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Accordo
tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Fondo Africano di Sviluppo istitutivo del Fondo Speciale Svizzero per l’Africa

RU 1975 1980; FF 1974 II 821

Traduzione

Concluso il 17 settembre 1974
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 19751
Entrato in vigore per scambio di lettere il 3 ottobre 1975

(Stato 3 ottobre 1975)

Il Governo della Confederazione Svizzera
(detta qui di seguito Confederazione)
ed
il Fondo Africano di Sviluppo
(detto qui di seguito FAD),

animati dal desiderio di cooperare al promovimento per lo sviluppo economico e sociale dell’Africa,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Istituzione del Fondo Speciale Svizzero per l’Africa

Il presente Accordo istituisce nel FAD un Fondo Speciale Svizzero per l’Africa (detto qui di seguito Fondo Svizzero) le cui risorse sono costituite conformemente all’articolo 3 del presente Accordo.

Art. 2 Oggetti del Fondo Svizzero

Il Fondo Svizzero è impiegato per la concessione di mutui a condizioni di favore a qualsiasi governo od organismo dei Paesi in via di sviluppo membri della Banca Africana per lo Sviluppo alfine di contribuire al finanziamento di progetti destinati a favorire lo sviluppo economico e sociale dei più sfavoriti fra loro.

Art. 3 Risorse del Fondo Svizzero

a. La Confederazione mette a disposizione del Fondo svizzero, secondo le modalità stipulate qui di seguito, una somma di dodici (12) milioni di franchi svizzeri (qui di seguito detto Contributo). b. Tutti i fondi ricevuti dal Fondo Svizzero in rimborso di parti di mutui o di altre prestazioni rimborsabili finanziate con il Contributo, come anche tutti i redditi prodotti dal Contributo, eccettuata la commissione di servizio di cui all’articolo 6, sono parte integrante delle risorse del Fondo Svizzero e sono disponibili per un nuovo impiego conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Art. 4 Designazione del FAD in qualità di Amministratore

Il FAD è designato Amministratore del Fondo Svizzero, che gestisce conformemente alle clausole del presente Accordo.

Art. 5 Procedura di pagamento

a. Il Contributo è messo a disposizione del FAD in due quote. La prima, d’ammontare di cinque (5) milioni di franchi svizzeri, è dovuta entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo. La seconda, ammontante a sette (7) milioni di franchi svizzeri è dovuta il 31 marzo 1976. b. Le quote menzionate nel capoverso a sono pagate in contanti su un conto di deposito speciale denominato «Fondo Africano di Sviluppo – Fondo Speciale Svizzero per l’Africa» senza interesse, aperto in favore del FAD presso la Banca Nazionale Svizzera, essendo inteso che quando il Contributo in franchi svizzeri è impiegato per pagamenti in Paesi diversi dalla Svizzera, i franchi svizzeri saranno convertiti in altre monete presso la Banca nazionale svizzera, salvo che questa accetti di procedere altrimenti.

Art. 6 Impiego del Fondo Svizzero

a. Il FAD può impiegare il Fondo Svizzero per tutte le operazioni di cui all’articolo 2 del presente Accordo per finanziare le spese (comprese quelle in divise e le spese in monete locali) che ne risultano, conformemente ai principi generali ed alle procedure stabilite dal FAD per i suoi mutui, essendo inteso che il Fondo Svizzero non può essere utilizzato per finanziare un’assistenza non rimborsabile. c. I mutui concessi mercé il Fondo Svizzero sono libellati in unità di conto come definito nell’Accordo costitutivo del FAD.

b. Senza restringere la portata generale dell’alinea a, il Fondo Svizzero può essere utilizzato per finanziare:

  1. acquisti, nel territorio degli Stati partecipi del FAD o dei membri della Banca Africana per lo Sviluppo, di beni e servizi prodotti in detti territori;
  2. il pagamento delle spese in moneta locale nel Paese mutuatario;
  3. le spese amministrative riscosse dal FAD presso i propri mutuatari fino a concorrenza dello 0,75 per cento annuo sulle somme pagate e non ancora restituite dei mutui, a titolo di retribuzione per i servizi resi nell’ambito del presente Accordo.

Art. 7 Responsabilità della selezione dei progetti

Il FAD assume la responsabilità della selezione, della valutazione e dell’approvazione dei progetti finanziabili e, riservate le disposizioni del presente Accordo, stabilisce le condizioni e le modalità dei mutui. Esso applica a tal fine la propria politica generale e le proprie procedure e impiega il personale e i servizi di cui dispone. Tuttavia, il FAD consulta la Confederazione, nella selezione dei progetti, fin dalle prime tappe, al fine di ottenere la costei approvazione per l’impiego del Fondo Svizzero in favore del progetto di cui si tratta. Il FAD fornisce alla Confederazione qualsiasi informazione e documento che questa potrebbe ragionevolmente richiedergli.

Art. 8 Separazione degli averi e dei conti

Gli averi ed i conti del Fondo svizzero sono tenuti separatamente e indipendentemente da tutti gli averi e conti del FAD e sono designati separatamente in maniera appropriata.

