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0.975.263.2

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Paraguay concernente la promozione e la tutela reciproche degli investimenti

RU 1992 2384

Traduzione1

Concluso il 31 gennaio 1992

Entrato in vigore mediante scambio di note il 28 settembre 1992

(Stato 28 settembre 1992)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Paraguay,

desiderosi di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

intenzionati a creare e a mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa:

  1. per quanto concerne la Repubblica del Paraguay:a)le persone fisiche che hanno la cittadinanza paraguayana conformemente alla legislazione ivi vigente;b)gli enti giuridici costituiti conformemente alla legislazione paraguayana e che hanno sede sul territorio della Repubblica del Paraguay;
  2. per quanto concerne la Confederazione Svizzera:a)le persone fisiche che hanno la cittadinanza svizzera conformemente alla legislazione ivi vigente;b)gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri istituti costituiti o organizzati in altro modo conformemente alla legislazione svizzera, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio della Confederazione Svizzera;c)gli enti giuridici costituiti conformemente alla legislazione di un qualsiasi Paese, controllati direttamente o indirettamente da cittadini svizzeri o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio della Confederazione Svizzera.

Il termine, «investimenti» designa qualsiasi categoria di averi, segnatamente:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come pure qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
  2. le azioni, quote sociali ed altre forme di partecipazione in società;
  3. i crediti in denaro e i diritti relativi a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (come brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), know-how e clientela;
  5. le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.

Il termine «reddito» designa gli importi derivanti da un investimento e comprende in particolare, ma non esclusivamente, utili, interessi, incrementi di capitale, dividendi, canoni e altri emolumenti.

Il termine «territorio» designa il territorio dello Stato interessato su cui quest’ultimo esercita la propria sovranità o giurisdizione, in conformità del diritto internazionale.

Art. 2 Campo d’applicazione

Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una delle Parti contraenti, conformemente alle sue leggi, comprese le eventuali procedure d’ammissione, da investitori dell’altra Parte contraente prima o dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Non si applica a divergenze o controversie insorte prima della sua entrata in vigore.

Il presente Accordo non si applica agli investimenti di persone fisiche che hanno la cittadinanza delle due Parti contraenti, eccettuato il caso in cui queste stesse persone sono domiciliate, al momento dell’investimento e a partire da allora, fuori dal territorio della Parte contraente sul quale è stato effettuato l’investimento.

Art. 3 Promozione, ammissione

Nei limiti delle sue possibilità, ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle sue leggi e dei suoi regolamenti.

Dopo aver ammesso un investimento sul suo territorio, ciascuna Parte contraente rilascia le necessarie autorizzazioni, comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ciascuna Parte contraente si adopera, ogni qualvolta risulti necessario, a rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività dei consulenti e di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 4 Protezione, trattamento

Ciascuna Parte contraente protegge, sul suo territorio, gli investimenti effettuati, in conformità delle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell’altra Parte e non ostacola con provvedimenti ingiustificati o discriminatori la gestione, il mantenimento, l’utilizzazione, il godimento, l’incremento, la vendita e la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ciascuna Parte contraente concede le autorizzazioni di cui all’articolo 3 capoverso (2) del presente Accordo.

Ciascuna Parte contraente garantisce, sul suo territorio, un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte. Tale trattamento non sarà meno favorevole di quello accordato da ciascuna Parte agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai suoi investitori o di quello accordato da ciascuna Parte agli investimenti effettuati sul proprio territorio, dagli investitori della nazione più favorita, qualora tale trattamento fosse più favorevole.

Il trattamento della nazione più favorita non si applica ai privilegi che una Parte contraente accorda agli investitori di uno Stato terzo in virtù della sua partecipazione o associazione a una zona di libero scambio, un’unione doganale o un mercato comune.

