Lexipedia

131.228

Costituzione
del Cantone di Turgovia

Traduzione1

del 16 marzo 1987 (Stato 17 settembre 2020)2

I. Statuto del Cantone

Art. 1 Rapporti con la Confederazione e con gli altri Cantoni

Il Cantone di Turgovia è un Cantone sovrano della Confederazione Svizzera.

Esso sostiene la Confederazione nell’adempimento dei suoi compiti.

Persegue la collaborazione con altri Cantoni e con le regioni estere vicine.

II. Principi legalitari

A. Fondamenti

Art. 2 Esigenze poste all’operato statale

Chiunque assuma compiti statali è tenuto a rispettare i principi legalitari della presente Costituzione.

Qualsiasi attività statale deve avere una base legale, essere nell’interesse pubblico e proporzionata.

Art. 3 Uguaglianza giuridica

L’uguaglianza dinanzi alla legge è garantita.

Art. 4 Retroattività

Gli atti normativi retroattivi non devono comportare oneri supplementari per il singolo.

B. Diritti fondamentali

Art. 5 Dignità umana

Lo Stato rispetta e tutela la dignità e la libertà del singolo.

Art. 6 Diritti di libertà

I diritti di libertà sono garantiti, in particolare:

  1. la libertà personale;
  2. la libertà e la protezione della sfera privata e segreta;
  3. la libertà di credo e di coscienza;
  4. la libertà d’informazione, di opinione e di stampa;
  5. la libertà di associazione e di riunione;
  6. la libertà dell’insegnamento e della ricerca scientifici nonché dell’attività artistica;
  7. la libera scelta della professione e il libero esercizio di un’attività economica;
  8. la libertà di domicilio.
Art. 7 Garanzia della proprietà

La proprietà è garantita.

In caso di espropriazione o di equivalente restrizione della proprietà è dovuta piena indennità.

Art. 8 Limiti

Le limitazioni dei diritti fondamentali richiedono una base legale e devono essere giustificate da un interesse pubblico preponderante.

I diritti fondamentali delle persone legate al Cantone da uno speciale rapporto di dipendenza possono inoltre essere limitati soltanto per quanto lo esiga lo scopo particolare di tale rapporto.

Art. 9 Effetto orizzontale

I diritti fondamentali sono validi anche, per analogia, nei rapporti tra privati.

C. Controllo del potere statale

Art. 10 Divisione dei poteri

L’organizzazione dello Stato e l’esercizio del potere statale poggiano sul principio della divisione dei poteri.

Art. 11 Pubblicità

Gli atti normativi devono essere pubblicati.

Le autorità informano sulla loro attività.

Il Cantone, i Comuni politici e i Comuni scolastici consentono di prendere visione degli atti ufficiali, sempre che interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano. 3

La legge ne disciplina le modalità, in particolare la procedura applicabile. 4

Art. 12 Diritto di petizione

Ognuno può rivolgere richieste o reclami alle autorità. Le autorità sono tenute a rispondere.

Art. 13 Tutela giurisdizionale

Ognuno può esigere che i suoi diritti vengano tutelati.

Art. 14 Garanzie procedurali

Nei procedimenti dinanzi alle autorità ognuno ha il diritto d’essere sentito e il diritto alla protezione della buona fede.

Ognuno ha il diritto di prendere visione degli atti che lo concernono, per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

Art. 15 Segreto d’ufficio

Nei rapporti con i privati e nel trattamento di dati personali, le autorità sono vincolate al segreto d’ufficio, nei limiti fissati dalla legge.

Art. 16 Responsabilità

Lo Stato risponde conformemente alla legge del danno causato dai suoi organi.

III. Popolo e poteri dello Stato

Art. 17 Principio

Qualsivoglia potere dello Stato emana dal Popolo.

Art. 18 Diritto di voto e eleggibilità

Ogni cittadino svizzero residente nel Cantone ha diritto di voto se ha compiuto i 18 anni e non è interdetto per infermità o debolezza mentali. 5 La legge disciplina l’esercizio del diritto di voto.

Chi ha diritto di voto è eleggibile a membro di un’autorità. La legge può prevedere condizioni tecniche di eleggibilità.

Art. 19 Partecipazione degli stranieri

Gli stranieri possono partecipare agli affari comunali a titolo consultivo, conformemente alla legge.

Art. 20 Elezioni popolari

Il Popolo elegge:

  1. i membri del Gran Consiglio;
  2. i membri del Consiglio di Stato;
  3. i deputati al Consiglio degli Stati;
  4. i presidenti, i membri e i membri supplenti dei tribunali distrettuali;
  5. 6
  6. 7 i giudici di pace.

La legge può prevedere altre elezioni popolari.

Il circondario elettorale è:

  1. il Distretto per i membri del Gran Consiglio;
  2. il Cantone per i membri del Consiglio di Stato e i deputati al Consiglio degli Stati;
  3. la circoscrizione amministrativa o giudiziaria negli altri casi.

Il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema proporzionale. Tutte le altre elezioni si svolgono secondo il sistema maggioritario.

Art. 21 Principio maggioritario

Nelle votazioni popolari, decide la maggioranza dei voti.

Art. 22 Votazione popolare in materia legislativa

Le leggi nonché i decreti del Gran Consiglio sui trattati internazionali e intercantonali sono sottoposti al voto del Popolo se 30 membri del Gran Consiglio si esprimono in tal senso o se 2000 aventi diritto di voto lo chiedono nei tre mesi dopo la pubblicazione.

Art. 23 Votazione popolare in materia finanziaria

I decreti del Gran Consiglio che prevedano nuove spese uniche di oltre 3 000 000 di franchi o nuove spese annue ricorrenti di oltre 600 000 franchi sono sottoposti al voto del Popolo.

I decreti del Gran Consiglio che prevedano nuove spese uniche di oltre 1 000 000 di franchi o nuove spese annue ricorrenti di oltre 200 000 franchi sono sottoposti al voto del Popolo se 2000 aventi diritto di voto lo chiedono nei tre mesi dopo la pubblicazione.

