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0.974.10

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura concernente la loro cooperazione nell’assistenza ai Paesi in via di sviluppo Conchiuso il 29 ottobre 1973

RU 1974 185

Traduzione1

Entrato in vigore il 29 ottobre 1973

(Stato 29 ottobre 1973)

Il Consiglio federale svizzero,
(qui di seguito semplicemente «La Svizzera»
e
l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura
(qui di seguito semplicemente «La FAO»)

Considerato che la Svizzera è consapevole dell’alta priorità che occorre conferire all’ammodernamento agricolo, onde aiutare i Paesi in via di sviluppo, la cui popolazione è massimamente dedita all’agricoltura ed alle attività connesse, per migliorare la situazione economica e sociale della popolazione stessa;

Considerato che la Svizzera è consapevole della funzione importante della FAO nel coordinamento di una tale assistenza;

Considerato che la Svizzera desidera rafforzare la propria cooperazione con la FAO, mettendole a disposizione, in tutto o in parte, i mezzi necessari per l’attuazione di programmi e di progetti adottati in comune;

Considerato che la FAO accoglie favorevolmente questo potenziamento della cooperazione con la Svizzera, atto a facilitare l’attuazione degli obiettivi della FAO col promuovere, nei Paesi in via di sviluppo, l’ammodernamento dell’agricoltura giusta il dettato dell’articolo I dell’atto istitutivo della FAO;

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Autorità generale della FAO

Fatti salvi i disposti del presente accordo, la FAO è autorizzata ad accettare di fornire un’assistenza ai propri Stati membri e Membri associati in via di sviluppo (qui di seguito semplicemente detti «governi beneficiari») per la messa in opera di programmi e progetti accettati rientranti nel settore di responsabilità assegnato alla FAO dal suo atto istitutivo.

Art. 2 Funzioni della FAO e della Svizzera nella scelta e nell’amministrazione dei progetti

Le Parti sono deliberate a cooperare strettamente nel raggiungimento delle finalità enunciate nel preambolo del presente accordo. All’uopo, si consulteranno regolarmente e si forniranno reciprocamente le informazioni e l’assistenza che fossero ragionevolmente chieste.

La responsabilità di scegliere e di studiare le domande di progetti, da considerare nell’ambito del presente accordo, ricade in primo luogo sulla FAO.

Le Parti si consulteranno periodicamente, sin dall’inizio della fase preparativa, circa le domanda di progetti che, secondo l’opinione della FAO, apparissero suscettivi di venir finanziati nel quadro del presente accordo.

Per quanto concerne i programmi a lungo periodo ed i grandi progetti, la FAO esaminerà con la Svizzera se convenga inviare, presso il Governo beneficiario, una missione preparatoria. Se del caso, la Svizzera potrà eleggervi uno o più membri.

La FAO sottoporrà annualmente alla Svizzera, la prima quindicina d’ottobre, un elenco dei progetti da essa prospettati per il secondo anno civile successivo e per i quali sollecita i mezzi di finanziamento. L’elenco sarà corredato di tutti i pertinenti giustificativi. La FAO e la Svizzera terranno, la prima quindicina di dicembre, una riunione congiunta dedicata allo studio di questi progetti. La Svizzera, non appena possibile, indicherà alla FAO quali progetti intende probabilmente sostenere. Essa indicherà parimente, per ciascun progetto specifico, la sua intenzione di contribuirvi con personale o altri servizi, oppure con materiali.

LA FAO avvierà allora negoziati analitici con i Governi beneficiari interessati e preparerà i piani operativi. La Svizzera verrà strettamente associata ai predetti negoziati. I piani operativi vanno poscia trasmessi alla Svizzera per parere.

Non appena la Svizzera avrà notificato alla FAO l’approvazione del piano operativo, la FAO lo metterà definitivamente in punto e lo firmerà con il Governo beneficiario, mandandone alla Svizzera copia firmata.

La Svizzera consegnerà allora alla FAO l’ammontare, necessario al finanziamento totale o parziale del progetto, nella forma di un fondo di deposito, com’è previsto nell’articolo 3 del presente accordo.

La FAO sarà incaricata della vigilanza e del controllo del progetto ma avrà la possibilità, consultata la Svizzera, di designare ditte sottocommesse per l’esecuzione totale o parziale dei progetti assunti in virtù del presente accordo.

Art. 3 Fondi di deposito e contributi in natura

  1. (a) Per consentire alla FAO di mettere in opera gli accordi conchiusi con i Governi beneficiari, giusta l’articolo 5 del presente accordo, e di eseguire le missioni preparatorie, giusta il numero 4 dell’articolo 2 , la Svizzera anticiperà alla FAO, in forma di fondo di deposito, quelle somme, in dollari SUA, di cui la FAO abbisognasse per coprire le spese dell’anno successivo, nonché le somme necessarie per coprire le sue spese tecniche e amministrative, di cui in articolo 4, per l’annata in questione.
  2. Qualora le spese totali ascrivibili ad un fondo di deposito, nel corso dell’anno civile, superassero l’ammontare stimato, la FAO potrà invitare la Svizzera a depositare un ammontare suppletivo a copertura della differenza.
  3. Ogni saldo inutilizzato figurante in un fondo di deposito al compimento di un progetto o missione determinati, dovrà essere restituito alla Svizzera, tranne ove questa autorizzi la FAO ad attribuire, in tutto o in parte, il saldo ad un altro fondo di deposito.

La FAO costituirà un fondo di deposito distinto per ogni progetto o missione, avviato in virtù del presente accordo.

La FAO assicurerà l’amministrazione e la contabilità del fondo di deposito, giusta il proprio regolamento finanziario e secondo gli altri pertinenti regolamenti, e terrà, per ciascun fondo di deposito, registrazioni e rendiconti distinti.

