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Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Democratica del Sudan per l’incremento e la protezione reciproca degli investimenti Conchiusa il 17 febbraio 1974 Ratificata con strumenti scambiati il 14 dicembre 1974

RU 1975 97

Traduzione1

Entrata in vigore il 14 dicembre 1974

(Stato 14 dicembre 1974)

Il Governo della Confederazione Svizzera
e
il Governo della Repubblica Democratica del Sudan,

Consapevoli delle relazioni amichevoli intercorrenti tra i due Paesi e desiderosi di rafforzarle ed intensificarle,

Intendendo apprestare favorevoli condizioni per gli investimenti nei due Stati, onde svilupparne la collaborazione nella produzione, nel commercio, nel turismo, nella tecnologia e negli altri settori della cooperazione,

Riconoscendo che l’incremento e la protezione di tali investimenti operati da cittadini o società di ciascuna Parte Contraente valgono a stimolare il trasferimento di capitali a vantaggio della prosperità economica dei due Paesi.

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini della presente Convenzione:

  1. Il termine «cittadini» designa: le persone fisiche le quali, giusta la legislazione di ciascuna Parte, sono considerate cittadine del detto Stato.
  2. 2 Il termine «società» designa: le collettività, istituti o fondazioni con personalità giuridica, nonché le società in nome collettivo o in accomandita e le altre comunità di persone, senza personalità giuridica, nelle quali cittadini dell’una o dell’altra Parte hanno un interesse preponderante, diretto o indiretto.
  3. Il termine «investimenti» designa: tutte le categorie di beni appartenenti a cittadini o società di ciascuna Parte e definite giusta la sua legislazione, segnatamente, ma non esclusivamente:a)mobili ed immobili, come anche gli altri diritti reali quali ipoteche, pegni, usufrutti e simili;b)azioni o altre forme di partecipazione;c)crediti monetari o altre forme creditizie provenienti da prestazioni con valore economico, eccetto i «goodwill»;d)diritti d’autore, di proprietà industriale, procedimenti tecnici, «know how», marche di commercio e nomi commerciali;e)concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali.
  4. Il termine «reddito» designa:
  5. gli ammontari fruttati da un investimento sotto forma di benefici netti ed interessi, oppure quelli derivanti dai diritti d’autore.

Art. 2

Ciascuna Parte incoraggerà quanto possibile gli investimenti operati, nel proprio territorio, da cittadini o società dell’altra Parte, ed ammetterà detti investimenti nel quadro della propria legislazione.

Art. 3

Ciascuna Parte proteggerà, sul proprio territorio, gli investimenti di cittadini o società dell’Altra e ne assicurerà un trattamento giusto ed equo. Detto trattamento risulterà almeno pari a quello accordato da ciascuna Parte ai propri cittadini o società, oppure a quello accordato ai cittadini e società della Nazione più favorita, ove risulti migliore. Detto trattamento non si estenderà tuttavia ai privilegi che una Parte accordasse a cittadini e società d’uno Stato terzo in virtù d’una sua partecipazione o affiliazione a un’unione doganale, un mercato comune o una zona di libero scambio.

Art. 4

Le Parti non ostacoleranno, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’utilizzo, il godimento, l’accrescimento e, ove occorra, la liquidazione di tali investimenti. In particolare, ciascuna Parte, sul proprio territorio, agevolerà tali investimenti e rilascerà all’uopo le autorizzazioni necessarie, comprese quelle per l’attuazione degli accordi di fabbricazione, per l’assistenza tecnica, commerciale ed amministrativa, nonché per l’assunzione di specialisti od altro personale qualificato dell’altra Parte o d’uno Stato terzo. Ciascuna Parte può tuttavia negare, per ragioni di sicurezza, i permessi d’immigrazione o di lavoro.

Art. 5

Ciascuna Parte garantirà ai cittadini o alle società dell’Altra, per quanto attiene ai loro investimenti, il trasferimento:

  1. dei redditi in articolo 1 numero 4;
  2. dei versamenti parziali a rimborso di mutui;
  3. degli ammontari spesi nella gestione dell’investimento sul territorio dell’altra Parte o d’uno Stato terzo;
  4. dei fondi suppletivi necessari al mantenimento e allo sviluppo dell’investimento;
  5. dei pagamenti per l’assistenza tecnica, commerciale o amministrativa;
  6. del prodotto d’una liquidazione parziale o totale dell’investimento, compresi eventuali plusvalori.

Art. 6

Nessuna Parte prenderà provvedimenti d’espropriazione, nazionalizzazione o spossessione, diretti o indiretti, contro investimenti di cittadini o società dell’Altra, se non nel quadro delle prescrizioni legali e contro indennizzo effettivo ed adeguato. Il valore d’indennizzo va fissato al momento dell’espropriazione, della nazionalizzazione o della spossessione. Esso sarà stilato nella moneta del Paese d’origine dell’investimento e pagato all’investitore senza ingiustificati ritardi.

