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Protocollo concernente l’applicazione dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica turca per lo stanziamento di un credito di 7 milioni di franchi svizzeri alla Turchia Conchiuso il 5 febbraio 1965 Entrato in vigore il 26 febbraio 1965

RU 1965214

(Stato 26 febbraio 1965)

Riferendosi all’accordo 1 , firmato oggi, tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica turca per lo stanziamento di un credito di 7 milioni di franchi svizzeri alla Turchia, (chiamato in seguito accordo)

le due Parti contraenti

hanno convenuto quanto segue:

I. Definizione dei termini «beni d’investimento e prestazioni di servizio»

Per beni d’investimento giusta l’articolo 2 dell’accordo 2 s’intendono i beni d’investimento d’importanza capitale allo sviluppo economico della Turchia, per cui sia giustificato un ammortamento di lunga durata, segnatamente, le istallazioni di centrali elettriche, le istallazioni per il ramo dei trasporti e delle comunicazioni, le istallazioni portuali e minerarie ecc. come anche le attrezzature per lo sviluppo dell’infrastruttura, della produzione di energia, dell’industria di materie prime (comprese quelle tessili) e per lo sfruttamento dei prodotti del suolo.

Per prestazioni di servizi giusta l’articolo 2, s’intendono principalmente le prestazioni importanti inerenti alla proprietà intellettuale come ad esempio l’attività degli ingegneri consulenti.

II. Apertura d’un credito e organismi svizzeri incaricati dell’esecuzione dell’accordo

La Confederazione Svizzera apre, con l’entrata in vigore dell’accordo, un credito a favore della Banca centrale della Repubblica turca (dappresso: BCRT) che opera in nome della Repubblica Turca.

La Divisione del commercio 3 del Dipartimento federale dell’economia pubblica 4 (dappresso: Commercio) esamina le domande dei fornitori svizzeri di beni e servizi (dappresso: Forniture) e decide circa la loro ammissione.

L’Amministrazione delle finanze del Dipartimento federale delle finanze e dogane 5 (dappresso: Finanze) amministra il credito. L’Ufficio svizzero di compensazione (dappresso: USC) è incaricato dell’esecuzione tecnica.

III. Procedura di consultazione

1. I fornitori svizzeri interessati chiedono un preavviso al Commercio (contenuto della domanda: vedi allegato).

2. Il Commercio, dopo aver accertato che le forniture siano conformi alle disposizioni dell’accordo e che per principio la domanda possa essere accettata, consegna al fornitore svizzero gli esemplari dal numero 1 a 4 del preavviso favorevole. Il preavviso ha una durata di tre mesi che può essere prorogata se le circostanze lo giustificano.

3. Il fornitore svizzero trasmette gli esemplari numero 1, 2 e 3 del preavviso all’importatore turco.

4. L’importatore turco consegnerà gli esemplari numero 1 e 2 del preavviso alla BCRT; quest’ultima comunica al Commercio se essa può accettare che il pagamento dell’ordinazione sia integralmente coperto mediante il credito; detta comunicazione della BCRT è fatta sull’esemplare numero 1 del preavviso, il più tardi entro tre mesi dalla data dell’emissione.

5. In caso di accettazione della BCRT, il Commercio risponde al fornitore che la fornitura è definitivamente ammessa ad essere addebitata sul credito e che pertanto la somma necessaria rimane riservata.

IV. Meccanismo di pagamento

I pagamenti si effettuano mediante mandato semplice o lettera di credito.

A. Mandato di pagamento semplice

1. La BCRT invia all’USC il mandato di pagamento, riferendosi al preavviso.

2. L’USC accerta che il fornitore abbia, entro i limiti del possibile, adempiuto alle condizioni di cui al numero 8 dell’allegato. Nel caso contrario esso l’invita a farlo. Adempiute che siano le condizioni, l’USC svincola a carico del credito il pagamento al fornitore svizzero, e, a pagamento avvenuto, invia un avviso di debito alla BCRT.

B. Lettera di credito

1. La banca privata turca spedisce l’ordine d’apertura di credito alla banca privata svizzera.

2. Simultaneamente, una copia di detto ordine e il corrispondente mandato di pagamento della BCRT con riferimento al preavviso sono inviati dalla BCRT all’USC.

3. L’USC accerta che il fornitore abbia, entro i limiti del possibile, adempiuto alle condizioni di cui al numero 8 dell’allegato. Nel caso contrario esso l’invita a farlo. Adempiute che siano le condizioni, l’USC conferma alla banca privata svizzera che su richiesta può esserle versato l’importo della lettera di credito, segnatamente previa presentazione dei documenti di spedizione della merce.

4. L’USC fa eseguire il pagamento alla banca privata svizzera, su richiesta di quest’ultima e a carico del credito, e, pagamento avvenuto, invia un avviso di debito alle BCRT.

C. Ulteriore aumento della somma approvata

Se, per qualsiasi ragione (ad esempio per modificazioni tecniche necessarie durante la fabbricazione), l’importo delle forniture supera quello approvato dalla BCRT, e se non si è potuto approvare il preavviso suppletivo per la somma eccedente, la BCRT versa direttamente alla banca privata svizzera la copertura dell’eccedenza.

Il presente protocollo è parte integrante dell’accordo odierno. 6

Fatto a Berna, in due esemplari, il 5 febbraio 1965.

(Seguono le firme)

Allegato

Contenuto della domanda di preavviso
  1. Fornitore di beni d’investimento o di servizi svizzeri.
  2. Fabbricante o prestatore del servizio.
  3. Importatore turco o beneficiario turco del servizio.
  4. Natura e origine del bene o servizio.
  5. Data di fornitura del bene o di prestazione del servizio.
  6. Quantità, ammontare globale della fornitura o del servizio.
  7. Ammontari e scadenze.
  8. Il richiedente è informato che, in caso d’inclusione della fornitura nell’ambito del credito, egli dovrà consegnare all’USC il testo del contratto privato, un doppio originale della fattura, un certificato d’origine e tutti i documenti comprovanti la fornitura della merce; per i servizi, oltre al testo del contratto privato e al doppio originale della fattura, i documenti eventualmente necessari a comprovare l’origine svizzera del servizio.
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