Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo del Regno di Thailandia,
qui di seguito designati «le Parti contraenti»,
animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica tra i due Stati e, in particolare, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte,
convinti che l’incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti per mezzo del presente Accordo, contribuiranno a stimolare l’iniziativa in materia economica e a promuovere la prosperità dei due Stati,
hanno convenuto quanto segue:
Art.
1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente:
- ogni persona fisica che, secondo la legislazione di detta Parte, ha la cittadinanza della medesima;
- ogni persona giuridica costituita o organizzata altrimenti conformemente alla legislazione di questa Parte contraente e che esercita importanti attività economiche sul territorio di questa stessa Parte contraente;
- ogni persona giuridica, che non è costituita secondo la legislazione di questa Parte contraente:(i)qualora più del 50 per cento del suo capitale sociale appartenga a persone di questa Parte contraente, o(ii)qualora persone di questa Parte contraente abbiano la facoltà di nominare una maggioranza dei suoi amministratori o siano legittimati altrimenti a dirigere le sue attività.
Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare, ma non esclusivamente:
- la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari;
- le azioni, le quote di capitale, i titoli di credito, nonché le altre forme di partecipazione al capitale sociale, qualunque sia il luogo di costituzione delle società;
- i crediti monetari e i diritti a prestazioni di valore economico a titolo di contratto;
- i diritti di proprietà intellettuale, il know-how e la clientela;
- le concessioni relative ad attività economiche, conferite per legge o per contratto, comprese le concessioni di prospezione, coltura, estrazione o sfruttamento di risorse naturali.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare, ma non esclusivamente, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i canoni e gli onorari.
Il termine «territorio» si riferisce al territorio di ogni Parte contraente, incluse le zone marittime adiacenti allo Stato costiero che può esercitare su di esse i diritti di sovranità o una giurisdizione conformemente al diritto internazionale.
Art.
2
Applicazione, ricorso
Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, sul territorio di una Parte contraente da investitori dell’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dello stesso. Non si applica tuttavia a divergenze o controversie precedenti la sua entrata in vigore.
Nonostante le disposizioni del paragrafo (1) del presente articolo, ciascuna Parte contraente può, per quanto concerne un investimento effettuato sul proprio territorio da un investitore dell’altra Parte contraente, fare dipendere il diritto di detto investitore di far valere il presente Accordo dalla condizione che l’investimento sia stato autorizzato ufficialmente.
Art.
3
Promozione, autorizzazione
Ciascuna Parte contraente promuove e facilita, tenuto conto dei propri progetti o delle proprie politiche economiche, gli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente effettuati sul proprio territorio e li ammette, o autorizza qualora necessario, in conformità delle proprie leggi e regolamenti.
Dopo aver autorizzato un investimento sul proprio territorio, ciascuna Parte contraente rilascia, conformemente alle proprie leggi e regolamenti, le autorizzazioni necessarie relative a questo investimento e all’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa. Ciascuna Parte contraente si adopera altresì per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per le attività di consulenti e di altri esperti di nazionalità straniera.
Art.
4
Protezione, trattamento
Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruiscono in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una protezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti ostacola in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustificati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell’altra Parte contraente.
Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda agli investimenti e ai redditi dei propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
Ciascuna Parte contraente accorda sul suo territorio agli investitori dell’altra Parte contraente, per quanto concerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro investimenti, un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda ai propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo, essendo determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato.
Se la legislazione di una Parte contraente accorda agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole rispetto a quanto previsto dal presente Accordo, detta legislazione prevale sull’Accordo nella misura in cui è più favorevole.
Art.
5
Espropriazione, indennizzo
Nel caso in cui investimenti di un investitore di una Parte contraente fossero oggetto, sul territorio dell’altra Parte contraente, di provvedimenti di espropriazione o di nazionalizzazione, o di provvedimenti equivalenti a una espropriazione o nazionalizzazione, a detto investitore è accordato un trattamento non discriminatorio. Sarà possibile prendere tali provvedimenti per ragioni di interesse pubblico e a condizione che implichino il pagamento di un indennizzo effettivo e adeguato. L’ammontare dell’indennizzo è pagato senza indugio in una moneta liberamente convertibile ed è liberamente trasferibile. La legalità di un provvedimento di espropriazione o di nazionalizzazione nonché l’ammontare e le modalità di pagamento dell’indennizzo possono fare l’oggetto di un esame conformemente alle prescrizioni legali.
La Parte contraente che espropria o nazionalizza gli averi di una società registrata o costituita, secondo le leggi in vigore nel suo territorio e di cui investitori dell’altra Parte contraente detengono azioni o altri titoli di partecipazione, deve fare in modo che l’indennizzo di cui al paragrafo (1) del presente articolo sia corrisposto agli aventi diritto.
Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emergenza, rivolta, insurrezione o sommossa sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente fruiscono, per quanto concerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o qualsiasi altra liquidazione, di un trattamento non meno favorevole rispetto a quello che sarebbe accordato in circostanze identiche a un investitore di quest’altra Parte contraente o a un investitore di un qualunque Stato terzo.
Art.
6
Libero trasferimento
Ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, degli importi relativi a un investimento, in particolare:
- redditi;
- rimborsi di prestiti;
- importi destinati a coprire le spese relative alla gestione degli investimenti;
- canoni e altri pagamenti derivanti dai diritti di cui all’articolo 1 paragrafo (2) lettere (c), (d) ed (e) del presente Accordo;
- conferimenti supplementari di capitali necessari al mantenimento o allo sviluppo degli investimenti;
- dei proventi della vendita o della liquidazione parziale o totale dell’investimento.