Art. 9 Inserti del FAD

a. Il FAD, per i fondi forniti nell’ambito del presente Accordo, allestisce inserti e contabilità distinti che tiene a disposizione della Confederazione. In ogni caso, il FAD sottopone alla Confederazione un rapporto annuale contenente informazioni sulle operazione del Fondo Svizzero e sulla situazione e l’evoluzione di ogni mutuo concesso mercé i fondi forniti nell’ambito del presente Accordo. b. Oltre alle informazioni contenute nei rapporti annui menzionati qui sopra, il FAD fornisce alla Confederazione tutte le informazioni che questa potrebbe ragionevolmente chiedergli per quanto concerne il Fondo Svizzero e le operazioni speciali da questo finanziate.

Art. 10 Consultazione

La Confederazione ed il FAD si consultano periodicamente su tutte le questioni derivanti dal presente Accordo.

Art. 11 Vigilanza dei progetti

Il FAD assume la responsabilità dell’ispezione e della vigilanza dei progetti finanziati dal Fondo Svizzero.

Art. 12 Criteri per l’esercizio delle funzioni

Il FAD esercita le proprie funzioni in virtù del presente Accordo con la stessa cura riservata all’amministrazione ed alla gestione dei suoi propri affari.

Art. 13 Non impegno del FAD

I mutui concessi dal FAD nell’ambito del presente Accordo non costituiscono parte integrante delle risorse proprie del FAD e non implicano obbligo finanziario da parte sua.

Art. 14 Conversione

Il FAD si dichiara d’accordo che, se la Confederazione partecipa alla prima ricostituzione del FAD, questa può in qualsiasi momento convertire la somma del Contributo messo a disposizione del Fondo Svizzero come anche qualsiasi somma del Contributo che non sarà stata ancora messa a sua disposizione in tutto o parte della sottoscrizione della Svizzera nell’ambito della prima ricostituzione del FAD.

Art. 15 Interpretazione e arbitrato

Qualsiasi controversia tra la Confederazione ed il FAD in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo o di qualsiasi arrangiamento o accordo suppletivo che non potesse essere composta con negoziati è sottoposta alla decisione di un consiglio composto di tre arbitri di cui il primo nominato dalla Confederazione, il secondo dal FAD ed il terzo, esercitante le funzioni di presidente, per accordo delle Parti contraenti, o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, salvo che in un singolo caso le Parti convengano di far capo a un diverso modo di composizione della controversia.

Art. 16 Disposizioni diverse

a. L’una o l’altra Parte può in qualsiasi momento proporre modificazioni al presente Accordo. b. Qualsiasi notificazione o domanda in virtù del presente Accordo e qualsiasi intesa tra le Parti prevista dal presente Accordo avverranno per scritto.

Art. 17 Scadenza dell’Accordo

a. Una Parte, se ritiene che la cooperazione prevista dal presente Accordo non può più essere proseguita appropriatamente ed efficacemente, può por fine al presente Accordo dandone preavviso scritto di novanta (90) giorni. b. Dopo l’invio o la ricezione di tal avviso, il FAD non sarà più abilitato a consentire mutui per mezzo del Fondo Svizzero ma continuerà ad essere responsabile delle operazioni correnti del medesimo, compresa la supervisione dei progetti e il servizio dei mutui non ancora restituiti, fino alla data di scadenza. c. Alla scadenza del presente Accordo, secondo gli alinea a e b qui sopra, salvo che le Parti convengano un altro modo di precedere, tutti gli averi del Fondo Svizzero, compresi i contratti conclusi in virtù del presente Accordo, saranno trasferiti alla Confederazione, e le responsabilità del Fondo svizzero e del FAD in virtù del presente Accordo saranno allora considerate terminate. d. In qualsiasi discussione concernente la scadenza dell’Accordo si dovrà tener debitamente conto della liquidazione dei mutui in corso.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui ciascuna Parte avrà notificato all’altra che le esigenze costituzionali richieste per l’entrata in vigore sono adempite. Fatto a Berna, il 17 settembre 1974 in due originali francesi e due originali inglesi, i testi francese ed inglese facenti parimente fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

K. Jacobi

Per il
Fondo Africano per lo Sviluppo:

A. Labidi

Scambio di lettere del 17 settembre 1974

Fondo Africano di Sviluppo

Berna, 17 settembre 1974

A S. E. l’Ambasciatore K. Jacobi

Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali

Berna

Signor Ambasciatore,

Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua lettera odierna, mediante la quale Lei mi fa noto quanto segue:

  1. «Riferendomi all’Accordo firmato in data odierna tra il Governo della Confederazione Svizzera ed il Fondo Africano per lo Sviluppo istitutivo del Fondo Speciale Svizzero per l’Africa, ho l’onore di comunicarle qui di seguito l’interpretazione dell’articolo 2 del detto Accordo da parte del Governo Svizzero.
  2. Per Paesi, membri della Banca Africana per lo Sviluppo, più sfavoriti, il Governo svizzero intende i Paesi membri della Banca con debole reddito e la cui economia è più gravemente toccata dalle circostanze odierne come l’inflazione e la siccità.
  3. Le sarò grato se vorrà confermare il Suo Accordo in merito a questa interpretazione dell’articolo 2.»

Mi pregio di confermare che il testo anzitrascritto esprime perfettamente l’intesa cui eravamo pervenuti.

Colgo l’occasione per rinnovarle, signor Ambasciatore, l’espressione della mia altra considerazione.

Abdelwahab Labidi

Presidente