Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altri enti costituiti o organizzati altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di questa stessa Parte;
- gli enti giuridici, ovunque siano domiciliati, effettivamente controllati da cittadini di questa Parte contraente o da enti giuridici aventi sede, contemporaneamente ad attività economiche reali, sul territorio di detta Parte.
La modifica della forma in cui gli averi sono investiti o reinvestiti non ne inficia la qualità d’investimento.
Il termine «investimenti» designa ogni tipo di averi e in particolare:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale, come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti di proprietà intellettuale e industriale quali diritti d’autore, brevetti di invenzione, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza, nonché il know-how e la clientela; e
- le concessioni, comprese le concessioni di ricerca, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
Il termine «redditi» designa gli introiti da un investimento e comprende in particolare, ma non esclusivamente, gli interessi, utili, dividendi e proventi di capitale, canoni, onorari di management e di assistenza tecnica o altri, senza tener conto delle modalità di pagamento.
Il termine «territorio» designa il territorio delle Parti contraenti, incluse le acque territoriali e la piattaforma continentale, sul quale lo Stato interessato esercita la sua sovranità in conformità del diritto internazionale.