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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Uganda concernente l’incoraggiamento e la reciproca protezione degli investimenti Conchiusa il 23 agosto 1971 Ratificata con strumenti scambiati l’8 maggio 1972

RU 1972 2301

Traduzione1

Entrata in vigore l’8 maggio 1972

(Stato 8 maggio 1972)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica d’Uganda,

desiderosi di rinforzare la cooperazione fra i due Stati,

intendendo creare condizioni favorevoli agli investimenti di capitali di cittadini e società di ciascuno Stato nel territorio dell’altro, e con ciò incrementare la cooperazione nel campo della produzione, del commercio e della scienza,

riconoscendo che l’incoraggiamento e la protezione di tali investimenti sono propri a stimolare il trasferimento dei capitali al beneficio della prosperità economica dei due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Giusta la presente Convenzione:

Il termine «cittadini» significa:

  1. per la Repubblica d’Uganda:(i)gli Ugandesi conformemente al Capitolo II della propria Costituzione;(ii)le società conformemente alla cifra 2 lettera a, qui di seguito.
  2. per la Svizzera:
  3. le persone fisiche che, conformemente alla legislazione svizzera, sono svizzere.

Il termine «società» significa:

  1. per la Repubblica d’Uganda:
  2. le persone giuridiche, società commerciali o d’altro genere, o corporazioni di diritto pubblico del «Companies (Government and Public Bodies Participation) Act of Uganda», o ogni altra associazione con o senza personalità giuridica, controllata, in fatto o in diritto, da azionisti di nazionalità ugandese, indipendentemente dalle circostanze che le obbligazioni di questi soci, associati o membri, siano limitate o illimitate e dalla circostanza che abbiano o no scopo lucrativo.
  3. per la Svizzera:
  4. le collettività, istituzioni o fondazioni con personalità giuridica, le società in nome collettivo o in accomandita e altri enti senza personalità giuridica, in cui i cittadini svizzeri hanno, direttamente o indirettamente, un interesse preponderante.

Il termine «investimento», comprende tutte le categorie di beni e, in particolare, ma non esclusivamente:

  1. i beni mobili e immobili e tutti gli altri diritti reali quali ipoteche, pegni, usufrutto e diritti simili;
  2. le azioni e altre forme di partecipazione;
  3. i crediti monetari o diritti su prestazioni aventi valore economico;
  4. i diritti d’autore, i marchi di fabbrica, i procedimenti tecnici, «know how», i marchi e nomi commerciali ed il «goodwill»;
  5. le concessioni di diritto pubblico, comprese quelle di ricerca, d’estrazione e sfruttamento delle risorse naturali.

Il termine «reddito» significa: le somme sotto forma di utili netti o di interessi fruttati in un determinato periodo da un investimento.

Art. 2

Ciascuna Parte contraente si obbliga a promuovere gli investimenti sul proprio territorio di società o cittadini dell’altra Parte. La presente Convenzione s’applica agli investimenti ammessi conformemente alla rispettiva legislazione delle Parti contraenti. 2

Art. 33

Le Parti contraenti si obbligano a proteggere i beni investiti sul proprio territorio da società o cittadini dell’altra Parte e a non intralciarne con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l’utilizzazione, il godimento, l’aumento nonché la liquidazione. In particolare, ciascuna Parte facilita sul proprio territorio tali attività produttive e commerciali e dà le autorizzazioni necessarie comprese quelle relative all’attuazione degli accordi di fabbricazione, all’assistenza commerciale o tecnica e all’impiego del personale qualificato dell’altra Parte o d’uno Stato terzo.

Art. 4

Ciascuna Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo, per quanto concerne gli investimenti effettuati da cittadini o società dell’altra Parte contraente, giusta il diritto internazionale. Detto trattamento non sarà meno favorevole di quello che ogni Parte contraente accorda sul proprio territorio a qualsiasi altro investimento analogo alle attività dei propri cittadini o società o alle attività di cittadini o società d’uno Stato terzo relative a tali investimenti. Detto trattamento non è applicato ai privilegi che una Parte contraente accorda a cittadini o società d’uno Stato terzo in virtù della propria partecipazione o associazione a un’unione doganale, a un mercato comune o a una zona di libero scambio.

Art. 5

Ciascuna Parte contraente garantisce ai cittadini o società dell’altra Parte, per quanto concerne i loro investimenti, il trasferimento di capitali e redditi come anche, in caso di liquidazione, del ricavo.

Art. 6

Nessuna delle Parti contraenti può adottare provvedimenti di espropriazione, nazionalizzazione o spossessamento, diretti o indiretti, contro i beni appartenenti a società o a cittadini dell’altra Parte, salvo che siano osservate le seguenti condizioni:

  1. Le misure sono prese nell’interesse pubblico e nell’osservanza delle prescrizioni legali.
  2. Le misure non sono discriminatorie.
  3. Dette misure prevedono il pagamento d’una indennità ragionevole, adeguata ed effettiva.
  4. Detta indennità dovrà rappresentare l’equivalente degli investimenti all’epoca dell’espropriazione, nazionalizzazione o spossessamento e sarà pagata in valuta convertibile, versata entro congruo termine all’avente diritto, indipendentemente dal suo domicilio o dalla sua sede.