I decreti concernenti spese predeterminate che, quanto a destinazione e importanza, siano obbligatoriamente previste dal diritto federale o dalla legge non sottostanno al voto del Popolo.

Art. 24 Votazione popolare concernente altre decisioni

La legge può sottoporre a referendum facoltativo altre decisioni del Gran Consiglio.

Il Gran Consiglio può, di moto proprio, sottoporre una sua decisione al voto del Popolo.

Art. 25 Revoca

20 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revoca del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato.

Il termine per la raccolta delle firme è di tre mesi. La domanda dev’essere sottoposta al voto del Popolo entro un nuovo termine di tre mesi.

Se il Popolo decide la revoca, si procede a nuove elezioni nei tre mesi successivi.

Art. 26 Iniziativa popolare

4000 aventi diritto di voto possono chiedere l’emanazione, la modifica o l’abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge.

Il termine per la raccolta delle firme è di sei mesi.

L’iniziativa può rivestire la forma di proposta generica o di progetto elaborato.

Un’iniziativa popolare può essere ritirata fintanto che non sia fissata la data della votazione. Ogni iniziativa popolare dev’essere provvista di una clausola di ritiro.

Art. 27 Procedura in caso di iniziative popolari

Il Consiglio di Stato accerta la riuscita formale dell’iniziativa popolare.

Il Gran Consiglio si pronuncia sulla validità dell’iniziativa.

Il Gran Consiglio decide altresì se intende dare seguito all’iniziativa. Se la respinge, l’iniziativa dev’essere sottoposta al voto del Popolo.

Se il Gran Consiglio contrappone un controprogetto all’iniziativa, gli aventi diritto di voto possono approvarli entrambi. Nella domanda risolutiva possono indicare a quale dei due danno la preferenza nel caso in cui entrambi risultino accettati. 8

9

Art. 28 Diritto di proposta nei confronti della Confederazione

Il diritto di proposta del Cantone nei confronti dell’Assemblea federale può essere esercitato mediante iniziativa popolare.

IV. Autorità

A. Principi organizzativi

Art. 29 Incompatibilità

Nessuno può far parte dell’autorità di vigilanza cui è direttamente subordinato.

I membri del Consiglio di Stato, il cancelliere dello Stato, i membri e i membri supplenti del Tribunale d’appello, del Tribunale amministrativo, del Tribunale dei provvedimenti coercitivi e delle commissioni di ricorso, nonché i collaboratori dei tribunali distrettuali, dei tribunali e delle amministrazioni del Cantone e dei suoi istituti di diritto pubblico che non sono eletti dal Popolo non possono far parte del Gran Consiglio. 10

I membri e i membri supplenti di un tribunale o di un’autorità comunale non possono far parte del Consiglio di Stato.

Ulteriori incompatibilità sono disciplinate dalla legge.

Art. 3011 Esclusione per parentela o affinità

Non possono far parte simultaneamente della stessa autorità:

  1. i coniugi;
  2. i genitori e i figli o i coniugi di questi ultimi;
  3. i fratelli e le sorelle e i loro coniugi.

Sono assimilati ai coniugi i partner registrati o conviventi di fatto.

L’esclusione per parentela o affinità non si applica al Gran Consiglio e ai Parlamenti comunali.

Ulteriori eccezioni all’esclusione per parentela o affinità sono disciplinate dalla legge.

Art. 31 Astensione obbligatoria

I membri delle autorità sono tenuti ad astenersi nelle questioni in cui hanno un interesse diretto o un interesse indiretto considerevole.

Art. 3212 Periodo amministrativo

Il periodo amministrativo per persone e membri delle autorità eletti dal Popolo o dal Gran Consiglio o per i quali la legge prevede un’elezione limitata a un periodo siffatto è di quattro anni.

Art. 33 Capitale, luogo delle sedute, sede

La capitale del Cantone è Frauenfeld.

Il Gran Consiglio si riunisce d’estate a Frauenfeld e d’inverno a Weinfelden.

La sede del Consiglio di Stato è a Frauenfeld.

La sede dei tribunali cantonali è determinata dalla legge.

B. Gran Consiglio

Art. 34 Membri, statuto

Il Gran Consiglio si compone di 130 membri.

Esso si dà un regolamento interno.

I membri del Gran Consiglio esercitano il loro mandato liberamente. Non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto da loro dichiarato nel plenum o nelle commissioni.

Art. 35 Pubblicità

I dibattiti del Gran Consiglio sono pubblici.

Art. 36 Attività normativa

Il Gran Consiglio emana sotto forma di legge tutte le norme di diritto fondamentali e importanti, segnatamente per quanto concerne i diritti e gli obblighi del singolo, l’organizzazione del Cantone e dei suoi enti e istituti, nonché la procedura dinanzi alle autorità. Le leggi sono oggetto di duplice lettura.

II Gran Consiglio decide in materia di trattati internazionali e intercantonali, sempre che non ne sia competente il Consiglio di Stato. I trattati internazionali e intercantonali hanno efficacia di legge.

Il Gran Consiglio può emanare ordinanze laddove la Costituzione gliene conferisca la facoltà.

Art. 37 Vigilanza

Il Gran Consiglio esercita la vigilanza suprema nel Cantone.

Esso approva annualmente i rendiconti del Consiglio di Stato e dei tribunali cantonali, nonché i rapporti di gestione degli istituti cantonali indipendenti.

Art. 38 Elezioni

Il Gran Consiglio elegge il presidente e il vicepresidente del Consiglio di Stato per un anno. Il presidente uscente non è immediatamente rieleggibile.

Il Gran Consiglio elegge altresì il cancelliere dello Stato, i presidenti, i membri e i membri supplenti dei tribunali cantonali e il procuratore generale. 13

Art. 39 Attribuzioni finanziarie

Il Gran Consiglio delibera il bilancio di previsione e il conto di Stato. Determina l’aliquota fiscale.

Esso decide circa l’assunzione di nuovi prestiti.

Decide in materia di nuove spese, fermi restando i diritti del Popolo, nonché in materia di acquisto o alienazione di diritti reali su fondi, sempre che non ne sia competente il Consiglio di Stato.

