Il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica di Guinea si obbligano a cooperare e aiutarsi vicendevolmente per quanto concerne lo sviluppo dei loro paesi, segnatamente nel campo economico e tecnico, in conformità della loro legislazione e delle loro possibilità.
0.946.293.811
Accordo concernente il commercio, la protezione degli investimenti e la cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Guinea Conchiuso il 26 aprile 1962 Approvato dall’Assemblea federale il 27 settembre 1962
RU1963 760; FF 19621006
Traduzione1
Entrato in vigore il 29 luglio 1963
(Stato 29 luglio 1963)
Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica di Guinea,
desiderosi di stringere viepiù i legami d’amicizia e di sviluppare la cooperazione economica e tecnica e gli scambi commerciali tra i due paesi,
hanno convenuto:
Art. 1 Cooperazione economica e tecnica
Art. 2 Trattamento della nazione più favorita
Le due alte Parti contraenti convengono d’accordarsi vicendevolmente in quel che concerne i loro rapporti economici, compreso il campo doganale, il trattamento della nazione più favorita.
Questo trattamento, per altro, non si riferisce ai vantaggi, alle concessioni e alle esenzioni tariffali che ciascuna delle alte Parti contraenti accorda o accorderà:
- ai paesi limitrofi, nel traffico di confine;
- ai paesi che con essa partecipino a un’unione doganale o a una zona di libero scambio già istituite o istituibili.
Art. 3 Ordinamento delle importazioni in Svizzera
Il Governo della Confederazione Svizzera continua ad accordare all’importazione in Svizzera dei prodotti originari e provenienti dalla Guinea, segnatamente a quelli menzionati nell’elenco G, il presente ordinamento liberale.
Art. 4 Ordinamento delle importazioni in Guinea
Il Governo della Repubblica di Guinea autorizza l’importazione dei prodotti originari e provenienti dalla Confederazione Svizzera e in particolare di quelli menzionati nell’elenco S, qui allegato, nell’ambito dei valori indicati per ciascuna posta. Esso accorderà parimente ai prodotti svizzeri le liberazioni delle importazioni o i contingenti complessivi aperti all’importazione dei prodotti esteri. Nell’ambito dell’ordinamento dei contingenti complessivi, le merci svizzere saranno trattate come quelle originarie di altri paesi.
Art. 5 Informazioni commerciali
I servizi competenti dei due Governi si comunicano vicendevolmente, per tempo, ogni utile informazione concernente gli scambi commerciali, segnatamente le statistiche d’importazione e d’esportazione e lo stato dell’impiego dei contingenti indicati nell’accordo. Ogni esame del traffico delle merci e della bilancia commerciale tra i due paesi si fonda, per le due Parti, sulla statistica delle importazioni.
Art. 6 Ordinamento dei pagamenti
I pagamenti tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Guinea, compreso lo scambio delle merci nell’ambito del presente accordo, sono operati in divise convertibili.
Art. 7 Protezione degli investimenti
Gli investimenti, i beni, i diritti e gli interessi dei cittadini e delle fondazioni, associazioni o società dell’una delle alte Parti contraenti goderanno, sul territorio dell’altra Parte, anche se posseduti indirettamente dagli stessi, d’un trattamento almeno uguale a quello riconosciuto da ciascuna di esse ai propri cittadini o, se sia più favorevole, al trattamento concesso ai cittadini e alle fondazioni, associazioni o società della nazione più favorita. Ciascuna Parte si obbliga ad autorizzare il libero trasferimento del reddito del lavoro o dell’attività esercitata sul suo territorio dai cittadini e dalle fondazioni, associazioni o società dell’altra Parte, e il libero trasferimento degli interessi, dividendi, diritti e altre entrate, ammortamenti e, in caso di liquidazione parziale o totale, del provento della stessa. Nel caso d’espropriazione o nazionalizzazione di beni, diritti o interessi spettanti a cittadini, fondazioni, associazioni o società dell’una Parte, anche se posseduti indirettamente dagli stessi, o di altri provvedimenti diretti o indiretti di spoglio, per opera dell’altra Parte, questa dovrà prevedere il pagamento di un’indennità effettiva e adeguata, conformemente al diritto delle genti. L’ammontare di questa indennità, da stabilirsi al momento dell’espropriazione, della nazionalizzazione o dello spoglio, sarà pagato in moneta trasferibile, e senza ritardo ingiustificato, all’avente diritto ovunque risieda. I provvedimenti d’espropriazione, di nazionalizzazione o di spoglio non dovranno nondimeno essere discriminativi nè contrari a una obbligazione specifica.
