Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investimento» designa ogni tipo di averi e i relativi diritti in virtù della legislazione applicabile e include in particolare, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari, usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni di diritto pubblico, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- le persone fisiche che, secondo la legislazione di detta Parte, hanno la cittadinanza della medesima;
- gli enti giuridici, comprese le società, le società registrate, le società di persone o altre organizzazioni costituite o organizzate altrimenti conformemente alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno attività economiche reali sul territorio di questa stessa Parte.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.
Il termine «territorio» designa:
- per quanto concerne la Repubblica Araba Siriana: il termine «Siria» designa, conformemente al diritto internazionale, i territori della Repubblica Araba Siriana, comprese le sue acque interne, il mare territoriale, il suo sottosuolo e lo spazio aereo sui quali la Siria ha diritti sovrani e le altre zone marittime sulle quali la Siria può esercitare diritti sovrani ai fini di esplorazione, di sfruttamento e di conservazione delle risorse naturali;
- per quanto riguarda la Confederazione Svizzera: il territorio della Svizzera come definito nella sua legislazione, conformemente al diritto internazionale.