Art. 5 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente, sul cui territorio sono effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte, accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei pagamenti relativi a detti investimenti, in particolare:

  1. i redditi;
  2. i rimborsi di prestiti;
  3. gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
  4. i diritti e altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 capoverso (2) lettere c), d) e e) del presente Accordo;
  5. gli apporti supplementari di capitali necessari alla gestione e allo sviluppo degli investimenti;
  6. i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

Art. 6 Espropriazione, indennizzo

Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte, tranne che per ragioni di interesse pubblico, a condizione che essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interessi compresi, è pagato nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza ritardo all’avente diritto, indipendentemente dal suo domicilio o dalla sua sede.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 4 capoverso (2) del presente Accordo per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o qualsiasi altra forma di risarcimento.

Art. 7 Condizioni più favorevoli

Le condizioni previste dal presente Accordo non sono contrarie all’applicazione di condizioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con investitori dell’altra Parte.

Art. 8 Surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali di un investimento effettuato da un suo investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce la surrogazione, per cessione al garante, dei diritti dell’investitore nel caso in cui un pagamento sia stato fatto in virtù di tale garanzia dalla prima Parte contraente.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente

Al fine di risolvere le controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte ed impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (controversie tra Parti contraenti), le Parti interessate procederanno a consultazioni per risolvere il caso, per quanto possibile, in via bonaria.

Se tali consultazioni non portano ad alcuna soluzione entro un termine di sei mesi a decorrere dalla domanda, l’investitore può sottoporre la controversia alla giurisdizione nazionale della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento o all’arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso può scegliere tra:

  1. il Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti (CIRDI), istituito dalla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington D.C. il 18 marzo 19652;
  2. un tribunale arbitrale ad hoc istituito secondo le regole d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (CNUDCI), a meno che le parti interessate non abbiano stabilito diversamente.

Se l’investitore ha sottoposto la controversia alla giurisdizione nazionale, non può ricorrere ai tribunali arbitrali menzionati al capoverso (2) del presente articolo, a meno che, trascorsi 18 mesi, l’istanza nazionale competente non abbia ancora emesso una sentenza finale.

Ciascuna Parte contraente si impegna nel presente Accordo a sottoporre a una procedura arbitrale internazionale le controversie relative a un investimento.

La Parte contraente in causa non può in alcun momento della procedura eccepire la sua immunità o il fatto che l’investitore abbia ricevuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subito.

Il tribunale arbitrale prende la sua decisione sulla base del presente Accordo e di altri accordi pertinenti tra le Parti contraenti, come pure delle disposizioni di eventuali accordi particolari relativi all’investimento in questione, del diritto della Parte contraente in causa, comprese le regole relative ai conflitti di norme come pure dei principi e delle regole del diritto internazionale che potrebbero essere applicabili.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le parti in causa nella controversia.

Art. 10 Controversie tra Parti contraenti

Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, su richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non designa il proprio arbitro e non dà seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, su richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, su richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti dai capoversi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito a esercitare il suo mandato o è cittadino di una delle due Parti contraenti, le nomine sono decise dal Vicepresidente o, qualora quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una delle due Parti contraenti, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di nessuna delle Parti.

Salvo che le Parti contraenti dispongano altrimenti, il tribunale fissa autonomamente la propria procedura.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 11 Osservanza degli impegni

Ciascuna Parte contraente deve garantire costantemente l’osservanza degli impegni assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui ciascun Governo avrà notificato all’altro l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali; resta valido per un periodo di dieci anni. Sarà considerato rinnovato, alle stesse condizioni, per altri cinque anni, e così di seguito, fintanto che una Parte contraente non l’abbia denunciato per scritto con preavviso di sei mesi.

In caso di denuncia, le disposizioni degli articoli 1–11 del presente Accordo rimangono applicabili per altri dieci anni agli investimenti fatti prima della denuncia. Fatto a Berna, il 31 gennaio 1992, in sei originali, di cui due in spagnolo, due in francese e due in inglese, ognuno facente ugualmente fede. In caso di divergenze, prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Nicolas Imboden

Per il Governo
della Repubblica del Paraguay:

Alexis Frutos Vaesken