandazioni dell’Organizzazione internazionale di metrologia legale (OIML) e, se del caso, alle divergenze nazionali specificate nell’Allegato I. Spetta al fabbricante presentare la domanda di ammissione secondo la procedura cinese o svizzera, conformemente ai rispettivi regolamenti tecnici applicabili. I certificati di conformità OIML e i rapporti di prova OIML rilasciati dagli organismi cinesi o svizzeri conformemente al presente Accordo sono utilizzati dall’altra Parte per rilasciare il certificato di ammissione del tipo valevole sul territorio di quest’ultima. La documentazione tecnica richiesta per la rispettiva procedura di ammissione della Cina e della Svizzera è specificata nell’Allegato II. 2.2 Le prove sono svolte dai collaboratori del NIM o del METAS. 2.3 Salvo se richiesto dalla procedura di prova o tenuto conto dei mezzi a disposizione dell’utente, tutte le prove sono effettuate sullo stesso strumento senza che quest’ultimo sia regolato durante la prova o tra una prova e l’altra. Se non tutte le prove sono effettuate sul medesimo strumento, l’elenco delle prove deve indicare quali prove sono state effettuate su ciascuno strumento. Se gli strumenti non sono perfettamente identici, il rapporto deve indicare dettagliatamente quali sono le differenze. 2.4 Entrambe le Parti convengono di rilasciare un certificato di conformità OIML valido insieme al rapporto di prova OIML e alla documentazione tecnica pertinenti. 2.5 Se, in caso di malfunzionamento di uno strumento di prova, la prova deve essere interrotta e il problema può essere risolto senza che il risultato della misurazione ne sia influenzato, la prova può essere proseguita. In questo caso il rapporto di prova deve menzionare il malfunzionamento.

Nel caso eccezionale di una regolazione o di un intervento, il rapporto di prova indica:

  1. il motivo della regolazione o dell’intervento;
  2. la natura della regolazione o dell’intervento;
  3. le prove effettuate prima della regolazione o dell’intervento e le prove non effettuate dopo.

Art. 3 Esame delle domande e rilascio dei certificati di ammissione del tipo

3.1 Il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato richiede il riconoscimento dei risultati delle prove all’AQSIQ o al METAS. 3.3 L’AQSIQ o il METAS rilasciano il certificato di ammissione necessario, salvo sussista un sospetto fondato che lo strumento non sia conforme ai requisiti nazionali. 3.4 L’AQSIQ e il METAS si supportano reciprocamente in caso di difficoltà durante la procedura di riconoscimento. 3.5 L’AQSIQ e il METAS convengono di trasmettersi reciprocamente una volta all’anno i nominativi e le firme dei collaboratori autorizzati a sottoscrivere i rapporti di prova OIML e i certificati di conformità OIML. Queste informazioni sono comunicate per iscritto. 3.6 Ai fini del presente Accordo, i laboratori di prova sono oggetto di una valutazione tra pari conforme ai requisiti ISO/IEC 17025 e OIML D 30. Le valutazioni tra pari svolte da laboratori di prova di Paesi diversi dalla Svizzera e dalla Cina vengono reciprocamente accettate, per quanto siano conformi al campo d’applicazione del presente Accordo.

3.2 L’AQSIQ o il METAS possono richiedere:

  1. i documenti del laboratorio di prova che descrivono il tipo di strumento al fine di verificare la sua conformità con il tipo esaminato;
  2. il/i rapporto/i di prova OIML e la documentazione tecnica del laboratorio di prova; e
  3. che il laboratorio di prova certifichi tutta la documentazione presentata dal fabbricante.

Art. 4 Consultazioni

Ciascuna Parte esamina i reclami e i problemi che l’altra Parte le sottopone e le due Parti collaborano al fine di trovare una soluzione soddisfacente. Gli interlocutori sono elencati nell’Allegato III.

Art. 5 Confidenzialità

5.1 Ciascuna Parte comunica all’altra Parte, su richiesta, tutte le informazioni concernenti le prove e gli strumenti utilizzati. Le Parti non sono tenute a comunicare informazioni confidenziali. 5.2 Le Parti trattano in modo confidenziale le informazioni trasmesse dall’altra Parte e che quest’ultima designa come confidenziali.

Art. 6 Disposizioni finali

6.1 Il Sottocomitato sugli ostacoli tecnici al commercio istituito conformemente all’articolo 6.7 dell’Accordo di libero scambio coordina e riesamina le attività di cooperazione previste dal presente Accordo. 6.2 Il presente Accordo è concluso in conformità e in relazione con l’Accordo di libero scambio ed è uno degli accordi aggiuntivi di cui all’articolo 6.9 dell’Accordo di libero scambio. 6.2 Il presente Accordo entra in vigore lo stesso giorno in cui entra in vigore l’Accordo di libero scambio. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi notificato per iscritto all’altra Parte. Fatto a Pechino il 5 luglio 2013 in due esemplari originali in lingua inglese, cinese e francese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze tra le versioni linguistiche, prevale il testo inglese.