Art. 40 Altre attribuzioni

Fermi restando i diritti del Popolo, il Gran Consiglio esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale 14 conferisce ai Cantoni.

Esso esprime il proprio parere sulle pianificazioni fondamentali del Cantone, sempre che la legge non ne preveda l’approvazione. In tal ambito, può conferire mandati al Consiglio di Stato.

Stabilisce le rimunerazioni, le rendite e le pensioni.

Stabilisce altresì gli emolumenti cantonali e quelli degli istituti cantonali, sempre che la legge non ne dichiari competenti il Consiglio di Stato o gli organi dell’istituto interessato.

Conferisce la cittadinanza cantonale.

Esercita il diritto di grazia.

La legge può conferirgli ulteriori attribuzioni.

C. Consiglio di Stato

Art. 41 Membri, collegialità

Il Consiglio di Stato si compone di cinque membri.

Esso agisce come autorità collegiale. Le sue decisioni richiedono la maggioranza di almeno tre dei suoi membri.

Solo uno dei membri del Consiglio di Stato può essere simultaneamente membro dell’Assemblea federale.

Art. 42 Rapporti con il Gran Consiglio

I membri del Consiglio di Stato partecipano con voto consultivo alle sedute del Gran Consiglio.

Il Consiglio di Stato può fare proposte.

Esso sottopone al Gran Consiglio, su mandato di quest’ultimo o di moto proprio, disegni di atti normativi o di decisioni.

I membri del Consiglio di Stato non possono essere chiamati a rispondere in giudizio per quanto da loro dichiarato in Gran Consiglio o nelle sue commissioni.

Art. 43 Attività normativa

Il Consiglio di Stato emana le ordinanze necessarie all’esecuzione delle leggi della Confederazione e del Cantone o che per legge ha facoltà di emanare.

Esso conclude con la Confederazione, con i Cantoni o con gli Stati esteri gli accordi necessari all’esecuzione delle leggi o che per legge ha facoltà di concludere.

Il contenuto e l’estensione della facoltà conferita al Consiglio di Stato devono essere determinati dalla legge.

Art. 44 Stato di necessità

In caso di estremo bisogno o di grave turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblici, il Consiglio di Stato può derogare alla Costituzione e alla legge. Deve renderne conto senza indugio al Gran Consiglio.

Le misure disposte in stato di necessità permangono valide se il Gran Consiglio le approva. Decadono al più tardi un anno dopo.

Art. 45 Attribuzioni finanziarie

Il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio il bilancio di previsione e tiene il conto di Stato. Amministra le finanze dello Stato.

Esso decide circa l’assunzione di crediti o prestiti e circa l’acquisto o l’alienazione di diritti reali su fondi sino a 500 000 franchi.

Decide altresì in materia di nuove spese uniche sino a 100 000 franchi e di nuove spese annue ricorrenti sino a 20 000 franchi.

Art. 46 Rappresentanza, direzione, vigilanza

Il Consiglio di Stato rappresenta il Cantone e dirige l’amministrazione. Provvede ad assicurare, nei limiti fissati dalla legge, un’organizzazione efficace ed economica nonché una procedura semplice.

Esso vigila sui Comuni e sugli altri titolari di compiti statali, sempre che la legge non preveda altri organi di vigilanza.

Nel pronunciare sui ricorsi amministrativi, esamina anche se gli atti normativi applicati nel caso di specie siano conformi alla Costituzione e alla legge.

Art. 47 Struttura dell’amministrazione

L’amministrazione comprende cinque dipartimenti e la Cancelleria dello Stato.

Ogni membro del Consiglio di Stato dirige un dipartimento.

Il cancelliere dello Stato dirige la Cancelleria. Questa è a disposizione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

La legge può affidare compiti speciali a istituti o enti di diritto pubblico indipendenti o a privati.

Art. 48 Delega dell’esecuzione

Per quanto la legge non disciplini espressamente la competenza esecutiva, il Consiglio di Stato può delegare certi affari, per disbrigo autonomo, ai dipartimenti, alla Cancelleria dello Stato o a servizi amministrativi subordinati.

La subdelega non è ammessa.

Art. 4915 Personale

Il Consiglio di Stato disciplina i rapporti di servizio del personale dello Stato e del corpo docente, per quanto la presente Costituzione non preveda altrimenti.

Art. 50 Commissioni

Mediante legge, ordinanza o decisione del Consiglio di Stato possono essere istituite commissioni incaricate di prestare consulenza al Consiglio di Stato o a singoli dipartimenti in questioni particolari.

Tali commissioni non hanno competenze decisionali.

I loro membri possono essere designati per un periodo amministrativo o per un tempo limitato o illimitato. 16

D. Autorità giudiziarie

Art. 51 Indipendenza

Le autorità giudiziarie sottostanno al solo diritto e sono indipendenti nei loro giudizi.

La legge disciplina l’organizzazione e la procedura. Determina le attribuzioni dei tribunali in materia di nomine e assunzioni nonché in materia normativa. 17

Art. 52 Giurisdizione civile

La giustizia civile è amministrata da:

  1. 18 il Tribunale d’appello;
  2. 19 i tribunali distrettuali;
  3. i giudici di pace.

La legge può prevedere tribunali speciali. 20

Art. 5321 Giurisdizione penale

Hanno attribuzioni giudiziarie nell’ambito del diritto processuale penale:

  1. 1. il Tribunale d’appello;
  2. 2. i tribunali distrettuali;
  3. 3. il Tribunale dei provvedimenti coercitivi;
  4. 4. la Procura generale e i Pubblici ministeri;
  5. 5. la Procura dei minorenni.

L’azione penale è esercitata da:

  1. la polizia;
  2. la Procura generale e i Pubblici ministeri;
  3. la Procura dei minorenni.
Art. 54 Giurisdizione amministrativa

Il Tribunale amministrativo amministra la giustizia amministrativa in ultima istanza nelle cause per cui la legge non preveda la competenza definitiva del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, di uno dei suoi dipartimenti o di un’altra autorità.

Art. 55 Vigilanza

Il Tribunale d’appello esercita la vigilanza sulla giurisdizione civile e su quella penale; il Tribunale amministrativo, sulla giurisdizione amministrativa fuori dell’amministrazione.

