Lexipedia

0.974.217.4

Accordo
di cooperazione tecnica tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare del Benin

RU 1981 252

Traduzione1

Concluso il 23 gennaio 1981

Entrato in vigore il 23 gennaio 1981

(Stato 23 gennaio 1981)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica popolare del Benin,

qui di seguito: «Parti contraenti»,

desiderosi di rafforzare i vincoli d’amicizia esistenti fra la Svizzera e la Repubblica popolare del Benin e di consolidare la loro cooperazione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I

Le Parti contraenti si obbligano a promuovere nella Repubblica popolare del Benin l’attuazione di progetti di sviluppo nel quadro delle loro rispettive legislazioni nazionali.

Art. II

Le disposizioni del presente accordo si applicano:

  1. ai progetti di cooperazione tra le Parti contraenti;
  2. ai progetti di cooperazione procedenti, da lato svizzero, da istituzioni o organismi di diritto pubblico o privato, reciprocamente approvati dalle Parti contraenti.

Art. III

La cooperazione perseguita può assumere le forme seguenti:

  1. sostegno finanziario a organizzazioni pubbliche o private per l’attuazione di progetti determinati;
  2. invio di personale qualificato;
  3. concessione di borse di studio o di formazione professionale nella Repubblica popolare del Benin, in Svizzera o, d’intesa fra le Parti contraenti, in qualsiasi altro Paese;
  4. qualsiasi altra forma, determinata di comune intesa fra le Parti contraenti.

Art. IV

Qualsiasi progetto costituisce l’oggetto, per la sua attuazione, di un accordo particolare determinante gli obblighi, incombenti a ciascuna Parte e fissa, se necessario, le responsabilità del personale previsto. Il contributo svizzero in favore dell’attuazione dei progetti è complementare degli sforzi intrapresi dalla Repubblica popolare del Benin per assicurare il suo sviluppo economico e sociale. La Repubblica popolare del Benin è responsabile dell’esecuzione dei progetti e del conseguimento delle finalità descritte in ogni accordo particolare. Le candidature del personale qualificato inviato devono essere approvate dal Governo della Repubblica popolare del Benin. I borsisti sono scelti dalla Repubblica popolare del Benin e l’orientamento dei loro studi o della loro formazione è determinato di comune intesa fra le Parti contraenti.

Art. V

I contributi delle Parti contraenti all’esecuzione di progetti determinati si traducono di principio nelle prestazioni seguenti:

  1. da lato svizzero:aa)assunzione delle spese d’acquisto e di trasporto di attrezzature e di materiale fino al luogo d’ubicazione del progetto, nonché di taluni servizi necessari alla sua attuazione,ab)consegna alla Parte beninese, a titolo di donazione, delle attrezzature e dei materiali forniti per l’attuazione del progetto. Eventuali eccezioni a questa regola come anche il momento della ripresa saranno precisati nell’accordo di progetto menzionato all’articolo 4 capoverso 1;ac)assunzione delle spese risultanti dall’attribuzione e dall’attività del personale messo a disposizione dalla Svizzera, in particolare i salari, i premi assicurativi, le spese di viaggio dalla Svizzera nella Repubblica popolare del Benin e di ritorno, nonché di altri viaggi di servizio, quelle d’alloggio e di soggiorno nel Benin;ad)fornitura, se necessario, al personale messo a disposizione dalla Svizzera, delle attrezzature e del materiale professionali (veicoli inclusi), di cui abbisogna per eseguire il lavoro progettato;ae)assunzione delle spese di studio e di altre spese di formazione professionale, come le spese di sostentamento e quelle d’assicurazione contro le malattie di tutti i borsisti di cui all’articolo III lettera c;af)assunzione delle spese di viaggio in Svizzera e di ritorno dei praticanti e degli studenti di cui all’articolo III lettera c.
  2. Da lato beninese:ba)fornitura delle attrezzature e dei materiali, nonché di determinati servizi necessari per l’attuazione dei progetti, tenuto conto del livello di sviluppo nella Repubblica popolare del Benin e della sua capacità di contribuzione;bb)assunzione dei quadri necessari all’attuazione del progetto. Questo personale assume dall’inizio, in stretta collaborazione con il personale messo a disposizione dalla Svizzera, l’intera responsabilità dei progetti da eseguire;bc)pagamento, di regola, dei salari del personale messo a disposizione dalla Repubblica popolare del Benin, secondo la sua vigente legislazione. Eventuali deroghe sono precisate nell’accordo di progetto, di cui all’articolo IV capoverso l;bd)assunzione, conformemente al disciplinamento vigente, dei salari delle persone di cui alle lettere ae e af, nella misura in cui trattasi di agenti già al servizio dello Stato prima della loro partenza, durante l’intera durata del periodo di pratica o degli studi, finanziati dalla Svizzera;be)garanzia, per le persone indicate nell’articolo III lettera c, dopo il loro ritorno nella Repubblica popolare del Benin, di un impiego che consente loro di utilizzare ottimalmente le conoscenze e le esperienze acquisite;bf)assunzione, se possibile e nella misura in cui lo giustifica la natura del progetto, dei servizi assumibili dal personale locale (ad es. segreteria).

