Ai fini del presente Accordo:
Il termine «investimento» comprende ogni tipo di averi avente le caratteristiche di un investimento, quali l’impegno di capitali o di altre risorse, la durata dell’investimento, il conseguimento di un guadagno o di un profitto o l’assunzione di rischi, e che possono prendere le seguenti forme, nella fattispecie:
- la proprietà di beni mobili e immobili, nonché qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari e usufrutti;
- le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società;
- i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione di valore economico, ad eccezione dei crediti monetari derivanti esclusivamente da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi;
- i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenienza), il know-how e la clientela;
- le concessioni, comprese le concessioni di prospezione, di estrazione o sfruttamento di risorse naturali, nonché altri diritti simili conferiti per legge, per contratto o per decisione dell’autorità, conformemente alla legge.
- i diritti derivanti da contratti chiavi in mano, da contratti di produzione o di ripartizione dei redditi e altri contratti simili.
Il termine «investitore» designa:
- per quanto concerne:i.la Confederazione Svizzera: le persone fisiche che, secondo la legislazione svizzera, hanno la cittadinanza della medesima o hanno lo statuto di dimorante permanente, purché, in quest’ultimo caso, non abbiano contemporaneamente la nazionalità dell’altra Parte contraente;ii.la Repubblica Tunisina: le persone fisiche che, secondo la legislazione tunisina, hanno la cittadinanza della medesima.
- Se una persona fisica ha la nazionalità di entrambe le Parti contraenti, quest’ultima è considerata cittadina della Parte contraente nei confronti della quale la nazionalità è dominante ed effettiva.
- per quanto concerne entrambe le Parti contraenti:i.le persone giuridiche costituite o organizzate altrimenti in conformità alla legislazione di detta Parte contraente, che hanno sede e svolgono attività economiche reali sul territorio di questa stessa Parte contraente; oppureii.le persone giuridiche effettivamente controllate da persone fisiche o da persone giuridiche, così come sono definite nelle lettere a e b (i) del presente paragrafo.
Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e include in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e le remunerazioni.
Il termine «territorio» designa il territorio di ciascuna Parte contraente come definito dalla legislazione della Parte contraente in questione, in conformità con il diritto internazionale.