Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica del Cile,
fondandosi sulle raccomandazioni approvate durante l’ultima adunata dei rappresentanti del Governo cileno e dei Governi dei Paesi creditori europei, del Canada, degli Stati Uniti d’America del Nord e del Giappone, tenuta il 25 marzo 1974 a Parigi,
hanno designato loro rappresentanti:
Il Governo della Confederazione Svizzera,
Il signor Fritz Rothenbühler, Ambasciatore, delegato agli accordi commerciali;
Il Governo della Repubblica del Cile,
il signor Desiderio Herrera Gonzales, Ambasciatore del Cile a Berna, che rappresenta parimente la Cassa Autonoma d’Ammortamento del Debito Pubblico (dappresso: «Cassa»), incaricata, nella sua Legge Organica, d’agire, in questa circostanza, in rappresentanza e in nome del Governo cileno e delle Corporazioni debitrici cilene, di conchiudere accordi con i creditori e di firmare i rispettivi contratti,
e hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
l. Cadono sotto le disposizioni del presente Accordo i pagamenti cileni in capitale e interessi, scaduti o scadenti tra il 1° gennaio 1973 e il 31 dicembre 1974 per crediti commerciali garantiti dalla Confederazione Svizzera, che sono stati oggetto di un contratto conchiuso innanzi il 31 dicembre 1973 e prevedono pagamenti scalati su un periodo superiore a un anno.
Il pagamento delle scadenze di cui al numero 1 del presente articolo avviene secondo le norme contrattuali convenute tra creditori svizzeri e debitori cileni. I pagamenti scaduti prima della data della firma del presente Accordo e non ancora trasferiti vanno eseguiti immediatamente dopo la sua entrata in vigore.
Art.
2
Il Governo svizzero accorda alla Cassa, per le scadenze definite nell’articolo 1 del presente Accordo, un credito pari all’80 per cento dei pagamenti eseguiti ai creditori svizzeri. Inoltre, accorda agevolazioni suppletive di cassa nella misura del 15 per cento dei detti pagamenti. Questi crediti non possono eccedere i 23 milioni di franchi svizzeri.
Art.
3
Il Governo cileno si impegna a garantire il libero trasferimento dei pagamenti concernenti i crediti commerciali menzionati nell’articolo 1 del presente Accordo.
Art.
4
Il Governo svizzero si impegna a mettere a libera disposizione della Cassa, nella misura dei pagamenti eseguiti ai creditori svizzeri, i crediti previsti nell’articolo 2 del presente Accordo. A tale scopo, sarà aperto un conto «C 1» presso la Banca nazionale svizzera a Zurigo, in favore della Cassa.
Art.
5
La Cassa si impegna a rimunerare il capitale iscritto nel suddetto conto di credito «C 1» al saggio del 6,5 per cento, a contare dal giorno della bonificazione. Gli interessi saranno pagati il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno e per la prima volta il 30 giugno 1975.
Art.
6
La Cassa si impegna a rimborsare i crediti accordati dal Governo svizzero, in applicazione dell’articolo 2 del presente Accordo, in base alle seguenti percentuali del debito degli anni 1973 e 1974:
- 5 per cento il 30 giugno 1975
- 10 per cento il 30 giugno 1976
- 80 per cento in 14 semestralità uguali, il primo pagamento dovendo avvenire il 1° gennaio 1977.
Art.
7
Il pagamento degli interessi e degli ammortamenti avviene in franchi svizzeri liberi alla Banca nazionale svizzera, in Zurigo, che agisce per conto della Confederazione Svizzera.
Art.
9
Il presente Accordo entrerà in vigore appena le due Parti se ne saranno vicendevolmente notificata l’approvazione conformemente alla legislazione interna.
Fatto a Berna, il 7 gennaio 1975, in due esemplari, in lingua francese e spagnola, i due testi facenti parimente fede.