Art. VI

Per agevolare l’attuazione dei progetti che s’iscrivono nell’ambito del presente accordo, la Repubblica popolare del Benin:

  1. esonera da ogni dazio e tassa le attrezzature (compresi i veicoli) e i materiali, forniti dai partecipi, pubblici o privati, dei progetti di cooperazione allo sviluppo, realizzati con il concorso della Svizzera;
  2. autorizza il personale straniero messo a disposizione dalla Svizzera a importare temporaneamente nella Repubblica popolare del Benin, in franchigia doganale e fiscale, le attrezzature e il materiale professionali di cui abbisogna (compresi i veicoli), purché alla fine della missione questo materiale sia riesportato o donato in favore di un progetto;
  3. accorda a tutto il personale straniero fornito dalla Svizzera e ai loro familiari la franchigia doganale e fiscale per i beni non professionali. Questo privilegio si estingue però sei mesi dopo la data della prima entrata dei collaboratori nel Paese. Non è d’altronde estensibile alle bevande e alle derrate alimentari;
  4. esonera il personale straniero e le loro famiglie dal pagamento di tasse e da altri oneri fiscali relativi alla loro persona e a qualsiasi rimunerazione (salari, indennità), versate da parte svizzera;
  5. rilascia gratuitamente e senza indugio i visti d’entrata, di soggiorno e d’uscita previsti dalle vigenti disposizioni;
  6. assiste i cooperatori forniti dalla Svizzera e le loro famiglie e agevola il loro lavoro nella misura necessaria;
  7. esonera il personale straniero da qualsiasi pretesa di risarcimento per qualsiasi atto commesso nell’esercizio delle funzioni assegnategli, sempreché il danno non sia stato cagionato intenzionalmente o per negligenza grave.

Art. VII

La Svizzera, previa consultazione del Governo della Repubblica popolare del Benin, può nominare un rappresentante ed eventualmente istituire un ufficio. Questa rappresentanza è responsabile, da lato svizzero, di tutte le questioni concernenti la cooperazione tecnica e costituenti l’oggetto del presente accordo. Essa fruisce, se risiede nel Benin e se non fa parte dei servizi diplomatici elvetici, degli stessi vantaggi concessi al personale straniero dei progetti. Quest’ultima disposizione si applica parimente al personale straniero attribuito all’ufficio.

Art. VIII

Le disposizioni di accordi bilaterali o multilaterali, che una Parte contraente concludesse in futuro nel settore della cooperazione tecnica con Stati terzi od organismi internazionali, s’applicheranno, se saranno più favorevoli di quelle degli articoli V e VI, in luogo e vece delle disposizioni del presente accordo.

Art. IX

Qualsiasi vertenza concernente l’applicazione o l’interpretazione delle presenti norme come pure degli accordi di progetto di cui all’articolo IV primo capoverso che non possa essere composta mediante discussioni dirette tra le Parti contraenti, può essere sottoposta, da una o dall’altra Parte, a un tribunale arbitrale trimembre. Ogni Parte designa un membro. I membri così designati cooptano il presidente. Il tribunale stabilisce la sua procedura. Qualsiasi vertenza inerente alla composizione o alla procedura del tribunale sarà composta, a domanda di una delle Parti, dal presidente della Corte internazionale di Giustizia. Le decisioni del tribunale arbitrale vincolano le Parti contraenti.

Art. X

Il presente accordo entra in vigore dalla firma e resterà vigente per un triennio. Successivamente, verrà rinnovato tacitamente di anno in anno, a meno che non venga disdetto da una delle Parti contraenti, mediante una notificazione scritta, almeno sei mesi prima della fine dell’anno in corso. Le disposizioni del presente accordo sono parimente applicabili ai progetti già in corso d’esecuzione al momento della sua entrata in vigore. Nel caso in cui si manifestassero contraddizioni tra le disposizioni del presente accordo e quelle degli accordi conclusi riguardo a tali progetti, quest’ultime diverrebbero applicabili alle persone e ai beni di cui si tratta. Nel caso di scadenza dell’accordo, le Parti contraenti accettano che i progetti, a quel momento in corso d’esecuzione, siano condotti a termine e che gli studenti o praticanti beninesi soggiornanti all’estero possano terminare il loro programma di studio o di formazione. Fatto a Cotonou, il 23 gennaio 1981, in due esemplari originali francesi.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Walter Rieser

Per il Governo
della Repubblica popolare del Benin:

Koovi Houedako