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0.975.264.1

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti

RU 1999 1607

Traduzione1

Concluso il 22 novembre 1991

Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 novembre 1993

(Stato 23 novembre 1993)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Perù,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati,

nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,

consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:

  1. le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
  2. gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
  3. gli enti giuridici, costituiti secondo la legislazione di un qualsiasi Paese, direttamente o indirettamente controllati da cittadini di questa Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di detta Parte.

Il termine «investimenti» include ogni tipo di averi e in particolare:

  1. la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
  2. le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
  3. i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
  4. i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
  5. le concessioni di diritto pubblico comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.

Il termine «territorio» comprende le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può, in conformità del diritto internazionale, esercitare su di esse la sua sovranità o la sua giurisdizione.

Art. 2 Promozione, ammissione

Nei limiti del possibile, ogni Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente e ammette tali investimenti in conformità delle proprie leggi e regolamenti.

Dopo aver ammesso un investimento sul proprio territorio, ogni Parte contraente rilascia le autorizzazioni necessarie in relazione a tale investimento comprese quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, d’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ogniqualvolta risulti necessario, ogni Parte contraente si adopera per rilasciare le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti o di altre persone qualificate di cittadinanza straniera.

Art. 3 Protezione, trattamento

Ogni Parte contraente protegge, sul proprio territorio, gli investimenti effettuati in conformità delle proprie leggi e regolamenti, da investitori dell’altra Parte contraente e non ostacola, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione, la vendita e se del caso la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ogni Parte contraente rilascia le autorizzazioni di cui all’articolo 2 paragrafo (2) del presente Accordo.

Ogni Parte contraente garantisce sul proprio territorio un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente. Questo trattamento non dev’essere meno favorevole di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio dai propri investitori o di quello accordato da ogni Parte contraente agli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori della nazione più favorita, se quest’ultimo trattamento è più favorevole.

Se una Parte contraente accorda vantaggi particolari agli investitori di uno Stato terzo, in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune o in virtù di un accordo di doppia imposizione, tale Parte contraente non sarà costretta a accordare gli stessi vantaggi agli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 4 Libero trasferimento

Ciascuna Parte contraente sul cui territorio sono stati effettuati investimenti da investitori dell’altra Parte contraente accorda a questi ultimi il libero trasferimento dei relativi pagamenti, in particolare:

  1. gli interessi, i dividendi gli utili, e gli altri introiti correnti;
  2. i rimborsi di prestiti;
  3. gli importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
  4. i canoni e gli altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) e (e) del presente Accordo;
  5. i conferimenti supplementari di capitali necessari alla gestione e allo sviluppo degli investimenti;
  6. i proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale di un investimento, compresi gli eventuali plusvalori.

Art. 5 Espropriazione, indennizzo

Nessuna Parte contraente prende, direttamente o indirettamente, provvedimenti di espropriazione o di nazionalizzazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni d’interesse sociale o pubblico e a condizione ch’essi siano presi su base non discriminatoria, siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo, interesse compreso, è stabilito nella valuta del Paese d’origine dell’investimento e versato senza indugio all’avente diritto, indipendentemente dal suo luogo di domicilio o di sede.

Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente, fruiscono, da parte di quest’ultima, di un trattamento conforme all’articolo 3 paragrafo (2) del presente Accordo (vale a dire trattamento nazionale, rispettivamente trattamento della nazione più favorita) per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o ogni altra pertinente contropartita.

Art. 6 Investimenti anteriori all’Accordo

Il presente Accordo si applica anche agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, prima dell’entrata in vigore dell’Accordo.

Art. 7 Condizioni più favorevoli

Le condizioni previste dal presente Accordo non ostano all’applicazione di condizioni più favorevoli convenute o da convenirsi da una Parte contraente con gli investitori dall’altra Parte contraente.

Art. 8 Principio di surrogazione

Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria contro i rischi non commerciali a un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, in virtù del principio di surrogazione, riconosce la cessione dei diritti dell’investitore alla prima Parte contraente nel caso in cui un pagamento sia stato effettuato in virtù di tale garanzia.

Art. 9 Controversie tra una Parte contraente e un investitore
dell’altra Parte contraente

Per trovare una soluzione amichevole alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente e impregiudicato l’articolo 10 del presente Accordo (Controversie tra Parti contraenti), le Parti interessate procedono a consultazioni.

Se tali consultazioni non portano ad alcuna soluzione, la controversia può essere sottoposta alla giurisdizione nazionale della Parte contraente sul cui territorio è stato effettuato l’investimento.

Se, entro diciotto mesi, l’istanza nazionale competente non avrà emesso alcuna sentenza al riguardo, o se in presenza di una sentenza una Parte contraente è del parere che tale sentenza violi una clausola del presente Accordo, la controversia può essere sottoposta a un tribunale ad hoc. Salvo accordo contrario delle parti in causa, il tribunale ad hoc è costituito secondo le norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

Qualora le due Parti contraenti avessero aderito alla Convenzione per la composizione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 1965 2 , le controversie di cui al presente articolo possono essere sottoposte al Centro internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti invece che alla procedura prevista nel paragrafo (3) del presente articolo.

La Parte contraente che è parte in causa non può, in nessun momento della procedura d’arbitrato, eccepire la sua immunità o il fatto che l’investitore ha ottenuto, in virtù di un contratto di assicurazione, un indennizzo a copertura totale o parziale del danno subìto.

Nessuna delle Parti contraenti proporrà un’azione in via diplomatica per una controversia sottoposta ad arbitrato internazionale, salvo che vi sia un rifiuto dell’altra Parte contraente di conformarsi alla sentenza pronunciata da un tribunale arbitrale.

Il tribunale arbitrale si pronuncia in base al presente Accordo e agli altri accordi pertinenti tra le Parti contraenti, ai termini degli accordi individuali intervenuti in merito all’investimento in causa, al diritto della Parte contraente che è parte in causa, incluse le norme relative ai conflitti di leggi nonché ai principi e alle norme applicabili di diritto internazionale.

Art. 10 Composizione delle controversie tra Parti contraenti

Le controversie tra Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte in via diplomatica.

Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro dodici mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte contraente, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente designa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente che deve essere cittadino di uno Stato terzo.

Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte contraente, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se i due arbitri non si accordano sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia.

Se, nei casi previsti nei paragrafi (3) e (4) del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare il suo mandato o è cittadino di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ultimo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.

Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la propria procedura.

Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Art. 11 Osservanza degli impegni

Ciascuna Parte contraente assicura in ogni momento l’osservanza degli impegni assunti nei confronti degli investimenti effettuati dagli investitori dell’altra Parte contraente.

Art. 12 Disposizioni finali

Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno in cui i due Governi si saranno reciprocamente notificato l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la conclusione e la messa in vigore di accordi internazionali e rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni. Se non è denunciato per scritto sei mesi prima della scadenza di questo periodo, è tacitamente rinnovato per un periodo di due anni alle medesime condizioni.

In caso di denunzia, le disposizioni previste dagli articoli 1–11 del presente Accordo si applicheranno ancora per dieci anni agli investimenti effettuati prima della denunzia. Fatto a Lima, il 22 novembre 1991, in sei originali, di cui due in francese, due in spagnolo e due in inglese, ogni testo facente parimenti fede. In caso di divergenze prevarrà il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero

N. Imboden

Per il
Governo della Repubblica del Perù:

A. B. Miller