Per il METAS:

Christian Etter

Per l’AQSIQ:

Wei Chuanzhong

Allegato I

Tipi di strumenti

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Istituto nazionale di metrologia (NIM), Cina

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Carico di prova massimo (kg)

60

3 000

3 000

3 000

Numero massimo di intervalli di verifica (max/e)

1 000 000

100 000

10 000

1 000

Numero minimo di intervalli di verifica Divisioni di verifica minime (g)

0,001

0,001

0,1

5

Istituto federale di metrologia (METAS), Svizzera

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Carico di prova massimo (kg)

50

100

100 000

100 000

Numero massimo di intervalli di verifica (max/e)

500 000

100 000

10 000

1 000

Numero minimo di intervalli di verifica (g)

0,001

0,001

0,1

5

Nota: il ricorso a un approccio modulare per le prove può portare a capacità più elevate.

Divergenze nazionali rispetto alla raccomandazione OIML R76-1:2006/R76-2:2007

Cina: nessuna

Svizzera: nessuna

Celle di carico

Istituto nazionale di metrologia (NIM), Cina

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Carico minimo Dmin (kg)

N/A

0

0

0

Carico massimo Dmax (kg)

N/A

100 000

100 000

100 000

Numero massimo di intervalli di verifica di una cella di carico nmax

N/A

100 000

10 000

1 000

Numero minimo di intervalli di verifica di una cella di carico vmin (g)

N/A

0,1

0,1

0,1

Tipi di carico da esaminare

⌧ Trazione

⌧ Compressione

⌧ Bilanciere (taglio)

⌧ Bilanciere (flessione)

⌧ Universale

Tipi di prove relative agli effetti dell’umidità

◻ Calore umido, costante

⌧ Calore umido, test ciclico

Fascia di temperatura per misurare gli effetti

da –10 °C a +40 °C

Istituto federale di metrologia (METAS), Svizzera

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Carico minimo Dmin (kg)

5

5

5

5

Carico massimo Dmax (kg)

11 000

200 000

200 000

200 000

Numero massimo di intervalli di verifica di una cella di carico nmax

50 000

50 000

10 000

1 000

Numero minimo di intervalli di verifica di una cella di carico vmin (g)

11

11

11

11

Tipi di carico da esaminare

⌧ Trazione

⌧ Compressione

⌧ Bilanciere (taglio)

⌧ Bilanciere (flessione)

⌧ Universale

Tipi di prove relative agli effetti dell’umidità

◻ Calore umido, costante

⌧ Calore umido umido, test ciclico

Fascia di temperatura per misurare gli effetti

da –18 °C a +50 °C

Divergenze nazionali rispetto alla raccomandazione OIML R60:2000

Cina: nessuna

Svizzera: nessuna

Allegato II

Documentazione tecnica

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico e moduli di pesatura

1. Elenco dei documenti necessari per la procedura di ammissione svizzera o cinese:

  1. certificato OIML, se necessario;
  2. rapporto di prova OIML completo (R76-2:2007), vale a dire con lista di controllo; e
  3. documenti descrittivi conformemente alla raccomandazione OIML R76-1: 2006, sezione 8.2.1.2 e, all’occorrenza, sezione 5.5.2.2 d.

2. La documentazione supplementare del fabbricante per l’ammissione del tipo cinese può essere redatta in lingua cinese o inglese. La documentazione per l’ammissione del tipo svizzera è redatta in inglese.

Celle di carico

1. Elenco dei documenti necessari per la procedura di ammissione svizzera o cinese:

  1. certificato OIML, se necessario;
  2. rapporto di prova OIML completo (R60:2000);
  3. immagine raffigurante il tipo o i tipi ammessi;
  4. schemi;
  5. schema di connessione;
  6. manuale di funzionamento delle celle di carico provviste di elementi elettronici e moduli di pesatura;
  7. specificazioni e informazioni supplementari richieste secondo la raccomandazione internazionale OIML R60:2000;
  8. le informazioni richieste che dovrebbero figurare sui singoli strumenti; e
  9. disegni e dati tecnici dei circuiti elettrici per le celle di carico provviste di elementi elettronici e moduli di pesatura.

2. La documentazione supplementare del fabbricante per l’ammissione del tipo cinese può essere redatta in lingua cinese o inglese. La documentazione per l’ammissione del tipo svizzera è redatta in inglese.

Allegato III

Interlocutori

Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Per il METAS: sig. Gulian Couvreur

Per l’AQSIQ: sig.ra Wang Yingjun, sig.ra Zheng Huaxin

Per il NIM: sig.ra Cai Changqing

Celle di carico

Per il METAS: sig. Christian Wüthrich, sig. Gulian Couvreur

Per l’AQSIQ: sig.ra Wang Yingjun, sig.ra Zheng Huaxin

Per il NIM: sig. Zhang Yue

Accordo sul riconoscimento reciproco dei risultati delle prove di strumenti di misurazione tra l’Istituto federale di metrologia (METAS) della Confederazione Svizzera e l’Amministrazione generale per il controllo della qualità, le ispezioni e la quarantena (AQSIQ) della Repubblica popolare Cinese Firmato a Pechino il 5 luglio 2013 | Lexipedia | Lexipedia