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0.975.248.9

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica libanese concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti

RU 2006 2987

Traduzione1

Concluso il 3 marzo 2000

Entrato in vigore mediante scambio di note il 20 aprile 2001

(Stato 20 aprile 2001)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica libanese,

detti qui di seguito «le Parti contraenti»,

animati dal desiderio di promuovere la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli che la promozione e la protezione di questi investimenti mediante accordi sono atti a stimolare l’iniziativa privata e ad accrescere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la sua cittadinanza;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone e altre organizzazioni costituite conformemente alla legislazione di detta Parte contraente nonché le entità giuridiche che non sono costituite conformemente a detta legislazione, ma sono effettivamente controllate da cittadini o da entità giuridiche di questa Parte contraente; tali criteri si applicano parimenti alle società holding e offshore.

Ogni modifica della forma di investimento o di reinvestimento degli averi non ne pregiudica il carattere d’investimento.

Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare, ma non esclusivamente:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche ogni altro diritto reale come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
  2. le azioni e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione con un valore economico;
  4. i diritti di proprietà intellettuale, quali diritti d’autore, brevetti d’invenzione, disegni o modelli industriali, modelli d’utilità, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza, procedimenti tecnici, know-how e clientela, nonché altri diritti analoghi;
  5. le concessioni di diritto pubblico comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, come anche qualsiasi altro diritto conferito per legge, per contratto o per decisione dell’autorità in applicazione della legge.

Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, i dividendi, gli interessi, i profitti in capitale, i canoni, le spese manageriali, di assistenza tecnica e altre spese, indipendentemente dalla forma di versamento del reddito.

Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente e comprende il mare territoriale nonché la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale che si estende oltre i limiti delle acque territoriali e sulle quali lo Stato interessato può esercitare i diritti sovrani o la propria giurisdizione in conformità del diritto internazionale.

Art. 2 Promozione, ammissione

Nei limiti del possibile, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità con le proprie leggi e i propri regolamenti.

Dopo avere ammesso un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti, le necessarie autorizzazioni relative a questo investimento, incluse quelle per l’assunzione di quadri dirigenziali e di specialisti scelti dall’investitore, indipendentemente dalla nazionalità.

Art. 3 Protezione, trattamento

Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente e beneficiano di un trattamento giusto ed equo. Nessuna delle Parti contraenti intralcia in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello che essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.

Il trattamento della nazione più favorita non obbliga le Parti contraenti ad estendere agli investitori e agli investimenti dell’altra Parte contraente i privilegi derivanti da:

  1. qualsiasi unione doganale o mercato comune, zona di libero scambio o organizzazione economica regionale, esistenti o future, di cui una delle due Parti contraenti è membro o intende divenirlo;
  2. qualsiasi accordo per evitare la doppia imposizione o altri accordi di natura fiscale basati sulla reciprocità.

Per evitare qualsiasi equivoco è stabilito che nessuna delle Parti contraenti è tenuta ad applicare le disposizioni dei capoversi 2 e 3 del presente articolo all’acquisto, sul proprio territorio, di immobili e relativi diritti ad opera di investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 4 Espropriazione, indennizzo

Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione, di nazionalizzazione né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione che essi non siano discriminatori, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell’investimento espropriato immediatamente prima che venga effettuato o reso pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo include l’interesse bancario usuale dalla data dell’espropriazione fino al suo pagamento ed è liquidato senza indugio in una valuta liberamente convertibile.

Se una Parte contraente espropria i beni di una società registrata o costituita in qualunque parte del suo territorio conformemente alla legislazione in vigore, nella quale gli investitori dell’altra Parte contraente hanno azioni in proprietà, essa, per quanto necessario e in conformità della sua legislazione, fa in modo che l’indennizzo di cui al capoverso 1 del presente articolo sia messo a disposizione di questi investitori.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subito perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza nazionale o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono da parte di quest’ultima, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o a quelli di un qualsiasi Stato terzo. Detti pagamenti sono liberamente trasferibili.

