Ai fini del presente Accordo valgono, sempreché il contesto non richieda un’interpretazione diversa, le seguenti definizioni:
- «contributo»: contributo finanziario non rimborsabile concesso dalla Svizzera in virtù dell’Accordo;
- «progetto»: progetto o programma specifico o un’altra attività correlata nel quadro del presente Accordo. Un programma consiste in una serie di progetti accomunati da un tema comune o da obiettivi condivisi;
- «stanziamento»: assegnazione di un certo importo del contributo a un progetto approvato dalle Parti;
- «accordo di progetto»: accordo tra le Parti, e se necessario tra ulteriori parti contraenti, concernente la realizzazione di un progetto approvato dalle Parti;
- «Unità di coordinamento nazionale» (UCN): organismo nella Repubblica di Cipro incaricato del coordinamento del Programma di cooperazione tra la Svizzera e Cipro;
- «organismo intermediario»: qualsiasi ente pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità dell’UCN o che adempie compiti per conto di quest’ultima nei riguardi di agenzie operative che realizzano progetti;
- «organismo esecutore»: qualsiasi autorità pubblica, società pubblica o privata oppure organizzazione riconosciuta dalle Parti e incaricata di realizzare un progetto specifico finanziato in virtù del presente Accordo. Il termine «organismo esecutore» è equivalente al termine «beneficiario finale» utilizzato nella terminologia UE;
- «accordo di attuazione»: accordo tra l’UCN e/o l’organismo intermediario e l’organismo esecutore per l’attuazione del progetto.