Le politiche interne ed estere delle due Parti contraenti si basano sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, come disciplinato soprattutto nella Dichiarazione universale dei diritti umani. Tale rispetto costituisce un elemento essenziale del presente Accordo quadro (di seguito «Accordo»), con un valore pari a quello dei suoi obiettivi.
0.974.234.1
Accordo quadro
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica federale democratica d’Etiopia
concernente l’aiuto umanitario e la cooperazione tecnica e finanziaria
RU 2021 786
Traduzione
Concluso il 15 luglio 2015
Entrato in vigore tramite scambio di note il 28 luglio 2016
(Stato 28 luglio 2016)
Il Consiglio federale svizzero
(di seguito «la Svizzera»)
e
il Governo della Repubblica federale democratica d’Etiopia
(di seguito «l’Etiopia»),
qui di seguito denominati «le Parti»,
nell’intento di rafforzare i legami di amicizia tra i due Paesi;
richiamando l’Accordo complementare del 27 novembre 2008 concernente lo sviluppo di capacità e i partenariati di ricerca tra istituzioni svizzere ed etiopi in campo scientifico e tecnologico;
animati dal desiderio di rafforzare e ampliare queste relazioni e di sviluppare una cooperazione fruttuosa tra i due Paesi;
riconoscendo le attività complementari attuate in Etiopia attraverso progetti regionali (in particolare tramite gli accordi conclusi da ogni Parte contraente con l’IGAD) e/o globali;
riconoscendo che l’attuazione del presente Accordo contribuirà a migliorare le condizioni sociali, economiche e ambientali in Etiopia e consapevoli che il Governo etiope s’impegna a portare avanti le riforme necessarie a questo scopo,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Basi della cooperazione
Art. 2 Obiettivi
2.1 Le Parti promuovono, per il tramite delle loro rispettive legislazioni nazionali, l’attuazione in Etiopia di progetti nell’ambito dell’assistenza umanitaria e della cooperazione tecnica e finanziaria, intesi sia a migliorare durevolmente i mezzi di sostentamento della popolazione e la sicurezza sia ad alleviare la povertà dei settori più vulnerabili della società etiope. 2.2 Il presente Accordo persegue l’obiettivo di definire un quadro di regole e procedure per la gestione e l’attuazione di questi progetti.
Art. 3 Settori della cooperazione
3.1 Sicurezza alimentare e alimentazione Aumentare la sicurezza alimentare e l’alimentazione delle comunità rurali promuovendo la loro capacità di adattamento per far fronte alla siccità e ad altri eventi naturali che causano insicurezza alimentare; migliorare i servizi tenendo maggiormente conto delle esigenze dell’agricoltura e dell’allevamento e degli attori della catena del valore locale, ponendo l’accento sulle persone vulnerabili, compresi i giovani e le donne. 3.2 Gestione delle risorse naturali Aumentare l’accesso sicuro ed equo delle comunità rurali alle risorse naturali, in particolare attraverso l’uso e la gestione sostenibile del suolo, del terreno da pascolo e delle risorse idriche. 3.3 Sviluppo sociale Migliorare i mezzi di sostentamento della popolazione, per esempio potenziando le capacità del personale sanitario qualificato; sostenere l’attuazione di programmi di sviluppo nel settore della salute attraverso le cure mediche di base, come l’assistenza sanitaria alle madri e ai bambini e i servizi di prevenzione. 3.4 Protezione Migliorare le condizioni di vita rafforzando le misure preventive e correttive volte a ridurre le minacce incombenti sui gruppi vulnerabili della popolazione, ponendo un accento particolare sulle persone in movimento (migranti, rifugiati, sfollati interni ecc.) e sulle comunità di accoglienza. Migliorare l’impatto della mobilità umana sullo sviluppo.
Art. 4 Forme della cooperazione
4.2 La cooperazione può essere realizzata su base bilaterale o in collaborazione con altri partner umanitari e di sviluppo: attori pubblici o privati, governativi o non governativi, nazionali, regionali; organizzazioni o istituzioni internazionali o multilaterali o altri Paesi donatori.
