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0.975.233.4

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Estonia concernente la promozione e la reciproca protezione degli investimenti

RU 1996 1787

Traduzione1

Concluso il 21 dicembre 1992

Entrato in vigore mediante scambio di note il 18 agosto 1993

(Stato 18 agosto 1993)

Preambolo

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica di Estonia,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti contraenti sul territorio dell’altra,

riconoscendo la necessità di incoraggiare e di proteggere gli investimenti esteri per promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

  1. Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:a)le persone fisiche che, ai sensi della legislazione di ciascuna Parte contraente, hanno la cittadinanza di questo Stato;b)le persone giuridiche, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate in qualsiasi altra maniera conformemente alla legislazione di una delle Parti contraenti, che hanno sede ed attività economiche reali sul territorio di questa Parte;c)le persone giuridiche, costituite secondo la legislazione di un Paese terzo, controllate direttamente o indirettamente da cittadini di una delle Parti contraenti o da persone giuridiche che hanno sede ed attività economiche reali sul territorio di detta Parte.
  2. Il termine «investimenti» designa gli averi di qualsiasi genere e in particolare:a)la proprietà di beni mobili e immobili, come anche tutti gli altri diritti reali come servitù, oneri fondiari, pegni mobiliari e immobiliari;b)le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione in una società;c)i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione con valore economico;d)i diritti d’autore, diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), sapere tecnologico e clientela;e)le concessioni, comprese quelle di ricerca, di estrazione o di sfruttamento delle risorse naturali, come anche ogni altro diritto conferito per legge, contratto o decisione dell’autorità in applicazione della legge.
  3. Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero legittimato ad esercitarvi diritti sovrani o la sua giurisdizione conformemente al diritto internazionale.

Art. 2 Promozione e ammissione degli investimenti

Ogni Parte contraente promuove, nella misura del possibile, gli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell’altra Parte e ammette questi investimenti conformemente alle sue leggi e regolamenti.

Ogni Parte contraente che abbia ammesso un investimento sul proprio territorio rilascia le autorizzazioni necessarie per detto investimento, compresa l’esecuzione di contratti di licenza o di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ogni Parte contraente provvede a rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 3 Protezione e trattamento degli investimenti

Ogni Parte contraente protegge sul proprio territorio gli investimenti effettuati conformemente alle proprie leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’utilizzazione, il godimento, l’incremento, la vendita e all’occorrenza la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 2 paragrafo (2) del presente Accordo.

Ogni Parte contraente assicura sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell’altra Parte. Questo trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o a quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più favorevole.

Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù della sua partecipazione o della sua associazione a una zona di libero scambio, a un’unione doganale od economica.

Art. 4 Libero trasferimento

Ogni Parte contraente sul cui territorio gli investitori dell’altra Parte hanno effettuato investimenti accorda il libero trasferimento dei pagamenti concernenti detti investimenti, in particolare:

  1. degli interessi, dividendi, utili e altri redditi correnti;
  2. dei rimborsi di prestiti;
  3. degli importi destinati alla copertura dei costi relativi alla gestione degli investimenti;
  4. degli emolumenti e altri pagamenti derivanti dai diritti enumerati nell’articolo 1 paragrafo (2) lettere c), d) ed e) del presente Accordo;
  5. dei conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento e allo sviluppo degli investimenti;
  6. del ricavo della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi eventuali plusvalori.

Art. 5 Spoliazione, indennizzo

Nessuna Parte contraente prende provvedimenti di espropriazione, nazionalizzazione o altri provvedimenti di natura o efficacia analoga, diretti o indiretti, contro investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte, eccetto che tali provvedimenti siano di interesse pubblico e non discriminatori, siano osservate le prescrizioni legali e sia previsto il pagamento di un indennizzo effettivo ed adeguato. L’importo dell’indennizzo, interessi compresi, sarà fissato in moneta liberamente convertibile e pagato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

Gli investitori di una delle Parti contraenti i cui investimenti dovessero subire perdite in seguito a guerre o a qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato d’emergenza o rivolta nel territorio dell’altra Parte, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra pertinente contropartita.

Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo

Il presente Accordo si applica parimenti agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente prima della sua entrata in vigore.