22

V. Territorio cantonale

A. Distretti

Art. 5623 Suddivisione del Cantone

Il territorio cantonale è suddiviso in cinque Distretti. La legge determina l’estensione dei Distretti e i compiti delle autorità.

B. Comuni

Art. 57 Statuto, tipi, compiti

I Comuni sono enti di diritto pubblico autonomi.

I Comuni politici assumono i compiti locali per cui la legge non dichiari competenti altri enti collettivi. Essi sono depositari del diritto di cittadinanza.

I Comuni scolastici adempiono i compiti nel settore della pubblica educazione e della formazione. La legge ne disciplina lo statuto, l’organizzazione e il territorio operativo.

I Comuni patriziali amministrano i beni patriziali.

Art. 58 Esistenza, territorio

L’esistenza dei Comuni politici è garantita nei limiti fissati dalla presente Costituzione.

Le modifiche dell’effettivo dei Comuni politici richiedono l’assenso dei Comuni coinvolti e l’approvazione del Gran Consiglio.

Le modifiche del territorio dei Comuni politici richiedono l’assenso dei Comuni coinvolti e l’approvazione del Consiglio di Stato.

Il Gran Consiglio può, per pertinenti motivi, decidere modifiche dell’effettivo o del territorio dei Comuni politici se almeno la metà dei Comuni coinvolti vi acconsente.

Art. 59 Autonomia comunale

I Comuni politici determinano liberamente la propria organizzazione nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legge.

Il regolamento comunale sottostà al voto del Popolo e richiede l’approvazione del Consiglio di Stato.

I Comuni designano le proprie autorità, disciplinano i rapporti di servizio del proprio personale, amministrano le proprie finanze e, nel proprio settore di competenza, adempiono i compiti in modo indipendente. 24

Art. 60 Collaborazione

Il Cantone promuove la collaborazione tra i Comuni.

Art. 61 Consorzi

I Comuni e altri enti di diritto pubblico possono costituire consorzi per adempiere determinati compiti.

Il Gran Consiglio può, per pertinenti motivi, obbligare i Comuni a costituire consorzi o ad aderirvi.

La legge determina il contenuto obbligatorio dello statuto consortile. Garantisce agli aventi diritto di voto sufficienti diritti di partecipazione. Lo statuto consortile richiede l’approvazione del Consiglio di Stato.

VI. Compiti dello Stato

A. Principi

Art. 62 Scopo dello Stato

Lo Stato protegge la libertà e promuove il benessere del Popolo, della famiglia e del singolo.

Art. 63 Competenza

Il Cantone è tenuto ad assumere soltanto i compiti assegnatigli dal diritto federale o dalla presente Costituzione.

Laddove la Costituzione assegni un compito al Cantone e ai Comuni, la responsabilità incombe anzitutto ai Comuni per quanto la legge non disponga altrimenti.

B. Compiti

1. Ordine pubblico

Art. 64 Garanzia

Il Cantone e i Comuni garantiscono l’ordine e la sicurezza pubblici.

2. Sicurezza sociale e sanità

Art. 65 Sicurezza sociale

Il Cantone e i Comuni promuovono la sicurezza sociale. Possono gestire istituti di previdenza, di assistenza o di post-assistenza.

Art. 66 Aiuto umanitario

Il Cantone e i Comuni possono fornire prestazioni di aiuto umanitario dentro e fuori Cantone.

Art. 67 Lavoro, pace sociale

Il Cantone prende provvedimenti per prevenire la disoccupazione e provvede ad attenuarne le conseguenze.

Esso assicura l’orientamento professionale e il collocamento. Promuove la formazione professionale continua e accorda sostegno alla riqualificazione professionale.

Può mediare tra le parti sociali.

Art. 68 Sanità

Il Cantone e i Comuni promuovono la salute della popolazione.

Promuovono la pratica dello sport.

Il Cantone vigila sul settore sanitario e lo coordina. Provvede affinché vi sia un’assistenza medica sufficiente.

Art. 69 Ospedali, case di cura, riabilitazione

Il Cantone e i Comuni gestiscono o promuovono istituti di cura per ammalati, anziani o invalidi. Promuovono la reintegrazione.

3. Formazione e cultura

Art. 70 Pubblica educazione

Il Cantone e i Comuni scolastici assistono i genitori nella formazione e nell’educazione dei figli.

La scuola di base è obbligatoria.

Il Cantone vigila sull’intero settore della pubblica educazione.

Art. 71 Scuole

Il Cantone e i Comuni scolastici gestiscono:

  1. le scuole materne;
  2. le scuole di base;
  3. le scuole professionali;
  4. le scuole secondarie superiori.

La frequentazione delle scuole pubbliche è gratuita per gli abitanti del Cantone.

Il Cantone può sostenere scuole private o case di educazione. Il principio e l’esistenza della scuola pubblica devono essere salvaguardati.

Art. 7225 Scuole universitarie, scuole specializzate

Il Cantone provvede a garantire l’accesso alle università, alle scuole universitarie professionali, alle altre scuole accademiche, alle scuole specializzate superiori e alle scuole specializzate.

Esso può gestire o sostenere tali scuole.

Art. 73 Borse di studio

Il Cantone accorda sussidi o prestiti di studio per il finanziamento della formazione.

Art. 74 Educazione degli adulti

Il Cantone e i Comuni promuovono l’educazione degli adulti.

Art. 75 Promozione della cultura

Il Cantone e i Comuni promuovono la creazione culturale.

Essi promuovono la conservazione dei beni culturali e possono gestire istituzioni a fini culturali.

4. Ambiente, assetto territoriale e trasporti

Art. 76 Ambiente, protezione della natura e del paesaggio

Il Cantone e i Comuni proteggono l’essere umano e il suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti.

Essi s’impegnano nella conservazione dell'aspetto degli abitati e delle peculiarità del paesaggio.

Contrastano le misure che pregiudicano le condizioni e l’equilibrio naturali del paesaggio lacustre e fluviale del Lago di Costanza, del Lago Inferiore e del Reno.

