Ai fini del presente Accordo, sempre che questo non disponga altrimenti:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente,
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte contraente, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni, costituiti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, nonché gli enti giuridici che non sono costituiti conformemente a tale legislazione, ma che sono effettivamente controllati da cittadini o da enti giuridici di detta Parte contraente;
- il Governo di detta Parte contraente.
Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- crediti monetari e diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- diritti d’autore, diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- concessioni o diritti simili conferiti per legge o per contratto, comprese le concessioni di ricerca, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e comprende gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente, comprese le zone marittime sulle quali la Parte contraente interessata può esercitare, conformemente alla legislazione nazionale e al diritto internazionale, diritti di sovranità o una giurisdizione.