Lexipedia

0.973.276.322

Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica turca concernente la concessione di un mutuo di 4 milioni di franchi svizzeri alla Turchia Conchiuso il 5 febbraio 1965 Entrato in vigore il 26 febbraio 1965

RU 1965 218

Traduzione

(Stato 26 febbraio 1965)

Il Governo svizzero
e
Il Governo turco

visto che il Governo turco ha deciso di sviluppare, in modo duraturo e equilibrato, la sua economia secondo un piano quinquennale dal 1963 al 1967;

fondandosi sull’azione multilaterale avviata dal Consorzio Turchia dell’OCSE, cui partecipano le Parti contraenti, per facilitare finanziariamente l’esecuzione del piano summenzionato, e

animati dal desiderio di sviluppare le relazioni e la cooperazione economica fra i due paesi;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Confederazione Svizzera accorda alla Repubblica turca un mutuo, di 4 milioni di franchi svizzeri (quattro milioni di franchi) alle condizioni che seguono.

Art. 2

Dopo l’entrata in vigore del presente accordo, il Governo svizzero mette, presso la Banca Nazionale Svizzera in Zurigo, a libera disposizione della Banca Centrale della Repubblica Turca, che agisce per conto della Turchia, la somma integrale del prestito.

Art. 3

Il Governo turco si impegna a pagare sulla somma dovuta un interesse annuo del 4 % (quattro per cento) a contare dal momento in cui gli è messa a disposizione la somma. L’interesse è pagato semestralmente, secondo il piano di ammortamento allegato, che è parte integrante del presente accordo, e, per la prima volta, sei mesi dopo che la somma precitata sia stata messa a disposizione.

Art. 4

Il Governo turco si impegna a rimborsare il credito in 13 rate semestrali, secondo il piano di ammortamento. La prima rata scade sei anni dopo che la somma sia stata messa a disposizione e l’ultima rata 12 anni dopo. Il Governo turco si riserva la facoltà di rimborsare prima del termine, integralmente o parzialmente, il suo debito verso la Confederazione Svizzera.

Art. 5

Il pagamento degli interessi e degli ammortamenti è effettuato in franchi svizzeri, all’infuori di ogni eventuale accordo che dovesse disciplinare i pagamenti fra i due paesi, presso la Banca Nazionale Svizzera di Zurigo, che agisce per conto della Confederazione Svizzera.

Art. 6

Il presente accordo entra in vigore non appena i due Governi l’abbiano approvato. Fatto a Berna, in due esemplari, il 5 febbraio 1965.

(Seguono le firme)

Allegato

Piano d’ammortamento

Versamenti della Repubblica turca


Scadenze

Capitale

Fr.

interessi
(4 %)
Fr.

Totale

Fr.

Ammontare del debito
Fr.

Consegna del capitale

4 000 000

6 mesi dopo

80 000

80 000

4 000 000

1 anno dopo

80 000

80 000

4 000 000

1½ anno dopo

80 000

80 000

4 000 000

2 anni dopo

80 000

80 000

4 000 000

2½ anni dopo

80 000

80 000

4 000 000

3 anni dopo

80 000

80 000

4 000 000

3½ anni dopo

80 000

80 000

4 000 000

4 anni dopo

80 000

80 000

4 000 000

4½ anni dopo

80 000

80 000

4 000 000

5 anni dopo

80 000

80 000

4 000 000

5½ anni dopo

80 000

80 000

4 000 000

6 anni dopo

307 000

80 000

387 000

3 693 000

6½ anni dopo

307 000

73 860

380 860

3 386 000

7 anni dopo

307 000

67 720

374 720

3 079 000

7½ anni dopo

307 000

61 580

368 580

2 772 000

8 anni dopo

307 000

55 440

362 440

2 465 000

8½ anni dopo

307 000

49 300

356 300

2 158 000

9 anni dopo

307 000

43 160

350 160

1 851 000

9½ anni dopo

307 000

37 020

344 020

1 544 000

10 anni dopo

307 000

30 880

337 880

1 237 000

10½ anni dopo

307 000

24 740

331 740

930 000

11 anni dopo

307 000

18 600

325 600

623 000

11½ anni dopo

307 000

12 460

319 460

316 000

12 anni dopo

316 000

6 320

322 320

4 000 000

1 441 080

5 441 080