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0.975.241.8

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare Ungherese concernente la promozione e la reciproca protezione degli investimenti

RU 1989 1376

Traduzione1

Concluso il 5 ottobre 1988

Entrato in vigore con scambio di note il 16 maggio 1989

(Stato 16 maggio 1989)

Preambolo

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Popolare Ungherese,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una delle Parti contraenti sul territorio dell’altra,

riconoscendo la necessità di incoraggiare e di proteggere gli investimenti esteri per promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

  1. Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:a)le persone fisiche che, ai sensi della legislazione di ciascuna Parte contraente, hanno la cittadinanza di questo Stato;b)le persone giuridiche, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate in qualsiasi altra maniera conformemente alla legislazione di una delle Parti contraenti, che hanno sede ed attività economiche reali sul territorio di questa Parte;c)2le persone giuridiche, costituite secondo la legislazione di un Paese terzo, controllate direttamente o indirettamente da cittadini di una delle Parti contraenti o da persone giuridiche che hanno sede ed attività economiche reali sul territorio di detta Parte.
  2. Il termine «investimenti» designa gli averi di qualsiasi genere e in particolare:a)la proprietà di beni mobili e immobili, come anche tutti gli altri diritti reali come servitù, pegni mobiliari e immobiliari;b)le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione in una società;c)i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione con valore economico;d)i diritti d’autore, diritti di proprietà industriale (brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), sapere tecnologico e clientela;e)le concessioni, comprese quelle di ricerca, di estrazione o di sfruttamento delle risorse naturali, come anche ogni altro diritto conferito per legge, contratto o decisione dell’autorità in applicazione della legge.

Art. 2 Campo d’applicazione

Il presente Accordo è applicabile agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, conformemente alle leggi e ai regolamenti ivi vigenti, se questi investimenti sono vincolati ad un’attività economica e sono stati effettuati dopo il 31 dicembre 1972.

Il presente Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti per quanto concerne gli investimenti che non rientrano nel suo campo d’applicazione.

Art. 3 Promozione e ammissione degli investimenti

Ogni Parte contraente promuove, nella misura del possibile, gli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell’altra Parte e ammette questi investimenti conformemente alle sue leggi e regolamenti.

Ogni Parte contraente che abbia ammesso un investimento sul proprio territorio rilascia, conformemente, alle proprie leggi e regolamenti, le autorizzazioni necessarie per detto investimento, compresa l’esecuzione di contratti di licenza o di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ogni Parte contraente provvede a rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 43 Protezione e trattamento degli investimenti

Ogni Parte contraente protegge sul proprio territorio gli investimenti effettuati conformemente alle proprie leggi e regolamenti da investitori dell’altra Parte e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’utilizzazione, il godimento, l’incremento, la vendita e all’occorrenza la liquidazione di tali investimenti.

Ogni Parte contraente assicura sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell’altra Parte. Questo trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o a quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più favorevole.

Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù della sua partecipazione o della sua associazione a una zona di libero scambio a un’unione doganale od economica.

Art. 5 Rimpatrio e trasferimento

Ogni Parte contraente, sul cui territorio gli investitori dell’altra Parte hanno effettuato investimenti, accorda il libero trasferimento dei pagamenti concernenti detti investimenti, in particolare:

  1. degli interessi, dividendi, benefici e altri redditi correnti;
  2. dei rimborsi di prestiti;
  3. degli importi destinati alla copertura dei costi relativi alla gestione degli investimenti;
  4. degli emolumenti e altri pagamenti derivanti dai diritti enumerati nell’articolo 1 capoverso (2) lettere c), d) ed e) del presente Accordo;
  5. degli apporti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti;
  6. del ricavo della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi eventuali plusvalori.

Art. 6 Espropriazione e compensazione

Nessuna Parte contraente prende provvedimenti di espropriazione, nazionalizzazione o altri provvedimenti di natura o efficacia analoga, diretti o indiretti, contro investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte, eccetto che tali provvedimenti siano di interesse pubblico e non discriminatori, siano osservate le prescrizioni legali e sia previsto il pagamento di un indennizzo effettivo ed adeguato. L’importo dell’indennizzo, interessi compresi, sarà fissato in moneta d’origine e pagato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di residenza o di domicilio.

Gli investitori di una delle Parti contraenti i cui investimenti dovessero subire perdite in seguito a guerre o a qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato d’emergenza o rivolta nel territorio dell’altra Parte, beneficiano, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 capoverso (2) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra pertinente contropartita.