Art. 7726 Assetto territoriale, costruzioni

Il Cantone e i Comuni disciplinano un’utilizzazione e un’edificazione appropriata e parsimoniosa del suolo.

Provvedono affinché il comprensorio non insediativo venga conservato.

Prendono provvedimenti per uno sviluppo centripeto degli insediamenti qualitativamente elevato e per rafforzare il rinnovamento degli insediamenti.

Possono prendere provvedimenti per promuovere la costruzione di abitazioni.

Art. 78 Cose pubbliche, corsi d’acqua, strade

Il Cantone e i Comuni disciplinano l’utilizzazione e lo sfruttamento delle cose pubbliche, la manutenzione e la correzione dei corsi d’acqua nonché il settore stradale.

Art. 79 Trasporti

Il Cantone e i Comuni provvedono affinché nel loro territorio vi sia una rete di vie di comunicazione sufficiente.

Essi promuovono i trasporti pubblici e possono gestire imprese di trasporto.

5. Economia

Art. 80 Promozione economica, polizia economica

Il Cantone e i Comuni promuovono un sano sviluppo dell’economia turgoviese.

Essi possono sottoporre l’esercizio delle attività economiche a norme di polizia per quanto l’ordine e la sicurezza pubblici lo richiedano.

Art. 81 Agricoltura e silvicoltura

Il Cantone prende provvedimenti per promuovere l’agricoltura e la silvicoltura.

Esso può gestire aziende proprie.

Art. 82 Acqua, energia, promozione dell’efficienza energetica27

Il Cantone e i Comuni provvedono all’approvvigionamento idrico ed energetico. Incentivano le misure volte a un’utilizzazione parsimoniosa dell’acqua e dell’energia.

Essi possono gestire centrali di erogazione o di produzione.

Essi [il Cantone e i Comuni] promuovono misure volte all’utilizzazione di energie rinnovabili rispettose dell’ambiente e creano incentivi per l’utilizzazione parsimoniosa ed efficiente dell’energia nel Cantone. 28

Art. 83 Banca cantonale, assicurazione degli edifici

Il Cantone dispone di una banca cantonale e di un istituto di assicurazione obbligatoria degli edifici.

6. Regalìe

Art. 84 Contenuto

Il Cantone dispone del diritto esclusivo di sfruttare economicamente:

  1. la caccia;
  2. la pesca;
  3. le miniere e il deposito di sostanze nel sottosuolo;
  4. l’energia geotermica;
  5. il commercio del sale.

Esso può concedere tale sfruttamento a terzi.

Rimangono salvi i diritti privati esistenti.

VII. Ordinamento finanziario

Art. 85 Sovranità fiscale

Il Cantone riscuote imposte per poter adempiere i suoi compiti.

I Comuni politici e i Comuni scolastici hanno il diritto di riscuotere imposte sotto forma di supplementi alle imposte principali.

Art. 86 Imposte principali

Oggetto delle imposte principali sono il reddito e la sostanza delle persone fisiche, nonché gli utili e il capitale delle persone giuridiche.

È determinante segnatamente la capacità economica dei contribuenti.

Art. 87 Imposte accessorie

La legge disciplina le altre imposte.

Art. 88 Ulteriori tributi

Il Cantone e i Comuni possono riscuotere ulteriori tributi per le prestazioni che forniscono direttamente al singolo.

Art. 89 Finanze

Il Cantone e i Comuni devono gestire le loro finanze in modo economo, economico e a medio termine equilibrato. La situazione economica dev’essere adeguatamente considerata.

Al bilancio di previsione e ai conti si applica il principio di pubblicità.

Art. 90 Perequazione finanziaria

Mediante la perequazione finanziaria il Cantone promuove l’efficienza dei Comuni e persegue un onere fiscale equilibrato.

VIII. Stato e Chiesa

Art. 91 Chiese nazionali

Le comunità religiose evangelica riformata e cattolica romana sono Chiese nazionali riconosciute quali enti ecclesiastici di diritto pubblico.

Art. 92 Organizzazione

Le Chiese nazionali sbrigano i loro affari interni in modo indipendente.

Esse disciplinano le questioni concernenti gli ambiti statuale e ecclesiale in un atto normativo che dev’essere conforme ai principi democratici e legalitari. Tale atto è sottoposto agli aventi diritto di voto in seno alla Chiesa nazionale e richiede l’approvazione del Gran Consiglio.

L’autorità suprema di ogni Chiesa nazionale è un parlamento. Esso emana lo Statuto ecclesiastico ed elegge gli organi esecutivi.

Art. 93 Parrocchie

Le Chiese nazionali si suddividono in parrocchie dotate di propria personalità giuridica.

Le parrocchie possono riscuotere imposte, sotto forma di supplementi alle imposte principali, per l’adempimento dei compiti di culto al loro interno, all’interno delle Chiese nazionali o all’interno della comunità religiosa, nei limiti fissati dalla legislazione confessionale.

IX. Revisione della Costituzione

Art. 94 Revisione parziale, revisione totale

La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, parzialmente o totalmente.

Una revisione parziale può concernere una sola disposizione o più disposizioni connesse tra loro.

Art. 95 Procedura

La revisione si svolge secondo la procedura legislativa.

Essa sottostà al voto del Popolo.

X. Disposizioni transitorie e finali

Art. 96 Ultrattività parziale del diritto anteriore

Il diritto emanato prima dell’entrata in vigore della presente Costituzione continua ad applicarsi per quanto non sia contrario alla Costituzione medesima.

Il diritto emanato da un’autorità non più competente secondo la presente Costituzione o secondo una procedura non più prevista rimane applicabile fintanto che non sia modificato nelle forme prescritte dalla presente Costituzione.

I compiti che al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione il Cantone già assume in virtù di una legge non richiedono una base costituzionale fintanto che non vengano ampliati.

Art. 97 Votazione popolare su progetti in corso

I testi normativi già adottati dal Gran Consiglio al momento dell’entrata in vigore della presente Costituzione sottostanno al voto del Popolo secondo il diritto anteriore.

