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Scambio di lettere del 24 novembre 1961
tra la Svizzera e il Cile concernente uno stanziamento di crediti, da parte di un consorzio di banche svizzere, inteso al riassestamento dell’economia cilena

RU 1962 79

(Stato 24 novembre 1961)

Il 24 novembre 1961, l’Ambasciata di Svizzera in Cile e il Ministero cileno degli affari esterni hanno proceduto ad uno scambio di lettere. Diamo di seguito i testi delle lettere svizzere:

Traduzione 1

Signor Ministro,

Il Governo svizzero, per consentire al Cile d’incrementare gli acquisti di attrezzature d’origine svizzera e per collaborare in tal modo al riassestamento dell’economia Cilena, colpita dalle catastrofi che hanno devastato la parte meridionale del paese, mi ha incaricato di trasmettere al Suo Governo le seguenti proposte per lo stanziamento di crediti bancari, intesi al pagamento delle future consegne di dette attrezzature:

  1. L’ammontare delle forniture al beneficio dei crediti suddetti sarà di 20 milioni di franchi svizzeri.
  2. Le autorità competenti dei due Paesi si intenderanno circa alle operazioni oggetto dei crediti. L’intesa sarà ricercata per il tramite dell’Ambasciata di Svizzera la Santiago e della Banca centrale cilena e, come sia conseguita, sarà accertata mediante scambio di note.
  3. Un consorzio di banche svizzere accorderà i crediti, a favore della Banca centrale cilena (Banco central de Chile), per un totale che non supererà quello stabilito al numero 1. All’uopo, detto Consorzio e detta banca centrale stipuleranno un contratto contemplante le modalità e le garanzie del credito.
  4. I contratti di fornitura concernenti le operazioni, di cui al numero 2, dovranno essere convalidati dalle competenti autorità svizzere e cilene. La convalida impegna dette autorità a dare tutte le autorizzazioni necessarie per l’attuazione dei negozi.
  5. Ordinariamente i contratti di fornitura dovranno prevedere che il pagamento avvenga dall’acquirente cileno al venditore svizzero, in franchi svizzeri liberi, a.per almeno il 10 % della somma contrattuale, non appena il contratto sia stato convalidato dalle autorità menzionale al numero 2,b.per il saldo d’ogni fornitura, il giorno della spedizione della merce, salvo restando la possibilità di pagamenti intermedi.
  6. Per tutti i crediti corrispondenti ai contratti di fornitura, contemplati nella presente nota e convalidati dalle autorità competenti dei due paesi, la Banca centrale si obbliga, nelle forme stabilite dall’accordo di credito, a pagare al Consorzio svizzero, in franchi svizzeri liberi e alla scadenza, gli interessi e gli ammortamenti stipulati.
  7. Per godere dei crediti previsti dalla presente mota, i contratti di fornitura dovranno essere completamente conchiusi entro un anno dalla firma del contratto di credito, il termine potendo tuttavia essere prorogato di comune intesa.
  8. A contare dal giorno in cui Sua Eccellenza mi avrà confermato il proprio accordo sul contenuto della presente, le disposizioni recate qui sopra verranno a formare il quadro normativo per l’apertura del credito che il Consorzio di banche svizzere consente alla Banca centrale cilena.

Approfitto di quest’occasione per rinnovare a Sua Eccellenza l’assicurazione della mia alta considerazione.

(Segue la firma)

Traduzione 2

Signor Ministro,

Riferendomi all’odierno carteggio per l’apertura di un credito di riattrezzatura a favore dell’economia cilena, ho l’onore di comunicare a Sua Eccellenza che il mio Governo presume che, per l’acquisto delle merci svizzere non contemplate dall’accordo, non potrà avverarsi nessuna conseguenza dannosa, nell’ambito della politica generale delle importazioni cilene e delle condizioni normali di pagamento e trasferimento, tenuto conto, segnatamente, dei prodotti dell’industria meccanica fabbricati in serie e dei beni d’investimento ad ammortamento corto, i quali continueranno ad essere pagati giusta le condizioni usuali del commercio.

Avrei grato che Sua Eccellenza mi confermasse il Suo accordo circa all’interpretazione recata qui sopra.

Approfitto di quest’occasione per rinnovare a Sua Eccellenza l’assicurazione della mia alta considerazione.

(Segue la firma)

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