Gli impegni finanziari e gli oneri, assunti dalla FAO nel quadro dell’assistenza giusta il presente accordo, dovranno sempre essere stilati in dollari SUA.

La Svizzera potrà fornire beni e servizi, come contributo in natura completivo o sostitutivo dei versamenti in moneta previsti nel numero 1 (a) del presente articolo.

Gli obblighi incombenti alla FAO, in virtù d’un accordo conchiuso con un Governo beneficiario, saranno subordinati al versamento del necessario contributo da parte della Svizzera. La FAO non assume responsabilità alcuna, oltre gli ammontari in fondo di deposito, ai fini di qualsiasi accordo conchiuso con un Governo beneficiario.

Art. 4 Spese tecniche ed amministrative

Per coprire le proprie spese tecniche ed amministrative, la FAO potrà pretendere un contributo dalla Svizzera, nei limiti di una determinata percentuale delle spese ascritte al fondo di deposito per il progetto in questione. L’ammontare figurerà nei prospetti delle spese allegati al piano operativo, di cui in articolo 2 numero 6.

Art. 5 Accordi tra la FAO ed i Governi beneficiari

Gli accordi tra la FAO ed i Governi beneficiari vanno stipulati ed interpretati giusta la prassi e la politica normale della FAO. Le loro condizioni e modalità esecutive devono essere incorporate in un piano operativo, o in altro documento analogo da stipularsi tra la FAO ed il Governo beneficiario, e di cui la Svizzera riceverà copia.

Gli accordi tra la FAO ed i Governi beneficiari conterranno disposti che consentano di trasferire alla Svizzera gli obblighi incombenti alla FAO in virtù degli accordi medesimi. Essi riserveranno parimente il diritto per la FAO e la Svizzera di ispezionare il progetto e di ottenere i pertinenti rapporti e documenti.

Gli accordi tra la FAO ed i Governi beneficiari preciseranno che gli obblighi incombenti alla FAO, in virtù degli accordi medesimi, sono subordinati:

  1. alle decisioni dei suoi organi direttivi, nonché alle sue norme costituzionali, finanziarie e budgetarie;
  2. al versamento del necessario contributo da parte della Svizzera.

Art. 6 Rapporti

La FAO sottopone ogni anno alla Svizzera, entro il 15 maggio, un prospetto contabile, da cui risulti l’impiego dei fondi nell’esecuzione dei progetti finanziati in virtù del presente accordo durante l’anno civile precedente.

La FAO trasmette senza ritardo alla Svizzera i rapporti periodici concernenti i progetti eseguiti in virtù del presente accordo. Essa fornisce inoltre alla Svizzera rapporti annui sullo stato di avanzamento dei progetti.

La FAO, considerando che è interesse comune delle Parti informare l’opinione sui bisogni e sugli sforzi dei Paesi in via di sviluppo, trasmetterà alla Svizzera informazioni, idonee ad un’ampia diffusione, circa i progetti attuati in virtù del presente accordo.

La FAO, compiuto che sia un progetto, consegna alla Svizzera un rapporto finale corredato di una valutazione dei risultati.

La Svizzera potrà delegare uno o più rappresentanti a qualunque riunione tenuta, alla sede della FAO, per valutare i progetti attuati in virtù del presente accordo.

In circostanze adeguate, determinate di concerto tra la Svizzera e la FAO, verranno compilati rapporti di valutazione su progetti in corso, ad opera di una missione composta di personale rappresentante la Svizzera, la FAO e il Paese beneficiario, oppure di un ente indipendente designato, di comune intesa, dalla Svizzera e dalla FAO.

La FAO e la Svizzera terranno ogni anno, in data concordata, una riunione dedicata a un esame dei risultati dei progetti dell’anno precedente, nonché a una valutazione dei problemi concernenti i rapporti e i conteggi.

Art. 7 Rappresentanti accreditati delle Parti

Per le questioni concernenti la messa in opera del presente accordo, compresi gli accordi e le intese suppletivi, la Svizzera sarà rappresentata dal delegato del Consiglio federale alla Cooperazione tecnica, o da qualunque altra persona da questo designata, mentre la FAO sarà rappresentata da qualunque persona designata dal suo Direttore generale.

Art. 8 Accordi ed intese suppletivi

Le Parti potranno conchiudere, per attuare il presente accordo, gli accordi e le intese suppletivi che l’esperienza rivelasse opportuni.

Art. 9 Entrata in vigore e disdetta

Il presente accordo entrerà in vigore non appena sarà stato firmato dalle due Parti.

Il presente accordo è conchiuso per un periodo di tre anni, oltre il quale sarà rinnovato tacitamente, d’anno in anno, salvo disdetta data, da una Parte all’altra, mediante notifica scritta con preavviso di sei mesi.

Se una Parte dà all’altra il preavviso disdetta previsto nel paragrafo precedente, le due Parti si consulteranno senza indugio per stabilire i provvedimenti da prendere onde metter fine alle operazioni che la FAO stesse conducendo in base ad accordi conchiusi con dei Governi beneficiari. Comunque la Svizzera autorizzerà la FAO a far fronte a tutti gli obblighi legali assunti prima della cessazione dell’accordo e concernenti i servizi di personale, altri servizi contrattuali, oppure le forniture, le attrezzature ed i viaggi. Ogni somma liquida od ogni attrezzatura rimasta inutilizzata alla fine delle operazioni, sarà restituita alla Svizzera.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente accreditati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Roma, il 29 ottobre 1973, in due originali in lingua francese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

A. Marcionelli

Per l’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura:

Addeke Boerma