0.956.113.61
Scambio di lettere del 3 luglio/15 agosto 2013
tra la Svizzera e la Germania per migliorare le attività transfrontaliere in ambito finanziario
RU 2013 3677
Entrato in vigore il 15 agosto 2013
(Stato 15 agosto 2013)
Traduzione 1
Il capo del Dipartimento federale | Berna, 15 agosto 2013 Onorevole Ministro delle finanze dott. Wolfgang Schäuble Ministero delle finanze Berlino |
Onorevole Ministro delle finanze,
ho ricevuto la Sua lettera del 3 luglio 2013 e La ringrazio. Desiderosi di rafforzare ulteriormente le buone e strette relazioni tra i nostri due Paesi nonché nell’interesse di intensificare la collaborazione tra le autorità di vigilanza, di migliorare la protezione dei consumatori e di rafforzare la competitività, accogliamo l’iniziativa e siamo disposti ad applicare il Memorandum menzionato nella Sua lettera e ivi allegato. Sulla base di questo Memorandum l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) e l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) concluderanno gli accordi necessari all’esecuzione.
Gradisca, onorevole Ministro delle finanze, l’espressione della mia alta considerazione.
Eveline Widmer-Schlumpf
Allegato:
Memorandum relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività transfrontaliere in ambito finanziario 2
Memorandum
relativo agli aspetti di diritto procedurale riguardo ad attività transfrontaliere in ambito finanziario
- Una collaborazione rafforzata tra le autorità di vigilanza tedesche e svizzere nel quadro delle rispettive legislazioni interne permetterà di snellire e accelerare la procedura di esenzione (Freistellungsverfahren) per le banche svizzere nella Repubblica federale di Germania e di semplificarla nell’applicazione.
- La procedura di esenzione semplificata si basa sui seguenti elementi:
- le esigenze della procedura, secondo la quale le banche svizzere possono avviare una relazione con i clienti nella Repubblica federale di Germania, sono soddisfatte se:a)la banca, purché la relazione d’affari non sia avviata attraverso la sua succursale nella Repubblica federale di Germania, accerta l’identità del partner contrattuale (cliente) nell’ambito dell’identificazione a distanza con il coinvolgimento dei seguenti terzi di fiducia:–una succursale in uno Stato terzo o una società del gruppo, purché questa sia integrata nella «group compliance» della banca svizzera, una banca corrispondente o un altro intermediario finanziario, purché questi adempia le condizioni degli articoli 14–16 della Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005,–un notaio o un altro servizio pubblico che effettua di norma tali identificazioni,–la Deutsche Post-AG avvalendosi della procedura d’identificazione postale (Post-Ident-Service);questi terzi di fiducia devono confermare, sulle base dei dati necessari per l’identificazione (nome e indirizzo come pure, se pertinenti in relazione alle persone fisiche, luogo e data di nascita), che il partner contrattuale (cliente) da identificare è la persona che compare davanti a loro;b)in caso di relazioni d’affari transfrontaliere avviate nella Repubblica federale di Germania le prescrizioni concernenti la tutela degli investitori e dei consumatori sono rispettate e il loro rispetto è verificato dalle autorità di vigilanza;c)il richiedente accetta nella richiesta che l’autorità di vigilanza dei mercati finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin) possa partecipare agli atti di verifica dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) in riferimento al punto 2.1.b) in caso di verifiche sul posto. La FINMA darà seguito alle domande di verifica secondo le modalità che dovranno essere stabilite nell’accordo menzionato nel punto 4.
- La procedura di esenzione per le banche svizzere nella Repubblica federale di Germania è concretizzata come segue:a)il termine per la decisione della BaFin in merito alla richiesta di esenzione non deve superare tre mesi a decorrere dalla presentazione della richiesta e dal ricevimento di tutti i documenti necessari; in caso di inosservanza del termine, la BaFin deve giustificare espressamente il motivo del superamento del termine; per lo svolgimento della procedura di esenzione la BaFin elaborerà fogli d’informazione specifici e fornirà su richiesta informazioni sulle regole da osservare nella Repubblica federale di Germania;b)in caso di disaccordo tra il richiedente e la BaFin sarà data la possibilità di adire il comitato congiunto previsto nella Convenzione del 21 settembre 20113 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari affinché questo emani un parere in forma di raccomandazione; ciò vale anche per le procedure di esenzione di durata superiore a nove mesi.
- La conformità UCITS dei fondi in valori mobiliari tedeschi e svizzeri sarà stabilita nell’accordo menzionato nel punto 4. In tal modo sarà ammessa la distribuzione di investimenti di capitale tedeschi in Svizzera e di quelli svizzeri nella Repubblica federale di Germania.
- Le autorità di vigilanza disciplineranno in un accordo le questioni tecniche necessarie relative al presente Memorandum. L’accordo dovrà essere concluso prima dell’entrata in vigore della Convenzione ed entrerà in vigore simultaneamente alla Convenzione.