Art. 7 Condizioni più favorevoli

Nonostante le condizioni previste dal presente Accordo, sono applicabili le condizioni più favorevoli esistenti o future convenute da una delle Parti contraenti con un investitore dell’altra Parte.

Art. 8 Surrogazione

Ove una Parte contraente effettui un pagamento a un cittadino o a una società in virtù di una garanzia finanziaria da essa accordata per un investimento sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce la cessione di tutti i diritti ed azioni di questo cittadino o di questa società alla prima Parte contraente e la surrogazione di questa in tali diritti ed azioni.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Onde trovare una soluzione alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte, restando impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra le Parti contraenti), verranno avviate consultazioni tra le parti interessate.

Se queste consultazioni non sfociano in un’intesa nel termine di sei mesi, la controversia sarà sottoposta, a domanda dell’investitore, a un tribunale arbitrale. Questo tribunale sarà costituito nel modo seguente:

  1. il tribunale è costituito per ogni singolo caso. Eccetto che le parti in causa dispongano altrimenti, ciascuna di esse designa un arbitro e i due arbitri così designati cooptano il presidente, che dev’essere cittadino di uno Stato terzo. I due arbitri sono designati entro due mesi a contare dal ricevimento della domanda di far capo all’arbitrato e il presidente entro i due mesi successivi;
  2. nel caso in cui i termini di cui alla lettera a) non fossero rispettati, ogni parte in causa può, salvo diversa intesa, invitare il Presidente della Corte di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale in Parigi a procedere alle designazioni necessarie. Se il Presidente è impedito di esercitare questa funzione o è cittadino di una Parte contraente, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell’articolo 10 paragrafo (5) del presente Accordo;
  3. eccetto che le parti in causa dispongano altrimenti, il tribunale stabilisce le sue norme di procedura. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti. Ogni Parte contraente assicura il riconoscimento e l’esecuzione del lodo;
  4. ogni parte in causa sopperisce alle spese del suo membro del tribunale e della sua rappresentanza nei procedimenti arbitrali; le spese del presidente e quelle restanti sono a carico, per metà ciascuna, delle due parti in causa. Il tribunale può nondimeno decidere nel lodo una diversa ripartizione delle spese e questa decisione vincola le due parti.

Se le due Parti contraenti divengono anche Parti contraenti della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 2 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, le controversie ai sensi del presente articolo potranno, a domanda dell’investitore, essere sottoposte al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti invece che al tribunale arbitrale di cui al paragrafo (2) del presente articolo.

La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento di una procedura secondo i paragrafi (2) o (3) del presente articolo, o dell’esecuzione del lodo corrispondente, eccepire che l’investitore ha ricevuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un’indennità per tutto o parte del danno subìto.

Nessuna Parte contraente protrarrà per via diplomatica una controversia sottoposta all’arbitrato, eccetto che l’altra Parte non si conformi al lodo.

Art. 10 Controversie tra le Parti contraenti

Qualsiasi controversia tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sarà composta in via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi, la controversia, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, è sottoposta a un tribunale arbitrale trimembre. Ogni Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati cooptano il presidente, che dev’essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non designa il suo arbitro né da seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere alla designazione entro due mesi, l’arbitro, a richiesta di quest’ultima Parte, è designato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non possono convenire sulla scelta del presidente entro due mesi dalla loro designazione, questi, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, è nominato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

Se, nei casi di cui ai paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se questi è impedito o è cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

I lodi sono definitivi e vincolano le Parti contraenti.

Art. 11 Rispetto degli impegni

Ogni Parte contraente assicura in ogni momento il rispetto degli impegni da essa assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle rispettive prescrizioni costituzionali inerenti alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali e rimarrà in vigore per dieci anni. Sarà tacitamente rinnovato ogni cinque anni, alle stesse condizioni, fintantoché una Parte contraente non l’avrà denunciato per scritto con preavviso di sei mesi.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli da 1 a 11 rimarranno applicabili per altri dieci anni agli investimenti fatti prima della denuncia. Fatto a Tallin, il 21 dicembre 1992, in due originali, ciascuno nelle lingue tedesca, estoniana e inglese, ogni testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Franz Blankart

Per il Governo
della Repubblica d’Estonia:

Trivimi Velliste