Art. 8 Clausola arbitrale per la protezione degli investimenti
Le controversie, fra le alta Parti contraenti, circa l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 7, che non siano potute risolvere in maniera soddisfacente nel termine di sei mesi per la via diplomatica, saranno sottoposte, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte designerà un arbitro. I due arbitri nomineranno un superarbitro, il quale dovrà essere cittadino d’un terzo Stato. Ove una Parte ometta di designare il suo arbitro, ancorchè l’altra Parte l’abbia invitata a farlo nel termine di due mesi, esso sarà nominato, a richiesta di quest’ultima, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Se i due arbitri non riescano, entro due mesi dalla loro designazione, a mettersi d’accordo sulla scelta del superarbitro, questo sarà nominato, a richiesta di una Parte, dal presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Ove, nei casi previsti nei capoversi 2 e 3, il presidente della Corte Internazionale di Giustizia sia impedito, o sia cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se questo è impedito oppure è cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal membro più anziano della Corte, che non sia cittadino di alcuna delle Parti. Salvo disposizione contraria delle Parti, il tribunale stabilisce la sua procedura. Le decisioni del tribunale sono obbligatorie per le Parti.
Art. 9 Commissioni miste
A richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, sarà adunata una commissione mista. Essa veglia sull’applicazione del presente accordo e s’intende circa ogni disposizione intesa a migliorare le relazioni economiche tra i due paesi.
Art. 10 Applicazione dell’accordo al Liechtenstein
Il presente accordo è applicabile al Principato del Liechtenstein, fin tanto che questo sarà legato alla Svizzera da un trattato d’unione doganale 2 .
Art. 11 Entrata in vigore e prorogazione
Il presente accordo ha effetto fino al 31 dicembre 1963. Esso sarà tacitamente prorogato di anno in anno, sempre che l’una o l’altra Parte contraente non lo disdica per iscritto tre mesi prima della scadenza. Esso è provvisoriamente applicabile a contare dal giorno della firma ed entrerà in vigore definitivamente dopo che ciascuna Parte avrà comunicato all’altra d’essersi conformata alle disposizioni costituzionali sulla conclusione ed entrata in vigore degli accordi internazionali.
In caso di disdetta, le disposizioni degli articoli 7 e 8 rimarranno applicabile ancora per cinque anni agli investimenti attuati prima della stessa.
Fatto a Berna, in due esemplari, il 26 aprile 1962.
(Seguono le firme)
Elenco G
Prodotti della Guinea importabili in Svizzera senza limitazioni nell’ambito del presente ordinamento svizzero3
Bauxite, alluminio, ossido di alluminio
Pietre gemme, diamanti
Minerale di ferro
Legno greggio
Caffè
Palmisti
Semi di sesamo
Arachidi
Oli di agrumi
Cera d’api
Miele
Cuoi e pelli, greggi
Pimenti
Zenzero secco
Pepe
Banane
Ananassi, succo e conserve d’ananassi
China (scorza)
Indaco
Caucciù naturale
Elenco S
Importazioni di prodotti svizzeri nella Repubblica di Guinea4
Numero d’ordine | Designazione della merce | Contingenti annuali in 1000 fr. s. |
|---|---|---|
1 | Latte medicinale, latte concentrato, sterilizzato, pastorizzato, ecc. | 500 |
2 | Formaggio di pasta dura, compreso il formaggio in scatola | 50 |
3 | Preparazioni alimentari, farine alimentari per bambini, cioccolata | 150 |
4 | Prodotti chimici e farmaceutici (medicamenti, sostanze coloranti, ecc.) | 2500 |
5 | Prodotti tessili diversi, in particolare tessuti di cotone stampati, fazzoletti da naso, ricami, maglierie e confezioni | 500 |
6 | Materiale meccanico ed elettrico, diverso | 1000 + s. b.5 |
7 | Raccordi | 200 |
8 | Macchine per cucire d’uso domestico, macchine per scrivere, macchine calcolatrici, registratori di cassa | 100 |
9 | Apparecchi cinematografici, proiettori, camere, fonografi, lettori di suono, motori, giradischi, ecc. | 100 |
10 | Orologi e forniture per riparazioni | 400 |
11 | Diversi | 600 |