Le disposizioni del presente accordo s’applicano alle forniture svizzere di beni d’investimento e di servizi per lo sviluppo economico della Repubblica di Corea e per le quali è giustificato un lungo periodo d’ammortamento, tenuto conto delle esigenze dello sviluppo.
0.973.228.11
Accordo tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dall’Ufficio federale dell’economia esterna e la Korea Exchange Bank concernente l’apertura di crediti di trasferimento Conchiuso il 29 aprile 1980 Entrato in vigore il 29 aprile 1980
RU 1980 1123
Traduzione
(Stato 29 aprile 1980)
Desiderosi di agevolare alla Repubblica di Corea l’acquisto di beni d’investimento e di servizi svizzeri suscettivi d’incrementare lo sviluppo economico della Corea,
il Consiglio federale svizzero
e
la Korea Exchange Bank
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
L’ammontare complessivo delle forniture svizzere di beni d’investimento e di servizi cui possono essere accordati crediti di trasferimento è stabilito a sessanta milioni di franchi svizzeri. Le due Parti contraenti possono convenire di raddoppiare questo ammontare.
Art. 3
Sono considerati crediti di trasferimento ai fini del presente accordo i crediti aperti dal consorzio di banche svizzere (qui di seguito «banche svizzere») alla Korea Exchange Bank. Questi crediti di trasferimento servono esclusivamente a mettere a disposizione della Korea Exchange Bank le somme in franchi svizzeri che gli importatori coreani devono pagare ai fornitori svizzeri al momento della spedizione delle merci o al momento della prestazione di servizi.
Art. 4
È conchiusa una convenzione speciale tra le banche svizzere, da una parte, e la Korea Exchange Bank, dall’altra, concernente l’apertura dei crediti di trasferimento relativi alle forniture di beni d’investimento e di servizi menzionati all’articolo 1 del presente accordo.
Art. 5
I crediti di trasferimento si riferiscono a contratti di forniture ben determinati. Tutti i contratti devono essere approvati dalle autorità svizzere e coreane competenti.
Art. 6
Per tutte le forniture incluse nel presente accordo, la Korea Exchange Bank si obbliga a versare per la scadenza alle banche svizzere, in franchi svizzeri effettivi, gli interessi e l’ammontare dei rimborsi contrattuali dovuti per la concessione di questi crediti di trasferimento.
Art. 7
Le banche svizzere sono esonerate da qualsiasi tassa o imposta fiscale coreana su (o in relazione con) i crediti contemplati nel presente accordo e gli interessi prodotti.
Art. 8
Le autorità svizzere competenti agevolano, nei limiti delle loro competenze legali, la conclusione dei contratti di fornitura.
Art. 9
Il presente accordo non limita in alcun modo le forniture di beni d’investimento e di servizi svizzeri alla Repubblica di Corea a condizioni normali di pagamento e di trasferimento, che potessero aver luogo nel quadro del presente accordo.
Art. 10
Fatto a Berna, il 29 aprile 1980, in due esemplari, in lingua tedesca e inglese. I due testi fanno parimente fede ma, in caso di controversia, prevale il testo inglese.
- Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.
- Ciascuna Parte contraente può notificare, in ogni momento, all’altra Parte l’intenzione di porre fine all’accordo. L’accordo decade tre mesi dopo la data di tale notificazione. Tuttavia resta applicabile a tutti i contratti conchiusi durante il periodo della sua validità, fino alla loro completa esecuzione.
Per il Klaus Jacobi |
Per la Kwang‑Soo Lee |
Protocollo d’applicazione
L’accordo sui crediti di trasferimento, conchiuso tra il Consiglio federale svizzero, rappresentato dall’Ufficio federale dell’economia esterna e la Korea Exchange Bank, è completato dalla seguente convenzione:
Art. 1
Le due Parti hanno convenuto che le seguenti disposizioni uniformi sono applicabili a ogni fornitura disciplinata dall’accordo precitato:
- l’acquirente coreano paga al fornitore svizzero, in franchi svizzeri liberi ed effettivi, aa)in caso di finanziamento di forniture particolari di beni d’investimento,i)il cinque per cento del valore complessivo del contratto di fornitura appena abbia ricevuto conferma che il contratto di fornitura è stato approvato dalle autorità svizzere e coreane di cui all’articolo 4 del presente protocollo;ii)il dieci per cento del valore complessivo di ogni fornitura contro presentazione dei documenti di spedizione;iii)l’ottantacinque per cento dell’ammontare della fattura di ogni fornitura contro presentazione della fattura e dei documenti di spedizione.bb)in caso di finanziamento di progetti,i)il cinque per cento del valore complessivo del contratto di fornitura appena abbia ricevuto conferma che il contratto di fornitura è stato approvato dalle autorità svizzere e coreane di cui all’articolo 4 del presente protocollo;ii)il dieci per cento del valore complessivo di ogni fornitura contro presentazione dei documenti di spedizione;iii)l’ottantacinque per cento dell’ammontare della fattura di ogni fornitura contro presentazione della fattura e dei documenti di spedizione o di altri documenti certificanti che i lavori sono stati eseguiti per il progetto.cc)in caso di finanziamento di servizi,i)il venti per cento del valore complessivo del contratto di fornitura appena abbia ricevuto conferma che il contratto di fornitura è stato approvato dalle autorità svizzere e coreane di cui all’articolo 4 del presente protocollo;ii)l’ottanta per cento del valore complessivo del contratto di fornitura giusta le disposizioni del contratto di fornitura concluso tra il fornitore svizzero e l’acquirente coreano.
