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Protocollo istitutivo di una commissione Mista per la cooperazione economica, commerciale, industriale e scientifico-tecnica fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia Conchiuso il 5 aprile 1977

RU 1977 1922

Traduzione1

Entrato in vigore con scambio di note il 27 settembre 1977

(Stato 27 settembre 1977)

Il Consiglio federale svizzero
e
Il Consiglio Esecutivo federale della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia,

Costatando lo svolgimento soddisfacente dei rapporti economici bilaterali;

Desiderosi d’allargare e rafforzare la cooperazione economica, commerciale, industriale e scientifico-tecnica fra i due Paesi;

Tenuto conto dell’adesione delle due parti all’Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio 2 ;

Confermando la loro volontà d’applicare nei rapporti bilaterali le disposizioni del capitolo sulla «cooperazione nei settori dell’economia, della scienza e della tecnica, e dell’ambiente» dell’Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, firmato a Helsinki il 1° agosto 1975,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Desiderose di allargare la cooperazione economica, commerciale, industriale e scientifico-tecnica fra i loro Paesi, le Parti istituiscono una Commissione Mista.

La Commissione Mista ha il compito di stabilire metodi e mezzi per il promovimento dei rapporti economici fra i due Paesi, compresi lo sviluppo degli scambi commerciali e la cooperazione industriale e scientifico-tecnica; essa studierà i problemi procedenti dall’applicazione dei trattati bilaterali e multilaterali cui partecipano i due Paesi.

La Commissione Mista proporrà ai rispettivi governi le misure da prendere, nell’ambito delle loro competenze, per allargare e agevolare la cooperazione economica, commerciale, industriale e scientifico-tecnica.

Art. 2

La Commissione Mista procederà allo scambio d’informazioni riguardo ai disciplinamenti nazionali e a consultazioni vicendevoli su questioni connesse con lo sviluppo e l’allargamento della cooperazione economica, commerciale, industriale e scientifico-tecnica fra i due Paesi.

Art. 3

La Commissione Mista può istituire gruppi misti, permanenti o temporanei, per esaminare determinate questioni di sua competenza.

La Commissione Mista può invitare, se necessario, rappresentanti dell’economica e altri periti a partecipare alle sue riunioni.

Le attività dei gruppi di cui al capoverso 1 del presente articolo sono determinate dalla commissione Mista.

I gruppi presentano alla Commissione Mista il rendiconto del loro lavoro.

Art. 4

La Commissione Mista si adunerà a domanda dell’una o dell’altra parte, alternativamente in Svizzera e in Jugoslavia.

L’ordine del giorno della sessione della Commissione Mista va convenuto fra le due parti al più tardi un mese prima della sessione.

Art. 5

A compimento dei lavori delle sessioni della Commissione Mista è compilato un processo verbale concernente i risultati delle deliberazioni.

Art. 6

Il presente Protocollo è applicabile dalla data della firma.

Esso entrerà in vigore quando le parti si saranno notificato l’adempimento delle procedure interne all’uopo necessarie.

Art. 7

Il protocollo è conchiuso per una durata indeterminata; ciascuna Parte può disdirlo mediante notificazione scritta all’altra Parte contraente. Il protocollo cessa d’essere in vigore sei mesi dopo la data della notificazione.

La scadenza del protocollo non pregiudicherà la validità degli accordi e dei contratti conchiusi sotto la sua egida. Fatto a Belgrado, il 5 aprile 1977, in due originali, in francese e in serbo-croato, di cui ciascuno è autentico.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Brugger

Per il Consiglio esecutivo federale
della Repubblica Socialista Federativa
di Jugoslavia:

E. Ludviger