Art. 98 Distretti, Comuni

I Consigli distrettuali sussistono sino alla fine del periodo amministrativo nel corso del quale la presente Costituzione entra in vigore. Sino all’emanazione della nuova regolamentazione legale, il Consiglio di Stato disciplina le competenze necessarie.

I Comuni politici devono essere costituiti entro dieci anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione. In seguito, la legge designa i Comuni politici la cui esistenza è garantita dalla presente Costituzione.

Le nuove regolamentazioni previste dai capoversi 1 e 2 devono essere attuate entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente Costituzione.

Art. 9929

Il mandato dei giudici di pace, dei funzionari degli uffici di esecuzione, dei prefetti distrettuali, dei viceprefetti, dei giudici istruttori, del procuratore dei minorenni, dei procuratori pubblici e dei membri e membri supplenti dei tribunali distrettuali, della Camera d’accusa e del Tribunale d’appello in funzione al momento dell’entrata in vigore della presente legge termina con l’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero, del Codice di diritto processuale penale svizzero e della legge federale di diritto processuale minorile.

Art. 99a30 Disposizioni transitorie al § 11 capoversi 3 e 4

Il § 11 capoverso 3 si applica agli atti ufficiali redatti o ricevuti da un’autorità dopo l’approvazione della presente disposizione costituzionale da parte del Popolo.

Se dopo l’approvazione del § 11 capoversi 3 e 4 la pertinente legislazione non entra in vigore entro tre anni, il Consiglio di Stato emana le disposizioni esecutive necessarie per mezzo di ordinanza.

Art. 100 Entrata in vigore

La presente Costituzione sostituisce la Costituzione del Cantone di Turgovia del 28 febbraio 1869.

Essa entra in vigore alla data fissata dal Consiglio di Stato, accettata che sia dal Popolo e ottenuto il conferimento della garanzia da parte dell’Assemblea federale.

Indice delle materie

I numeri indicano i § e parti di § della Costituzione

Abitazioni

  1. – provvedimenti per promuovere la costruzione di - 77

Amministrazione(i)

  1. – direzione dell’ 46
  2. – incompatibilità dei collaboratori delle 29
  3. – struttura dell’ 47
  4. – vigilanza sulla giurisdizione amministrativa fuori dell’ 55

Associazione

  1. – libertà di 6

Autorità 29ss

  1. – astensione obbligatoria 31
  2. – attività normativa 36
  3. – autonomia comunale 59
  4. – collegialità del Consiglio di Stato 41
  5. – compiti delle 56
  6. – diritto [tab]– alla protezione della buona fede 14[tab]– d’essere sentito 14[tab]– di petizione 12[tab]– voto ed eleggibilità 18
  7. – disposizioni [tab]– finali 96[tab]– transitorie 96
  8. – eleggibilità 18
  9. – esclusione per [tab]– affinità 30[tab]– parentela 30
  10. – giudiziarie 51ss [tab]– giurisdizione amministrativa 54[tab]– indipendenza delle 51
  11. – incompatibilità 29
  12. – informazione sulla 11
  13. – periodo amministrativo per [tab]– persone elette dal– Gran Consiglio 32– Popolo 32[tab]– membri delle autorità elette dal– Gran Consiglio 32– Popolo 32
  14. – segreto d’ufficio 15
  15. – suprema delle Chiesa 92

Banca cantonale 83

Bilancio

  1. – attribuzioni finanziarie del Consiglio di Stato 45
  2. – delibera del Gran Consiglio sul 39
  3. – il Consiglio di Stato sottopone al Gran Consiglio il 45
  4. – pubblicità del bilancio di previsione 89

Cantone

  1. – agricoltura 81
  2. – aiuto umanitario 66
  3. – approvvigionamento [tab]– energetico 82[tab]– idrico 82
  4. – banca cantonale 83
  5. – borse di studio 73
  6. – case di educazione 71
  7. – collaborazione tra i Comuni 60
  8. – compiti del 63
  9. – corsi d’acqua 78
  10. – cose pubbliche 78
  11. – cultura 75
  12. – educazione 70 [tab]– degli adulti 74
  13. – finanze 89 [tab]– gestione delle 89
  14. – formazione 70
  15. – frequentazione delle scuole pubbliche 71
  16. – garanzia [tab]– dell’ordine pubblico 64[tab]– della sicurezza pubblica 64
  17. – gestione di scuole [tab]– di base 71[tab]– materne 71[tab]– professionali 71[tab]– secondarie superiori 71
  18. – istituti di cura per [tab]– ammalati 69[tab]– anziani 69[tab]– invalidi 69
  19. – istituto di assicurazione obbligatoria degli edifici 83
  20. – lavoro 67
  21. – ordinanze necessarie all’esecuzione delle leggi del 43
  22. – pace sociale 67
  23. – perequazione finanziaria 90
  24. – pianificazioni fondamentali del 40
  25. – polizia economica 80
  26. – prevenzione della disoccupazione 67
  27. – promozione [tab]– della sicurezza sociale 65[tab]– economica 80
  28. – protezione dell’ [tab]– ambiente naturale 76[tab]– essere umano 76
  29. – pubblica educazione 70
  30. – pubblicità 11, 99a
  31. – rappresentazione del 46
  32. – regalìe [tab]– caccia 84[tab]– commercio del sale 84[tab]– energia geotermica 84[tab]– pesca 84[tab]– miniere e deposito di sostanze nel sottosuolo 84
  33. – reintegrazione 69
  34. – riscossione di ulteriori tributi 88
  35. – salute della popolazione 68
  36. – scuole [tab]– specializzate 72[tab]– universitarie 72
  37. – scuole private 71
  38. – settore sanitario [tab]– coordinazione del 68[tab]– vigila sul 68
  39. – silvicoltura 81
  40. – sovranità fiscale 85
  41. – strade 78
  42. – suddivisione del 56
  43. – suolo [tab]– edificazione del 77[tab]– utilizzazione 77
  44. – trasporti 79

Chiesa(e) 91ss

  1. – comunità religiose [tab]– cattolica romana 91[tab]– evangelica riformata 91
  2. – nazionali 91
  3. – organizzazione delle 92
  4. – parrocchie 93
  5. – riconoscimento di 91