Art. 5 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento, senza indugio e in valuta liberamente convertibile, dei pagamenti relativi a un investimento, in particolare:

  1. dei redditi di cui all’articolo 1 capoverso 3 del presente Accordo;
  2. dei pagamenti legati ai prestiti o altri obblighi contratti per l’investimento;
  3. del provento della vendita o della liquidazione parziale o totale dell’investimento;
  4. dei salari e altre remunerazioni di personale assunto all’estero in relazione con l’investimento;
  5. del capitale iniziale e degli importi supplementari necessari al mantenimento o allo sviluppo dell’investimento;
  6. dei pagamenti dell’indennizzo di cui all’articolo 4 del presente Accordo.

I trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento.

Un trasferimento è considerato effettuato «senza indugio» se attuato entro un periodo ritenuto normale per l’adempimento delle formalità di trasferimento. Detto periodo ha inizio il giorno della presentazione della domanda di trasferimento e in nessun caso non eccede i due mesi.

Art. 6 Principio disurrogazione

Se una Parte contraente o un organismo da essa designato effettua un pagamento ai fini dell’indennizzo o della garanzia finanziaria, oppure in virtù di un contratto di assicurazione per un investimento effettuato da uno dei suoi investitori sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce la cessione dei diritti o crediti dell’investitore alla prima Parte contraente o all’organismo da essa designato nonché il diritto della prima Parte o dell’organismo da essa designato di esercitare tale diritto o di fare valere tale credito mediante surrogazione nella stessa misura del cedente.

Art. 7 Composizione delle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Allo scopo di trovare una soluzione amichevole alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interessate procedono a consultazioni.

Se tali consultazioni non portano ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla domanda scritta della loro apertura, la controversia è deferita a richiesta dell’investitore:

  1. al tribunale competente della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento; oppure
  2. al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652, quando le due Parti contraenti saranno parti alla Convenzione; oppure
  3. a un tribunale arbitrale ad hoc costituito, salvo accordo contrario delle parti alla controversia, secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in nessun momento della procedura concernente una controversia relativa a un investimento, avvalersi della sua immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto in virtù di un contratto di assicurazione un indennizzo, a copertura totale o parziale del danno o della perdita subiti.

Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale.

La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le Parti alla controversia ed è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.

Art. 8 Controversia tra le Parti contraenti

Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte contraente di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti nei capoversi 3 e 4 del presente articolo il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare questo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura. Esso legifera conformemente al presente Accordo, agli altri pertinenti accordi conclusi tra le Parti contraenti e alle norme del diritto internazionale. Considera appropriatamente le leggi nazionali applicabili. Il tribunale decide a maggioranza dei voti. Tali decisioni sono definitive e vincolanti per le due Parti contraenti.

Ciascuna Parte contraente assume le spese del proprio membro del tribunale e quelle della sua rappresentanza nella procedura arbitrale. Le spese del Presidente e le rimanenti spese sono suddivise in parti uguali tra le Parti contraenti, a meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti.

Art. 9 Altri obblighi

Se le disposizioni legislative di una Parte contraente o norme di diritto internazionale accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, tali disposizioni prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui siano più favorevoli.

Ciascuna Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati sul suo territorio dagli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 10 Investimenti anteriori all’Accordo

Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo; tuttavia non è applicabile alle controversie verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Art. 11 Relazioni tra i Governi

Il presente Accordo rimane in vigore indipendentemente dall’esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti contraenti.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data alla quale le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’adempimento delle formalità legali per la sua messa in vigore; esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni, in seguito sarà prorogato per un periodo illimitato. Allo scadere del periodo di dieci anni, il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento dall’una o dall’altra Parte contraente mediante preavviso di dodici mesi.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo si applicano ancora per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Beyrouth, il 3 marzo 2000, in due originali, ciascuno dei quali in lingua francese, in lingua araba e in lingua inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze di interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Joseph Deiss

Per il
Governo della Repubblica libanese:

Georges Corm