Art. 7 Condizioni più favorevoli

Le condizioni esistenti o future convenute da una delle Parti contraenti con un investitore dell’altra Parte, se prevedono di accordare all’investitore un trattamento più favorevole di quello stipulato nel presente Accordo, prevalgono.

Art. 8 Surrogazione

Ove una delle Parti contraenti abbia accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte in virtù del principio di surrogazione nei diritti dell’investitore se un pagamento è stato effettuato in virtù di questa garanzia ad opera della prima Parte.

Art. 9 Composizione delle controversie tra le Parti contraenti

Qualsiasi controversia tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sarà composta in via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi, la controversia, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, è sottoposta a un tribunale arbitrale trimembre. Ogni Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati cooptano il presidente, che dev’essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non designa il suo arbitro né da seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere alla designazione entro due mesi, l’arbitro, a richiesta di quest’ultima Parte, è designato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non possono convenire sulla scelta del presidente entro due mesi dalla loro designazione, questi, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, è nominato dal Presidente della Corte internazionale di Giustizia.

Se, nei casi di cui ai capoversi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se questi è impedito o è cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

I lodi sono definitivi e vincolano le Parti contraenti.

Art. 10 Composizione delle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Onde trovare una soluzione alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte, restando impregiudicato l’articolo 9 del presente Accordo (Composizione delle controversie tra le Parti contraenti), verranno avviate consultazioni tra le Parti interessate.

Se queste consultazioni non sfociano in un’intesa nel termine di sei mesi, le parti in causa possono procedere come segue:

  1. Una controversia concernente l’articolo 6 del presente Accordo sarà sottoposta, a richiesta dell’investitore, al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 19654) per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati.
  2. Una controversia non contemplata dal capoverso (2) lettera a) del presente articolo sarà sottoposta, se così ne convengono le due parti in causa, al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti.

Se le parti in causa non riuscissero ad accordarsi circa la conciliazione o l’arbitrato quale procedura più appropriata, la scelta spetterà all’investitore. La Parte contraente in causa non può, in nessun momento nel corso della procedura di composizione o dell’esecuzione della sentenza, eccepire che l’investitore abbia riscosso, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo totale o parziale per il danno subito.

Una società incorporata o costituita conformemente alle leggi in vigore sul territorio della Parte contraente, se controllata prima del nascere della controversia da cittadini o da società dell’altra Parte contraente, è considerata, ai sensi della Convenzione di Washington e conformemente al suo articolo 25 (2) (b), una società di quest’ultima Parte contraente.

Art. 11 Rispetto degli impegni

Ogni Parte contraente assicura in ogni momento il rispetto degli impegni da essa assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle rispettive prescrizioni costituzionali inerenti alla conclusione e alla messa in vigore degli accordi internazionali e rimarrà in vigore per dieci anni. Esso sarà tacitamente rinnovato ogni cinque anni, alle stesse condizioni, fintantoché una Parte contraente non l’avrà denunciato per scritto con preavviso di sei mesi.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli da 1 a 11 rimarranno applicabili per altri dieci anni agli investimenti fatti prima della denuncia. Fatto a Berna, il 5 ottobre 1988, in due originali, nelle lingue francese, ungherese e inglese, ogni testo facente ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Silvio Arioli

Per il Governo
della Repubblica Popolare Ungherese:

András Patkó

Protocollo

Firmando l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare Ungherese concernente la promozione e la reciproca protezione degli investimenti, i plenipotenziari sottoscritti hanno inoltre convenuto le seguenti disposizioni che saranno parte integrante dell’Accordo.

Ad Art. 1

  1. Un investitore di cui all’articolo 1 capoverso (1) lettera c) può essere sollecitato a fornire la prova di tale controllo onde essere riconosciuto, dalla Parte contraente sul cui territorio è stato o sarà effettuato l’investimento, quale investitore dell’altra Parte contraente.
  2. Gli investitori di cui all’articolo 1 capoverso (1) lettera c) non possono far valere rivendicazioni ai sensi dell’articolo 6 del presente Accordo se è stato pagato un indennizzo in virtù di un’analoga disposizione di un altro accordo di protezione degli investimenti concluso dalla Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.

Ad Art. 4

  1. Resta inteso che il trattamento di cui al presente articolo deve essere accordato agli investimenti che rivestono la forma di una persona giuridica alla quale partecipano investitori delle due Parti contraenti.
  2. La qualità di membro di un’«unione economica» include la qualità di membro del Consiglio di Mutua Assistenza Economica (CMAE).

Fatto a Berna, il 5 ottobre 1988, in due originali, nelle lingue francese, ungherese e inglese, ogni testo facente ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Silvio Arioli

Per il Governo
della Repubblica Popolare Ungherese:

András Patkó