0.970.42
Memorandum d’accordo per l’applicazione dell’Art. 15 della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici Conchiuso il 14 dicembre 1960
RU 1961 913
Traduzione
(Stato 30 settembre 1961)
L’articolo 15 della Convenzione istitutiva dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici (detta di seguito «Convenzione») prevede che le decisioni, raccomandazioni e risoluzioni (dette di seguito «atti») dell’Organizzazione europea di cooperazione economica per essere applicabili, dopo l’entrata in vigore della Convenzione devono essere approvate dal Consiglio dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (detto di seguito «Consiglio»).
Conformemente a una risoluzione adottata alla riunione ministeriale del 22–23 luglio 1960, è stato istituito un Comitato preparatorio incaricato di proseguire l’esame degli atti dell’Organizzazione europea di cooperazione economica, di determinare gli atti dei quali è opportuno raccomandare l’approvazione al Consiglio e di proporre, se è il caso, le modificazioni necessarie intese ad adeguare detti atti alle funzioni dell’Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici.
Durante questa riunione ministeriale, è stato convenuto che dovesse esserci il massimo di certezza circa l’approvazione da parte del Consiglio degli atti dell’Organizzazione europea di cooperazione economica conformemente alle raccomandazioni del Comitato preparatorio; è stato anche convenuto che il Canada e gli Stati Uniti, non essendo membri dell’Organizzazione europea di cooperazione economica, avessero una certa latitudine per quanto concerne dette raccomandazioni.
Di conseguenza, i firmatari della Convenzione hanno convenuto quanto segue:
- I rappresentanti dei firmatari nel Consiglio voteranno l’approvazione degli atti dell’Organizzazione europea di cooperazione economica conformemente alle raccomandazioni del Comitato preparatorio, salve le disposizioni contrarie seguenti.
- Ogni firmatario non membro dell’Organizzazione europea di cooperazione economica sarà liberato dall’obbligo previsto al paragrafo 1, per quanto concerne ogni raccomandazione o parte di raccomandazione del Comitato preparatorio specificata mediante notificazione al Comitato preparatorio nei dieci giorni seguenti il deposito del suo strumento di ratificazione o d’accettazione della Convenzione.
- Se un firmatario dà notificazione conformemente al paragrafo 2, ogni altro firmatario ha il diritto di chiedere, entro quattordici giorni da detta notificazione, che il Comitato preparatorio riesamini la raccomandazione o parte della raccomandazione di cui si tratta ove ritenga che questa notificazione cambi la situazione circa detta raccomandazione o parte della raccomandazione in uno dei suoi aspetti importanti.
- 4. a. Ove un firmatario dia notificazione conformemente al paragrafo 2 e non vi sia nessuna domanda giusta il paragrafo 3 oppure, in seguito alla domanda, il riesame da parte del Comitato preparatorio non conduca a una modificazione della raccomandazione o parte di raccomandazione in questione, il rappresentante nel Consiglio del firmatario che ha dato la notificazione s’asterrà di votare sull’atto o sulla parte di atto al quale esso si riferisce. b.Se il riesame del Comitato preparatorio previsto al paragrafo 3 conduce a una modificazione della raccomandazione o della parte di raccomandazione in questione, il rappresentante nel Consiglio, del firmatario che ha dato la notificazione può astenersi di votare sull’atto o sulla parte dell’atto al quale essa si riferisce.c.L’astensione di un firmatario giusta le lettere a e b per quanto concerne un atto o parte di atto non ostacola l’applicazione di detto atto o parte di atto che è applicabile agli altri firmatari, ma non a quello che si astiene.
- Le disposizioni del presente Memorandum concernenti i provvedimenti da prendere prima del voto del Consiglio, entrano in vigore per ogni firmatario al momento dell’entrata in vigore della Convenzione per detti firmatari.
In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum.
Fatto a Parigi, il quattordici dicembre millenovecentosessanta, in francese e in inglese, i due testi facendo parimente fede, in un solo esemplare depositato presso il Governo della Repubblica francese che ne trasmetterà una copia certificata conforme a tutti i firmatari.
(Seguono le firme)