Art. 74

Ove una Parte contraente avesse accordato una qualsiasi garanzia finanziaria per rischi non commerciali rispetto ad un investimento effettuato da un cittadino o una società nel territorio dell’altra Parte contraente, quest’ultima riconoscerà la surrogazione, per attribuzione al garante, dei diritti dell’investitore, quanto al danno, purché il pagamento sia avvenuto con tal garanzia e nella misura del pagamento stesso.

Art. 8

Gl’investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore della convenzione da cittadini o società di una delle Parti contraenti sul territorio dell’altra Parte, conformemente alle sue disposizioni legali, sono parimente assoggettati alla presente Convenzione.

Art. 9

Se una Parte ha convenuto con cittadini o società dell’altra condizioni più favorevoli, queste ultime sostituiscono quelle previste nella presente Convenzione.

Art. 10

Se una questione qualunque è disciplinata dalla presente Convenzione e da un altro accordo internazionale, obbligatorio per le Parti, nessun disposto del presente testo può impedire a un cittadino o a una società delle Parti di beneficiari e delle disposizioni più favorevoli.

Art. 11

Le controversie fra le Parti contraenti circa l’interpretazione o l’esecuzione della presente Convenzione sono composte, se possibile, mediante negoziati tra le Parti. Se la controversia non può essere così risolta va sottoposta, a domanda dell’una o dell’altra Parte, ad un tribunale arbitrale. Detto tribunale arbitrale sarà composto di tre membri. Ogni parte contraente designa un arbitro, i due arbitri così designati nominano il presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo. I due arbitri sono nominati nel termine di due mesi e il presidente nei tre mesi seguenti la data alla quale una delle Parti contraenti ha informato l’altra Parte del proprio desiderio di sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale. Se una di dette designazioni non è stata fatta entro il termine prescritto nel capoverso 3, una delle Parti contraenti può invitare il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia a fare le nomine necessarie. Se il Presidente è cittadino di una Parte o è impedito, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se questi è impedito o cittadino di una Parte, le nomine saranno fatte dal decano della Corte che non è impedito o cittadino di alcuna delle Parti. Salvo disposizioni contrarie delle Parti, il tribunale stabilisce la sua procedura. Il tribunale decide a maggioranza. I suoi deliberati obbligano le Parti definitivamente.

Art. 12

L’allegato protocollo è parte integrante della Convenzione.

Art. 13

La presente Convenzione è sottoposta a ratificazione. Gli strumenti saranno al più presto scambiati a Kampala. La Convenzione entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni. Ciascuna Parte può disdire per scritto la Convenzione sei mesi prima dello scadere del primo quinquennio. Se non è disdetta essa resterà in vigore per un periodo illimitato. Tuttavia può essere disdetta in ogni momento da ciascuna delle Parti mediante preavviso di sei mesi. In caso di disdetta, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 12 restano applicabili per 10 anni agli investimenti operati prima della disdetta.

In fede di che, i rappresentanti dei due Paesi, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Kampala, il 23 agosto 1971, in due esemplari, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede.

(Si omettono le firme)

Protocollo

ad articolo 2 capoverso 2

Per quanto concerne gli investimenti nella Repubblica d’Uganda, un investimento sarà accettato se prima approvato giusta la legislazione ugandese concernente la protezione degli investimenti esteri o se oggetto d’una approvazione particolare per beneficiare di detta Convenzione. Il Governo ugandese considera con benevolenza l’attribuzione di tali autorizzazioni.

ad articolo 3 capoverso 1

Le misure prese per ragioni d’ordine pubblico e di sicurezza come anche di sanità pubblica o di principi di moralità, non saranno giudicate irragionevoli o discriminatorie.

ad articolo 3 capoverso 2

Ciascuna delle Parti contraenti può rifiutare l’entrata a cittadini dell’altra Parte o d’uno Stato terzo per ragioni politiche o di sicurezza o perché è disponibile personale qualificato della prima Parte.

Sono considerate qualificate le persone atte a svolgere con efficacia una funzione specifica senza pregiudizio quanto alla redditività dell’investimento.

ad articolo 4 capoverso 2

Nell’interesse della propria economia nazionale, ciascuna Parte contraente, accettando un investimento fatto da cittadini o società dell’altra Parte, può porre condizioni specifiche, a favore dei propri cittadini o società, deroganti al trattamento nazionale previsto nel paragrafo 2 dell’articolo 4. Per avere effetto, tali condizioni dovranno essere menzionate dettagliatamente nel documento d’approvazione.

ad articolo 7

Lo stato giuridico della Parte contraente cui sono stati trasferiti i diritti o crediti non sarà più favorevole di quello del predecessore.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Kampala, il 23 agosto 1971, in due esemplari, nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede.

(Si omettono le firme)