I trasferimenti di valuta sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento
Art.
7
Eccezioni
Il trattamento della nazione più favorita di cui all’articolo 4 paragrafi (2) e (3) del presente Accordo non è da intendersi nel senso di obbligare una Parte contraente a estendere agli investitori dell’altra Parte contraente benefici di trattamenti, preferenze o privilegi derivanti da:
- un accordo di libero scambio, un’unione doganale o economica o un’organizzazione regionale simile, esistenti o future, di cui una delle Parti contraenti è membro o potrebbe diventarlo;
- un accordo o un accordo internazionale concernente esclusivamente o essenzialmente l’imposizione.
Per quanto concerne la legislazione fiscale nazionale, entrambe le Parti contraenti riconoscono il loro impegno di garantire un trattamento conforme all’articolo 4 paragrafo (1) del presente Accordo; esse non sono tuttavia tenute ad applicare il principio del trattamento nazionale di cui ai paragrafi (2) e (3) di detto articolo.
Art.
8
Principio di surrogazione
Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i rischi non commerciali per un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore, se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.
Art.
9
Altri obblighi
Oltre agli obblighi derivanti dal presente Accordo, ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti degli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte contraente.
Art.
10
Composizione delle controversie tra le Parti contraenti
Le controversie tra le Parti contraenti relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono regolate, per quanto possibile, per il tramite di consultazioni o negoziazione.
Se le due Parti contraenti non giungono a un’intesa entro sei mesi, la controversia è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale.
Detto tribunale arbitrale sarà costituito per ogni caso particolare come segue:
- ciascuna Parte contraente nomina un membro del tribunale. Questi due membri designano in seguito un cittadino di uno Stato terzo che, con l’accordo delle due Parti contraenti, è nominato presidente del tribunale;
- i suddetti membri e il presidente sono nominati rispettivamente nei tre e quattro mesi successivi alla data in cui una Parte contraente ha informato l’altra sulla propria intenzione di sottoporre la controversia a un tribunale arbitrale.
Se non si è proceduto alle nomine necessarie entro i termini stabiliti nel paragrafo (3) del presente articolo, l’una o l’altra Parte contraente, in assenza di un altro accordo, può invitare il Presidente della Corte internazionale di giustizia a effettuare le nomine necessarie. Se il Presidente è cittadino di una o dell’altra Parte contraente o per altre ragioni è impedito di adempiere il suo mandato, le nomine necessarie sono fatte dal Vicepresidente e, qualora quest’ultimo vi sia impedito o sia cittadino di una Parte contraente, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente.
- Il tribunale arbitrale prende le decisioni alla maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono vincolanti per le Parti contraenti.
- A meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti, ogni Parte contraente si assume le spese del proprio membro del tribunale e della sua rappresentanza nella procedura d’arbitrato; le spese del presidente e le spese rimanenti sono ripartite ugualmente tra le Parti contraenti.
- Ad eccezione delle disposizioni delle lettere (a) e (b) del presente paragrafo, il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme di procedura.
Art.
11
Regolamento delle controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente
All’adesione di entrambe le Parti contraenti alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati , ciascuna di esse acconsente a sottoporre qualsiasi controversia relativa a un investimento effettuato da un investitore dell’altra Parte contraente per la conciliazione o l’arbitrato, su richiesta di questo investitore, conformemente alle disposizioni della Convenzione surriferita.
Art.
12
Entrata in vigore, durata e estinzione
Il presente Accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’adempimento delle formalità costituzionali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali. Esso rimane in vigore per un periodo di dieci anni. Dopo detto termine, resta in vigore per una durata indeterminata a meno che una Parte contraente non lo denunci all’altra per scritto con preavviso di dodici mesi, considerato che detta notificazione può avvenire in qualsiasi momento dopo l’espirazione del nono anno.
Le disposizioni di cui sopra si applicano ancora per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti contemplati dal presente Accordo ed effettuati prima della denuncia.
Fatto a Bangkok, il 17 novembre 1997, in due originali in lingua inglese.
Protocollo
Firmando l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Thailandia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti, i sottoscritti plenipotenziari hanno altresì convenuto le disposizioni seguenti, da considerare come parte integrante dell’Accordo surriferito.
(1) Per quanto concerne gli investitori nel senso dell’articolo 1 paragrafo (1) lettera (c), una Parte contraente può limitare l’applicazione del presente Accordo agli investimenti effettuati da investitori dell’altra Parte contraente in relazione con attività economiche contemplate dall’Accordo generale sugli scambi di servizi . Su domanda dell’una o dell’altra Parte contraente, tale questione sarà rivista cinque anni dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.
(2) Per quanto concerne l’articolo 2 paragrafo (2), si è concordi che gli investimenti esteri sul territorio del Regno di Thailandia necessitano attualmente di un’autorizzazione speciale scritta dell’autorità competente perché gli investitori possano fare valere un accordo di protezione degli investimenti. Suscettibile di dipendere da determinate condizioni, l’autorizzazione può essere chiesta in qualsiasi momento dagli investitori svizzeri per ogni investimento effettuato prima o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.
(3) Per quanto concerne l’articolo 4, va da sé che i privilegi accordati dalla legislazione thailandese agli investitori con il beneficio dello statuto di «promoted person» sono considerati come compatibili con i principi del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita, fermo restando che detti privilegi si fondano su considerazioni di politica economica e non sulla nazionalità dell’investitore.
In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale effetto dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Bangkok, il 17 novembre 1997, in due originali in lingua inglese.