0.973.242.72
Accordo tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica d’Indonesia concernente l’apertura di crediti di trasferimento Conchiuso il 22 gennaio 1979
RU 1979 324
Traduzione
Entrato in vigore il 22 gennaio 1979
(Stato 22 gennaio 1979)
Desiderosi di facilitare all’Indonesia l’acquisto di beni d’equipaggiamento e di servizi svizzeri per il suo sviluppo economico,
i Governi della Confederazione svizzera
e
della Repubblica d’Indonesia
hanno convenuto d’aprire dei crediti di trasferimento (qui appresso «i crediti di trasferimento») per il finanziamento di forniture e prestazioni di servizi in relazione con i progetti figuranti nell’elenco delle priorità dello sviluppo economico indonesiano.
All’uopo i due Governi hanno convenuto quanto segue:
- a. L’ammontare totale delle forniture svizzere di beni d’equipaggiamento e di servizi che possono dar luogo all’attribuzione di crediti di trasferimento è fissato a trecento milioni di franchi svizzeri. Il Governo della Repubblica d’Indonesia non è tenuto a utilizzare esaustivamente il credito accordato.
- Il presente accordo impegna il Governo della Repubblica d’Indonesia, a rimborsare unicamente i crediti di trasferimento conformemente all’articolo 8 del presente accordo.
- I crediti di trasferimento accordati al Governo della Repubblica d’Indonesia da parte del Consorzio di banche svizzere fruttano interessi. Non saranno riscosse né tasse d’impegno né altre spese.
2. Sono considerati crediti di trasferimento, giusta il presente accordo, i crediti accordati dal Consorzio di banche svizzere al Governo della Repubblica d’Indonesia e, per i quali, il Governo della Confederazione svizzera assume la garanzia contro i rischi all’esportazione.
3. E conchiusa, tra il Consorzio di banche svizzere da un lato e il Governo indonesiano, dall’altro, una convenzione sulla procedura da seguire per l’attribuzione di crediti di trasferimento in relazione con l’acquisto di beni d’equipaggiamento e di servizi, innanzi menzionati.
- a. L’acquisto di beni d’equipaggiamento e di servizi per progetti finanziati dai crediti di trasferimento avverrà in seguito a licitazione internazionale, come richiesto dalle direttive del Governo indonesiano.
- Tutti i contratti di fornitura finanziati tramite il presente accordo di credito devono beneficiare di un’autorizzazione della Divisione del commercio1 del Dipartimento federale dell’economia pubblica2, da parte svizzera e del Governo della Repubblica d’Indonesia, da parte indonesiana.
5. Il Governo della Confederazione svizzera agevolerà, entro i limiti delle sue attribuzioni legali, la conclusione di contratti di fornitura.
6. I due Governi hanno convenuto che tutti gli affari attinenti al presente accordo saranno sottoposti alle condizioni uniformi seguenti:
- Salvo accordo preliminare contrario, l’acquirente indonesiano verserà al fornitore svizzero, in franchi svizzeri, liberi effettivi, (i)il cinque per cento del valore totale del contratto di fornitura non appena ricevuto conferma dell’approvazione delle autorità di entrambi i Paesi menzionati nel numero 4b del presente accordo e che la convenzione di cui al numero 3 è entrata in vigore;(ii)il dieci per cento del valore totale della fornitura il giorno della spedizione o, in caso di fornitura parziale, il dieci per cento di ciascuna fornitura parziale il giorno della spedizione, contro presentazione della fattura dei documenti di spedizione.
- Il Consorzio di banche svizzere versa ai fornitori l’85 per cento del valore totale del contratto di fornitura previa presentazione della fattura e dei documenti di spedizione mediante somme direttamente imputate al credito del Governo della Repubblica d’Indonesia. Detto credito può toccare un massimo di duecentocinquantacinque milioni di franchi svizzeri.
7. Il Governo della Repubblica d’Indonesia oppure l’istanza da esso designata, s’impegna, per tutte le forniture effettuate in virtù del presente accordo e beneficianti di crediti di trasferimento, ad assicurare il versamento degli interessi contrattuali e il rimborso di capitali alla scadenza prevista e in franchi svizzeri liberi effettivi al Consorzio di banche svizzere.
8. Il Governo della Repubblica d’Indonesia rimborserà tutti i crediti di trasferimento entro dodici anni mediante rate semestrali uguali e regolari, di cui, la prima, sarà dovuta e pagata sei mesi dopo la messa in funzione del progetto considerato.
9. Ciascuna delle autorità competenti può, per il tramite dell’Ambasciata di Svizzera a Djakarta, proporre di sottoporre al presente accordo un contratto di fornitura svizzero.
10. Tutte le domande di sottomissione all’accordo di contratti di fornitura devono essere presentate alle autorità svizzere menzionate sotto numero 4 b) del presente accordo entro trentasei mesi a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo.
11. Il presente accordo entra in vigore il giorno della firma.
12. Ciascuna parte contraente può notificare, in ogni momento, all’altra parte, la propria intenzione di disdire l’accordo. Esso diverrà caduco tre mesi dopo tale notificazione. L’accordo resta nondimeno applicabile a tutti i contratti conchiusi durante la sua validità, sino alla loro completa esecuzione.
Fatto in due esemplari a Berna, il 22 gennaio 1979, nelle lingue tedesca e inglese. I due testi fanno parimenti fede, tuttavia, in caso di controversia prevarrà il testo inglese.
Per il Governo K. Jacobi |
Per il Governo W. Sukawati |