Cittadinanza

  1. – conferimento della cittadinanza cantonale 40
  2. – diritto di 57

Commissione(i)

  1. – di ricorso 29
  2. – incaricate di prestare consulenza [tab]– a singoli dipartimenti in questioni particolari 50[tab]– al Consiglio di Stato in questioni particolari 50
  3. – incompatibilità 29
  4. – statuto dei membri del [tab]– Consiglio di Stato 42[tab]– Gran Consiglio 34

Compiti

  1. – assunzione di compiti statali 2
  2. – autonomia comunale 59
  3. – costituzione di Consorzi per adempiere determinati 61
  4. – dei comuni 57, 59
  5. – del Cantone 63ss [tab]– ambiente 76ss[tab]– assetto territoriale 76ss[tab]– cultura 70ss[tab]– economia 80s[tab]– formazione 70ss[tab]– ordine pubblico 64[tab]– regalìe 84ss[tab]– sanità 65ss[tab]– sicurezza sociale 65ss[tab]– trasporti 76ss
  6. – del comuni scolastici 57
  7. – delega di 47
  8. – delle autorità 56
  9. – dello Stato 62ss
  10. – riscossione da parte [tab]– del Cantone di imposte 85[tab]– delle parrocchie possono riscuotere imposte 93
  11. – sostegno del Cantone alla Confederazione nell’adempimento dei suoi 1
  12. – vigilanza sui titolari di compiti statali 46

Comprensorio

  1. – non insediativo, conservazione 77

Comune(i) 57ss

  1. – aiuto umanitario 66
  2. – ambiente 76
  3. – approvvigionamento [tab]– energetico 82[tab]– idrico 82
  4. – autonomia comunale 59
  5. – case di cura 69
  6. – chiese nazionali 91
  7. – collaborazione tra 60
  8. – compiti dei Comuni [tab]– patriziali 57[tab]– politici 57[tab]– scolastici 57
  9. – consorzi 61
  10. – corsi d’acqua 78
  11. – cose pubbliche 78
  12. – creazione culturale 75
  13. – diritto di riscuotere imposte 85
  14. – edificazione del suolo 77
  15. – educazione degli adulti 74
  16. – esclusione per [tab]– affinità ai Parlamenti comunali 30[tab]– parentela ai Parlamenti comunali 30
  17. – finanze 89
  18. – garantita dell’esistenza dei Comuni politici 58
  19. – garanzia [tab]– dell’ordine pubblico 64[tab]– della sicurezza pubblici 64
  20. – incompatibilità de [tab]– membri di– un tribunale 29– un’autorità comunale 29[tab]– membri supplenti– un tribunale 29– un’autorità comunale 29
  21. – modifiche [tab]– del territorio dei Comuni politici 58[tab]– dell’effettivo dei Comuni politici 58
  22. – ospedali 69
  23. – partecipazione degli stranieri agli affari del 19
  24. – perequazione finanziaria 90
  25. – politici 11, 57 - 59, 85, 98
  26. – polizia economica 80
  27. – promozione economica 80
  28. – protezione [tab]– della natura 76[tab]– del paesaggio 76
  29. – pubblica educazione 70
  30. – pubblicità 11, 99a
  31. – responsabilità 63
  32. – riabilitazione 69
  33. – riscossione di ulteriori tributi 88
  34. – sanità 68
  35. – scolastici 11, 57, 70, 85
  36. – scuole [tab]– di base 71[tab]– materne 71[tab]– professionali 71[tab]– secondarie superiori 71
  37. – sicurezza sociale 65
  38. – sovranità fiscale 85
  39. – statuto dei 57
  40. – strade 78
  41. – tipi di 57 [tab]– patriziali 57[tab]– politici 57[tab]– scolastici 57
  42. – trasporti 79
  43. – utilizzazione del suolo 77
  44. – vie di comunicazione 79
  45. – vigilanza del Consiglio di Stato sui 46

Comunità religiose

  1. – Chiese nazionali riconosciute 91
  2. – comunità religiose [tab]– cattolica romana 91[tab]– evangelica riformata 91

Confederazione

  1. – attività normativa del Consiglio di Stato 43
  2. – diritto di proposta nei confronti della 28
  3. – ordinanze necessarie all’esecuzione delle leggi della 43
  4. – rapporti con la 1
  5. – sostegno della Confederazione nell’adempimento dei suoi compiti 1
  6. – Turgovia è un Cantone sovrano della 1

Consiglio degli Stati

  1. – circondario elettorale per l’elezione dei deputati al
  2. – elezione dei deputati al 20

Consiglio di Stato 41ss

  1. – approvazione annualmente dei rendiconti del 37
  2. – attività normativa del 43
  3. – attribuzioni finanziarie del 45
  4. – cancelleria 47
  5. – circondario elettorale per l’elezione dei membri del 20
  6. – collegialità del 41
  7. – delega dell’esecuzione 48
  8. – dipartimento 47
  9. – direzione dell’amministrazione 46
  10. – elezione [tab]– del– presidente del 38– vicepresidente del 38[tab]– popolare dei membri del 20
  11. – giurisdizione amministrativa 54
  12. – incompatibilità per i membri del Consiglio di Stato 29
  13. – istituzione di commissioni incaricate di prestare consulenza in questioni particolari 50
  14. – membri del 41
  15. – modifiche del territorio dei Comuni politici 58
  16. – procedura in caso di iniziative popolari 27
  17. – rapporti [tab]– del Consiglio di Stato, con il Gran Consiglio 42[tab]– di servizio del personale dello Stato 49
  18. – rappresentazione del Cantone 46
  19. – regolamento comunale 59
  20. – revoca del 25
  21. – sede del 33
  22. – stato di necessità 44
  23. – statuto consortile 61
  24. – struttura dell’amministrazione 47
  25. – trattati [tab]– intercantonali 36[tab]– internazionali 36