Art. 7

Se una Parte ha concesso una garanzia finanziaria per i rischi non commerciali inerenti ad un investimento d’un cittadino o d’una società, sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima, qualora vi sia stato un pagamento in virtù della garanzia, dovrà ammettere che il garante surroghi l’investitore quanto ai suoi diritti derivanti dal danno, ma solo nella misura del pagamento stesso e nell’ambito dei detti diritti.

Art. 8

La presente Convenzione s’applica parimente agli investimenti di cittadini e società di ciascuna Parte, effettuati prima della sua entrata in vigore. Resta nondimeno inteso che il presente atto non si applicherà agli investimenti già appartenenti a cittadini o società di una Parte e successivamente colpiti da un provvedimento d’espropriazione, nazionalizzazione o spossessione.

Art. 9

La presente Convenzione lascia intatte le eventuali condizioni, più favorevoli di quelle qui definite, che già fossero state stipulate da una Parte con cittadini o società dell’Altra.

Art. 10

Le Parti cureranno di comporre mediante negoziati le vertenze che insorgessero nell’interpretazione o nell’applicazione della presente Convenzione. In mancanza d’accordo, ogni Parte può convenire in arbitri la vertenza. Il tribunale arbitrale consta di tre membri. Ogni Parte designa un arbitro ed i due così designati nominano a presidente un cittadino d’uno Stato terzo. Se una Parte non designa il proprio arbitro entro due mesi dall’annuncio dell’intenzione d’adire il tribunale, l’altra Parte può invitare il presidente della Corte internazionale di giustizia di procedere alla designazione. Se i due arbitri non s’accordano sulla nomina del presidente entro due mesi dalla seconda designazione, ciascuna Parte può invitare il presidente della suddetta Corte a procedere alla nomina. Se il presidente della Corte internazionale di giustizia risulta cittadino d’una Parte oppure impedito d’esercitare il mandato, i suddetti inviti vanno rivolti al Vicepresidente. Se anche questo risulta cittadino d’una Parte oppure impedito, i suddetti inviti vanno rivolti al membro anziano della Corte, non cittadino d’una Parte e non impedito. Tranne diversa disposizione delle Parti, il tribunale arbitrale stabilisce da sè la propria procedura. Il Tribunale arbitrale delibera a maggioranza. I lodi sono definitivi ed obbligatori per le Parti.

Art. 11

Le Parti hanno proceduto all’allegato scambio di note precisante il disposto dell’articolo 1 numero 2 qui sopra. La nota è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 12

La presente Convenzione è sottoposta a ratificazione. Gli strumenti ne saranno scambiati, il più presto, in Kartum. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratificazione. Varrà per un quinquennio e, tranne disdetta d’una Parte, entrerà in vigore per il quinquennio successivo e così di seguito. La Parte che desiderasse far cessare la Convenzione ne darà all’Altra notificazione ufficiale scritta, sei mesi prima dello scadere del quinquennio. Se la Convenzione cessa per notificazione ufficiale, i suoi articoli dall’1 all’11 restano nondimeno applicabili, durante dieci anni, agli investimenti precedenti la disdetta.

In fede di che, i plenipotenziari delle Parti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto in Kartum, il 17 febbraio 1974, in doppio esemplare, nelle lingue francese ed inglese, quest’ultima facendo fede.

Per il Governo
della Confederazione Svizzera:

H. K. Frey

Per il Governo
della Repubblica Democratica del Sudan:

Nasr El Din Mubarak

Scambio di lettere del 17 febbraio 1974

Il Presidente
della Delegazione Sudanese

Kartum, 17 febbraio 1974

Al sig. Hans Karl Frey
Ambasciatore di Svizzera
Presidente della Delegazione elvetica

Kartum

Signor Presidente,

ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua lettera odierna, del seguente tenore:

  1. «In riferimento all’articolo 1 numero 2 della Convenzione svizzero-sudanese per l’incremento e la protezione reciproca degli investimenti, firmata oggi stesso, mi pregio di comunicarle quanto segue:
  2. Cittadini dell’una o dell’altra Parte sono considerati come aventi un interesse preponderante qualora esercitino un’influenza determinante su una società, direttamente o tramite un altro ente. Se una Parte nega che tale influenza è esercitata da cittadini dell’Altra, ne deve informare quest’ultima. In tal caso, le due Parti si sforzeranno d’intendersi sulla questione a sapere se l’interesse appartenente ai cittadini della prima Parte costituisca un’interesse preponderante. Qualora non riescano ad intendersi, la vertenza sarà composta secondo l’articolo 10 della Convenzione.
  3. Le sarei grato se volesse confermarmi il Suo accordo su quanto precede».

Ho l’onore di dichiararle che consento sul contenuto della Sua lettera.

Gradisca, signor presidente, l’assicurazione della mia alta considerazione.

Nasr El Din Mubarak
Direttore generale
della Commissione di Pianificazione nazionale