4.1 La cooperazione può assumere la forma di aiuto umanitario, compreso il soccorso d’emergenza, e di cooperazione tecnica o finanziaria. In particolare:
- l’Etiopia riceve assistenza umanitaria dalla Svizzera sotto forma di beni, servizi, consulenza e contributi finanziari. I contributi a fondo perso dell’aiuto umanitario sono stanziati caso per caso in risposta ai bisogni urgenti della popolazione colpita riconosciuti a livello internazionale;
- l’Etiopia beneficia della cooperazione tecnica della Svizzera sotto forma di trasferimento di conoscenze mediante formazioni e consulenze e sotto forma di servizi, nonché sotto forma di materiali e attrezzature necessari per attuare efficacemente i progetti;
- le disposizioni del presente Accordo sono applicate anche a progetti di cooperazione finanziaria.
Art. 5 Obblighi
5.1 L’Etiopia riconosce un Ufficio istituito e gestito dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) ad Addis Abeba come parte integrante dell’Ambasciata svizzera. L’Etiopia accorda all’Ufficio della DSC e ai suoi rappresentanti nonché alle persone al loro seguito che non sono cittadini etiopi i privilegi e le immunità previsti dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. 5.2 Allo scopo di agevolare l’attuazione dei progetti di cooperazione, l’Etiopia esonera da imposte, dazi doganali, tasse e altri emolumenti obbligatori tutte le attrezzature, i veicoli, i servizi e il materiale forniti gratuitamente dalla Svizzera nonché il materiale importato necessario all’attuazione dei progetti in virtù del presente Accordo. 5.3 L’Etiopia provvede a fornire gratuitamente tutti i permessi necessari all’importazione dell’attrezzatura necessaria per la realizzazione dei progetti nell’ambito del presente Accordo. 5.4 L’Etiopia accetta che, per le procedure di pagamento riguardanti i progetti di cooperazione finanziaria, gli agenti finanziari che operano per i relativi partner di progetto possano essere designati di comune accordo tra i partner di ogni progetto. Per i pagamenti in birr etiopi, è possibile aprire conti speciali presso questi agenti finanziari in conformità alla legislazione etiope. L’uso dei fondi depositati è deciso di comune intesa tra i partner del progetto. 5.5 Gli specialisti stranieri e il personale incaricato dell’esecuzione di progetti nell’ambito del presente Accordo, come pure i loro familiari, sono esonerati dal pagamento di dazi doganali e imposte correlati all’importazione dei loro effetti personali. Tutte queste persone sono autorizzate a importare e a riesportare i loro effetti personali (suppellettili, autoveicoli, attrezzature professionali e private) all’inizio e al termine della loro missione. 5.6 L’Etiopia concede agli specialisti stranieri e al personale incaricato dell’esecuzione di progetti i permessi di lavoro eventualmente richiesti dalla legge e i permessi di dimora che includano anche i loro familiari. 5.7 L’Etiopia è responsabile della sicurezza dei rappresentanti dell’Ufficio della DSC, degli specialisti stranieri e del personale incaricato dell’esecuzione di progetti nonché dei loro familiari, e accorda a queste persone agevolazioni per il rimpatrio. 5.8 L’Etiopia rilascia i visti d’entrata per le categorie di persone di cui agli articoli 5.1 e 5.5 nell’ambito della sua legislazione nazionale. 5.9 L’Etiopia coadiuva gli specialisti stranieri, gli organismi responsabili dell’attuazione dei progetti e il personale nello svolgimento dei loro compiti e fornisce loro tutta la documentazione e le informazioni necessarie. 5.10 L’Etiopia agevola le procedure per i trasferimenti internazionali di valuta estera che avvengono nel quadro dei progetti e per mano di specialisti stranieri. 5.11 L’attuazione di queste disposizioni è assicurata dal Ministero delle finanze e dello sviluppo economico dell’Etiopia. 5.12 I rappresentati dell’Ufficio della DSC, gli specialisti stranieri e il personale inviati in Etiopia per la realizzazione dei progetti nell’ambito del presente Accordo, come pure i loro familiari, s’impegnano a rispettare il diritto nazionale e i regolamenti dell’Etiopia e non interferiscono negli affari interni del Paese di accoglienza. 5.13 L’Etiopia non riterrà gli esperti stranieri e il personale responsabili di danni che potrebbero causare nell’esercizio dei loro compiti in virtù del presente Accordo, salvo premeditazione o negligenza grave. 5.14 Gli organismi responsabili dell’attuazione del progetto sono autorizzati ad assegnare direttamente a personale etiope mandati di breve o lunga durata per la realizzazione dei progetti.
