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0.974.258.1

Accordo di cooperazione tecnica tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo del Regno del Nepal Conchiuso il 18 agosto 1972

RU 1973888

Traduzione1

Entrato in vigore con scambio di note il 6 marzo 1973

(Stato 6 marzo 1973)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno del Nepal,

desiderosi di stringere vieppiù i vincoli d’amicizia esistenti tra loro e premurosi di sviluppare la cooperazione tecnica tra i due Paesi

hanno convenuto:

Art. 1

Le Parti contraenti s’impegnano a stabilire, di comune intesa, i progetti di cooperazione tecnica (qui di seguito progetti) tra i due Paesi. Detti progetti saranno conformi ai piani di sviluppo del Nepal.

Art. 2

Quanto sopra con riserva di derogazioni previste da altri accordi, quale l’Accordo concernente i volontari svizzeri del 21 marzo 1969.

Le disposizioni del presente accordo s’applicano:

  1. ai progetti in corso all’atto della firma e menzionati nell’allegato al presente accordo;
  2. ai nuovi progetti tra le Parti contraenti;
  3. ai nuovi progetti emanati da organizzazioni svizzere altre che il Governo svizzero, a condizione che siano stati approvati dal Governo del Regno del Nepal.

Art. 3

La cooperazione tecnica potrà segnatamente assumere le forme seguenti:

  1. invii di periti o altro personale tecnico;
  2. invio di volontari;
  3. attribuzione di borse di studio o di formazione professionale;
  4. invio di materiale tecnico;
  5. sussidi finanziari e crediti;
  6. ogni altra forma di cooperazione tecnica prevista di comune intesa tra le Parti.

Art. 4

Ogni Parte contraente assumerà una parte equa delle spese.

  1. Il Consiglio federale svizzero s’impegna:a)a pagare gli stipendi e le spese d’assicurazione del personale messo a disposizione dal Governo svizzero;b)ad assumere le spese di viaggio dalla Svizzera al Nepal e ritorno per detto personale;c)ad assumere le spese di soggiorno, di formazione e di viaggio dal Nepal in Svizzera e ritorno di cittadini nepalesi invitati in Svizzera per ricevervi una formazione;d)ad assumere le spese d’acquisto e di trasporto del materiale non ottenibile nel Nepal;e)ad assumere altre spese di comune intesa.
  2. Il Governo del Regno del Nepal s’impegna:a)a pagare gli stipendi e le spese degli omologhi nepalesi;b)a procurare gli uffici ed il personale locale necessari per lavori di segreteria e di traduzione;c)a continuare il pagamento dei salari del personale nepalese invitato in Svizzera qualora non fosse a carico del Governo svizzero;d)a fornire il materiale e l’attrezzatura ottenibile nel Paese;e)ad assumere altre spese di comune intesa.

Art. 5

Nell’ambito del presente accordo, il Governo del Regno del Nepal s’impegna:

  1. 1. a) ad esentare il materiale e le attrezzature per i diversi progetti da qualsiasi dazio, imposta o onere gravante l’importazione, ad esentare il materiale e le attrezzature da qualsiasi dazio, imposta o onere gravante l’esportazione qualora dovessero essere riesportati; b)ad accordare l’ammissione in franchigia da dazi, tasse ed altri oneri connessi (eccettuate le spese di deposito, di trasporto e di analoghi servizi) per i mobili, gli effetti personali e professionali del personale citato, compresa un’automobile per economia domestica, importati o riesportati dai periti dei progetti e dai loro familiari conviventi;
  2. ad esentare i periti e altro personale tecnico inviato nel Nepal, affinché, accordato loro l’ingresso nel Paese, operino nell’ambito del presente accordo, da ogni imposta e altro onere personale, sugli stipendi e le indennità pagati dal Governo svizzero o dalle istituzioni svizzere giusta l’articolo 2;
  3. ad accordare gratuitamente i visti d’entrata e d’uscita chiesti dalle autorità svizzere o dal direttore della cooperazione tecnica svizzera nel Nepal per i periti, i volontari e loro familiari;
  4. a rilasciare loro un documento di missione, che assicuri completa assistenza da parte dei servizi di Stato nell’adempimento del compito assegnato;
  5. ad assumere le responsabilità dei danni che cagionassero nell’adempimento della loro missione, salvo se detti danni siano stati provocati intenzionalmente o per negligenza grave;
  6. a garantire la sicurezza di tali persone;
  7. ad autorizzare i programmi di formazione nell’ambito dei progetti.

Art. 6

Il Consiglio federale svizzero ha la facoltà di nominare un direttore della cooperazione tecnica, residente a Katmandu, per sorvegliare tutti i progetti nell’ambito del presente accordo.

Art. 7

Il presente accordo entrerà in vigore alla data del pertinente scambio di note tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo del Regno del Nepal. Tuttavia esso sarà applicabile, a titolo provvisorio, dal momento della firma e resterà in vigore sino al 31 dicembre 1972. Esso sarà rinnovato tacitamente di anno in anno qualora nessuna delle Parti l’abbia disdetto per scritto sei mesi prima della sua scadenza. Fatto a Katmandu, il 18 agosto 1972, in sei esemplari originali, di cui due in lingua francese, due in lingua nepalese e due in lingua inglese. In caso di divergenze, il testo inglese farà fede. (Si omettono le firme)

Allegato

(relativo all’articolo 2 a )

Allegato all’Accordo di cooperazione tecnica tra il Consiglio federale svizzero ed il Governo del Regno del Nepal

Nome del progetto

Descrizione del progetto

Data d’inizio

Balaju Yantra Shala

Pvt. Ltd.

Mechanical Section

Laboratorio di meccanica

1960

BYS Training Center

Formazione professionale in meccanica generale (corso triennale con attestato finale ufficiale)

1960

BYS Electro Section

Laboratorio d’installazioni elettriche

1967

BYS Electronic Section

Laboratorio per radio, telescriventi ed elettronica generale

1970

Village Development Project

Dispensari. Miglioramento delle scuole elementari e dell’approvvigionamento con acqua

1967

1970

Village Development Project

Dispensario

1968

Advisory Mission

Attività di consulente presso il Mahila Sangathan (organizzazione femminile), distretto di Katmandu e suoi diversi progetti

1970

National Construction Company Nepal

Attività di perito-consulente presso la Compagnia. Miglioramento delle tecniche e metodi di gestione

1970

Swiss Volunteers for Development (Swiss Government)

Cooperazione individuale con diversi dipartimenti di HMG (Governo del Nepal), organizzazione delle classi, collaborazione nell’ambito delle industrie private del Nepal e dei progetti della SATA, in qualità di perito junior

1966

Progetti tibetani:

Carpet Trading Company Jawalakhel Refugee

Agenzia per la commercializzazione dei tappeti

Settlement

Hyangja Refugee Settlement

Chialsa Refugee Settlement

D hor Patan Refugee Settlement

Sistemazione di rifugiati tibetani, creazione di cooperative, centri artigianali, dispensari, scuole elementari, sviluppo agricolo

CICR 1960 CTS: 1963