Sezione 1. Portata dell’articolo
Al fine di consentire alla Società di raggiungere i propri obiettivi e di soddisfare i compiti attribuitile sono riconosciuti alla Società, nel territorio dei Paesi membri, lo statuto, le immunità, le esenzioni e i privilegi definiti nel presente articolo.
Sezione 2. Personalità giuridica
La Società ha personalità giuridica e in particolare la piena capacità di:
- contrattare;
- acquistare e disporre di beni mobili e immobili; e
- stare in giudizio e avviare procedure amministrative.
Sezione 3. Procedure giudiziarie
- Un’azione contro la Società può essere intentata soltanto innanzi un tribunale competente per i territori di un Paese membro nel quale abbia un ufficio, nel quale abbia nominato un agente incaricato di ricevere citazioni o notificazioni giudiziali, oppure nel quale abbia emesso o garantito dei titoli. Tuttavia nessuna azione può essere intentata da Paesi membri o da persone che agiscono per conto di detti Paesi o che facciano valere dei diritti ceduti dai medesimi. Per risolvere le vertenze insorte tra i Paesi membri e la Società, detti Paesi o persone possono ricorrere alle procedure speciali previste nel presente Accordo, nelle norme e regolamenti della Società o nei contratti stipulati con essa;
- I beni e gli altri attivi della Società ovunque si trovino e chiunque ne sia detentore, sono esenti da ogni misura di sequestro, pignoramento o esecuzione fintanto che una sentenza definitiva non sia stata pronunciata contro la Società.
Sezione 4. Immunità degli attivi
I beni e gli altri attivi della Società, ovunque si trovino e chiunque ne sia detentore, sono esenti da ogni perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da ogni altra forma di spossessamento o esecuzione forzata da parte del potere esecutivo o del potere legislativo.
Sezione 5. Inviolabilità degli archivi
Gli archivi della Società sono inviolabili.
Sezione 6. Immunità dell’attivo rispetto a provvedimenti restrittivi
Salvo disposto contrario del presente Accordo i beni e gli altri attivi della Società sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie d’ogni genere nella misura necessaria a consentire alla Società di raggiungere i propri obiettivi, di adempiere i propri compiti e di condurre a buon fine le operazioni previste dal presente Accordo.
Sezione 7. Privilegio in materia di comunicazioni
Le comunicazioni ufficiali della Società beneficiano, da parte di ogni Membro, dello stesso trattamento accordato alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.
Sezione 8. Immunità e privilegi del personale
I Governatori, Amministratori, Supplenti, funzionari e impiegati della Società godono dei privilegi e delle immunità seguenti:
- Immunità di perseguimento giudiziario per atti compiuti nell’esercizio delle funzioni, tranne ove la Società stessa abbia levato detta immunità.
- Immunità, quando non siano cittadini del Paese in cui risiedono, rispetto ai provvedimenti restrittivi d’immigrazione, alle formalità di registrazione degli stranieri, agli obblighi militari, ed agevolazioni di cambio pari a quelle che il Paese accorda ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango comparabile agli altri Paesi membri; e
- Agevolazioni per i trasferimenti pari a quelle che i Membri accordano ai rappresentanti, funzionari e impiegati di rango comparabile agli altri Paesi membri.
Sezione 9. Immunità fiscale
- La Società, i suoi redditi, i suoi beni, gli altri attivi, nonché le negoziazioni e operazioni da essa attuate nell’ambito del presente Accordo, sono esenti da ogni genere d’imposta e di diritto doganale. La Società è parimenti esente da ogni responsabilità relativa al pagamento, alla trattenuta e alla riscossione di un’imposta, d’un contributo o di qualsiasi tassa.
- Gli onorari e gli emolumenti versati dalla Società ai suoi funzionari o impiegati, che non siano cittadini o attinenti del Paese dove esercitano le loro funzioni, sono parimenti esenti da ogni imposta.
- Sulle obbligazioni o su i valori emessi dalla Società, da chiunque detenuti, inclusi i benefici e gli interessi che ne provengono, non è riscossa imposta alcuna:(i)che li discrimini semplicemente in quanto emessi dalla banca;(ii)che giurisdizionalmente si basi solo sul luogo o la moneta d’emissione, oppure la moneta di regolamento o di pagamento, o infine sull’ubicazione di un’agenzia o d’un ufficio d’affari della Società.
- Sulle obbligazioni o su i valori garantiti della Società, da chiunque detenuti, inclusi i benefici e gli interessi che ne provengono, non è riscossa imposta alcuna:(i)che li discrimini semplicemente in quanto la garanzia è fornita dalla Società;(ii)che giurisdizionalmente si basi solo sull’ubicazione di un’agenzia o d’un ufficio d’affari della Società.
Sezione 10. Applicazione dell’articolo
Ogni Membro prende conformemente al suo sistema legale, i provvedimenti necessari per applicare, nell’ambito dei propri territori, i principi enunciati nel presente articolo, e informa la Società di tutto quanto, ha realizzato a tal fine.
Sezione 11. Rinuncia
La Società può rinunciare, a propria discrezione, a un qualsiasi privilegio o immunità conferitogli dal presente articolo nella misura e alle condizioni di sua scelta.