Art. 6 Clausola anticorruzione
Le Parti contraenti non offrono alcun tipo di privilegio, né direttamente né indirettamente, nell’ambito del presente Accordo e non accettano alcuna offerta in tal senso. Ogni comportamento illecito o corrotto rappresenta una violazione del presente Accordo e ne giustifica l’annullamento e/o il ricorso a ulteriori misure correttive previste dalla legislazione applicabile.
Art. 7 Portata e applicazione
Le disposizioni del presente Accordo si applicano:
- ai progetti decisi di comune intesa fra il Governo svizzero e il Governo etiope;
- ai progetti decisi di comune intesa tra le organizzazioni e le istituzioni del Governo svizzero e le organizzazioni o le istituzioni dell’Etiopia con l’approvazione del Ministero delle finanze e dello sviluppo economico;
- con il consenso scritto di entrambe le Parti, il presente Accordo può essere applicato anche ai progetti decisi di comune intesa che sono già in corso di attuazione o ai progetti in via di preparazione prima dell’entrata in vigore del presente Accordo;
- se un accordo specifico su un progetto concordato tra le Parti definisce attività di cooperazione che esulano dall’ambito del presente Accordo, prevale l’accordo specifico.
Art. 8 Coordinamento e procedure
8.1 Ciascun progetto rientrante nel campo d’applicazione del presente Accordo è oggetto di un accordo ad hoc tra i partner del progetto che definisce e disciplina nel dettaglio i rispettivi diritti e obblighi. 8.2 Allo scopo di evitare doppioni o sovrapposizioni con progetti realizzati da altri donatori e garantire la massima efficacia dei progetti, le Parti contraenti forniscono tutte le informazioni necessarie per un coordinamento efficace. 8.3 Da parte etiope questo coordinamento è garantito dal Ministero delle finanze e dello sviluppo economico. 8.4 Da parte svizzera questo coordinamento è garantito dalla rappresentanza svizzera ufficiale in Etiopia. L’Ufficio della DSC responsabile dei progetti assicura il collegamento con le autorità etiopi per l’attuazione e il monitoraggio dei progetti. 8.5 La Svizzera è autorizzata ad affidare l’adempimento dei suoi obblighi a un organismo responsabile dell’attuazione del progetto previa comunicazione del nome all’Etiopia. 8.6 Le Parti si tengono reciprocamente ed esaustivamente al corrente sui progetti realizzati nell’ambito del presente Accordo. Durante l’attuazione, si scambiano periodicamente e a tutti i livelli informazioni sull’avanzamento dei progetti finanziati ai sensi del presente Accordo.
Art. 9 Durata
9.1 Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti si notificano l’adempimento dei requisiti nazionali previsti dalle rispettive Costituzioni per la conclusione e l’entrata in vigore di accordi internazionali. L’Accordo rimane in vigore fintanto che una Parte non notifichi per iscritto all’altra, con preavviso di sei mesi, la sua intenzione di disdirlo. 9.2 In caso di disdetta dell’Accordo, le disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi a tutti i progetti convenuti prima della sua risoluzione. 9.3 Il presente Accordo è applicabile retroattivamente agli accordi esistenti e ai progetti in corso fra le Parti contraenti, nonché ai progetti in via di preparazione prima dell’entrata in vigore del presente Accordo e che non sono contemplati in un altro accordo concluso tra le due Parti.
Art. 10 Modifiche e controversie
10.1 Ogni modifica o rettifica del presente Accordo deve avvenire in forma scritta e con il consenso di entrambe le Parti. 10.2 Le controversie risultanti dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica. Fatto a Addis Abeba il 15 luglio 2015 in due esemplari originali in lingua inglese.
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