A contare dal 1° luglio 1974, il Governo del Bangladesh è responsabile, giusta lo scadenzario in allegato 1 , del servizio del debito derivante dai rimborsi dovuti sui crediti svizzeri di trasferimento destinati a finanziare dei progetti in Bangladesh.
0.973.216.71
Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh sul riconoscimento di debiti Conchiuso il 4 dicembre 1974 Entrato in vigore il 10 ottobre 1975
RU 1976202
Traduzione
(Stato 10 ottobre 1975)
Premurosi di regolare con reciproca soddisfazione le questione concernenti taluni debiti,
il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
Il servizio del debito, di cui al precedente articolo, sarà svolto conformemente all’accordo sul consolidamento dei debiti, da stipulare tra il Governo svizzero e il Governo bangladesciano.
Art. 3
Dopo il 1° luglio 1974, il Governo svizzero non esigerà che il Governo bangladesciano abbia a rispondere del servizio del debito non menzionato in allegato 2 e derivante da precedenti crediti svizzeri di trasferimento.
Art. 4
Il presente accordo entra in vigore contemporaneamente all’accordo svizzero-bangladesciano sul consolidamento dei debiti 3 . Fatto in due originali a Berna, il 4 dicembre 1974, in tedesco e inglese, i due testi facendo parimente fede.
Per il Governo K. Jacobi |
Per il Governo H. R. Choudhury |