- La Korea Exchange Bank mette a disposizione dell’acquirente coreano le somme in franchi svizzeri, al corso del giorno, richieste per i pagamenti di cui alla lettera aa)i) e ii), alla lettera bb)i) e ii) e alla lettera cc)i) del presente articolo.
- I pagamenti di cui alla lettera aa)iii), alla lettera bb)iii) e alla lettera cc)ii) del presente articolo sono effettuati mediante somme direttamente imputate al debito della Korea Exchange Bank.
Art. 2
I crediti di trasferimento sono rimborsati come segue:
- in caso di finanziamento di forniture particolari di beni d’investimento conformemente all’articolo 1 lettera a)aa), –in rate semestrali uguali e ripartite regolarmente entro dieci anni a contare dal giorno della spedizione; la prima rata scade ed è pagabile sei mesi dopo questa data;
- in caso di finanziamento di progetti conformemente all’articolo 1 lettera a)bb), –in rate semestrali uguali e ripartite regolarmente entro dieci anni; la prima rata scade ed è pagabile sei mesi dopo che sono pronti per l’esercizio i progetti corrispondenti;
- in caso di finanziamento di servizi conformemente all’articolo 1 lettera a)cc), –in rate semestrali uguali e ripartite regolarmente entro cinque anni; la prima rata scade ed à pagabile sei mesi dopo la prestazione dei servizi;
- nei casi di cui all’articolo 2 lettere b) e c), il contratto di fornitura deve inoltre contenere una clausola di durata massima conveniente che entrerà in vigore appena avrà effetto il contratto di fornitura.
Art. 3
Accettando di sottoporre all’accordo una determinata fornitura, le autorità dei due Paesi si obbligano a concedere tutte le autorizzazioni necessarie a eseguire il negozio.
Art. 4
Le autorità competenti, di cui all’articolo 5 dell’accordo, sono, per la Svizzera, l’Ufficio federale dell’economia esterna e, per la Repubblica di Corea, la Korea Exchange Bank.
Art. 5
Ciascuna autorità può proporre, per il tramite dell’Ambasciata di Svizzera a Seul, di sottoporre all’accordo una determinata fornitura svizzera di beni d’investimento o di servizi. Tale proposte nonché l’assenso dell’altra autorità sono considerati un’intesa, giusta l’articolo 5 dell’accordo.
Art. 6
Ogni domanda d’inclusione di contratti di fornitura nell’accordo è sottoposta, entro trentasei mesi a contare dall’entrata in vigore del medesimo, alle autorità competenti svizzere, di cui all’articolo 4 del presente protocollo. Di principio, la somma fatturata per qualsiasi contratto di fornitura non dev’essere inferiore a centomila franchi svizzeri.
Art. 7
Fatto a Berna, il 29 aprile 1980, in due esemplari in lingua tedesca e inglese. I due testi fanno parimente fede; in caso di controversia prevarrà nondimeno il testo inglese.
- Ogni pagamento d’interesse e ogni rifusione di capitale in relazione coi crediti di trasferimento vanno fatti presso l’Unione di Banche Svizzere a Zurigo, la quale agisce in nome delle banche svizzere.
- L’Unione di Banche Svizzere terrà i conti che saranno aperti in nome del Governo coreano per l’esecuzione dell’accordo e sbrigherà ogni pertinente corrispondenza.
- Ogni notificazione delle banche svizzere, nel quadro dell’accordo, è considerata eseguita in buona e debita forma se presentata alla Korea Exchange Bank, a Seul.
- Ogni notificazione e ogni versamento della Korea Exchange Bank sono considerati eseguiti in buona e debita forma se fatti all’Unione di Banche Svizzere a Zurigo.
Per il Klaus Jacobi |
Per la Kwang‑Soo Lee |
Scambio di lettera del 29 aprile 1980
Il Delegato del Consiglio federale |
Berna, 29 aprile 1980 Signor Chan Ho Song Berna |
Signor Ambasciatore,
Ho l’onore di accusare ricevuta la Sua lettera odierna del seguente tenore:
- «Ho l’onore di riferirmi all’Accordo tra la Korea Exchange Bank e il Consiglio federale svizzero, rappresentato dall’Ufficio federale dell’economia esterna, concernente l’apertura di crediti di trasferimento, concluso il 29 aprile 1980.
- Quanto all’impegno assunto dalla Korea Exchange Bank giusta l’articolo 6 dell’accordo, confermo, in nome del mio Governo, che le disposizioni seguenti dell’articolo 23 della legge concernente la Korea Exchange Bank si applicano ad ogni pagamento d’interessi e di rimborsi risultanti da forniture rette dall’accordo:
- ‹La perdita netta subita dalla Korea Exchange Bank nel corso di ogni esercizio annuo sarà coperta per mezzo del suo fondo di riserva. Nel caso in cui il fondo di riserva non bastasse a tal fine, il Governo o la Banca di Corea assumerà a suo carico la somma non coperta.›»
Ho l’onore di comunicarle che il mio Governo ha debitamente preso atto di quanto precede.
Gradisca, Signor Ambasciatore, l’espressione della mia massima stima.
Klaus Jacobi Delegato del Consiglio federale agli accordi commerciali |