Consorzio

  1. – costituzione di 61
  2. – obbligo di partecipazione a 61

Costituzione

  1. – attività normativa 36
  2. – autonomia comunale 59
  3. – cantonale 2, 36, 44, 46, 49, 58, 59, 63, 94
  4. – compiti del Cantone 63
  5. – diritti di partecipazione 40
  6. – esigenze poste all’operato statale 2
  7. – federale 40
  8. – garanzia dell’esistenza dei Comuni politici 58
  9. – rapporti di servizio del [tab]– corpo docente 49[tab]– personale dello Stato 49
  10. – revisione della
  11. – ricorsi amministrativi 46
  12. – stato di necessità 44

Dignità umana

  1. – rispetto della 5
  2. – tutela della 5

Diritto(i)

  1. – attività normativa del Gran Consiglio 36
  2. – attribuzioni finanziarie 39 [tab]– del Consiglio di Stato 45
  3. – Chiese nazionali 91
  4. – competenza del Cantone 63
  5. – comuni [tab]– compiti di 57[tab]– Statuto dei 57[tab]– tipi di 57
  6. – costituzione di consorzi 61
  7. – depositari del diritto di cittadinanza 57
  8. – di [tab]– grazia 40[tab]– petizione 12[tab]– proposta nei confronti della Confederazione 28[tab]– voto 18
  9. – di libertà [tab]– libero esercizio di un’attività economica 6[tab]– libertà d’informazione 6[tab]– libertà dell’attività artistica 6[tab]– libertà dell’insegnamento 6[tab]– libertà della ricerca scientifici 6[tab]– libertà della sfera– privata 6– segreta 6[tab]– libertà di associazione 6[tab]– libertà di coscienza 6[tab]– libertà di credo 6[tab]– libertà di domicilio 6[tab]– libertà di opinione 6[tab]– libertà di riunione 6[tab]– libertà di scelta della professione 6[tab]– libertà di stampa 6[tab]– libertà personale 6[tab]– protezione– privata 6– segreta 6
  10. – di partecipazione 40
  11. – effetto orizzontale dei diritti fondamentali 9
  12. – eleggibilità 18
  13. – esclusivo del Cantone di sfruttare economicamente [tab]– caccia 84 – commercio del sale 84[tab]– deposito di sostanze nel sottosuolo 84[tab]– energia geotermica 84[tab]– miniere 84[tab]– pesca 84
  14. – fondamentali 5ss
  15. – garanzie procedurali 14 [tab]– alla protezione della buona fede 14[tab]– d’essere sentito 14[tab]– di prendere visione degli atti 14
  16. – Giurisdizione penale 53
  17. – incompatibilità 29
  18. – indipendenza delle autorità giudiziarie 51
  19. – iniziativa popolare 26
  20. – limitazioni dei diritti fondamentali 8
  21. – organizzazione delle Chiese nazionali 92
  22. – procedura in caso di iniziative popolari 27
  23. – richiesta di revoca 25
  24. – sovranità fiscale 85
  25. – struttura dell’amministrazione 47
  26. – tutela giurisdizionale dei 13
  27. – votazione popolare in materia legislativa 22

Disposizioni transitorie 96ss

Divisione dei poteri

  1. – principio della 10

Eleggibilità 18

Elezioni

  1. – da parte del Gran Consiglio 3 [tab]– cancelliere dello Stato 38[tab]– membri dei tribunali cantonali 38[tab]– membri supplenti dei tribunali cantonali 38[tab]– presidente del Consiglio di Stato 3[tab]– presidenti dei tribunali cantonali 38[tab]– procuratore generale 38[tab]– vicepresidente del Consiglio di Stato 38
  2. – popolari dei [tab]– dei deputati al Consiglio degli Stati 20[tab]– dei giudici di pace 20[tab]– dei membri dei tribunali distrettuali 20[tab]– dei membri del Consiglio di Stato 20[tab]– dei membri del Gran Consiglio 20[tab]– dei membri supplenti dei tribunali distrettuali 20[tab]– dei presidenti dei tribunali distrettuali 20
  3. – revoca 25
  4. – sistema [tab]– maggioritario 20[tab]– proporzionale 20

Energie

  1. – efficienza energetica 82
  2. – rinnovabili 82
  3. – rispettose dell’ambiente 82

Espropriazione

  1. – garanzia della proprietà 7
  2. – piena indennità in caso di 7

Giudice(i)

  1. – elezione, popolare, del giudici di pace 20
  2. – giurisdizione civile 52

Garanzia

  1. – dell’ordine pubblico 64
  2. – della proprietà 7
  3. – della sicurezza pubblica 64

Gran Consiglio 34ss

  1. – attività normativa del 36
  2. – attribuzioni finanziarie del 39
  3. – bilancio di previsione 45
  4. – Cancelleria 47
  5. – circondario elettorale per l’elezione dei membri del 20
  6. – consorzi 61
  7. – elezione da parte del Gran Consiglio [tab]– dei membri dei tribunali cantonali 38[tab]– dei membri supplenti dei tribunali cantonali 38[tab]– dei presidenti dei tribunali cantonali 38[tab]– del cancelliere dello Stato 38[tab]– del presidente del 38[tab]– del procuratore generale 38[tab]– del vicepresidente del 38
  8. – elezione popolare [tab]– a sistema proporzionale 20[tab]– dei membri del 20
  9. – esclusione per [tab]– affinità 30[tab]– parentela 30
  10. – esercizio dei diritti di partecipazione 40
  11. – giurisdizione amministrativa 54
  12. – incompatibilità 29
  13. – luogo di riunione del 33
  14. – membri del 34
  15. – modifiche [tab]– del territorio dei Comuni politici 58[tab]– dell’effettivo dei Comuni politici 58
  16. – organizzazione delle Chiese nazionali 92
  17. – periodo amministrativo 32
  18. – procedura in caso di iniziative popolari 27
  19. – pubblicità dei dibattimenti al 35
  20. – rapporti dei membri del Consiglio con il Gran Consiglio 42
  21. – revoca del 25
  22. – stato di necessità 44
  23. – statuto dei membri del 34
  24. – vigilanza del 37
  25. – votazione popolare [tab]– decise dal Gran Consiglio 24[tab]– in altre materie 24[tab]– in materia– finanziaria 23– legislativa 22

Imposta(e)

  1. – diritto di riscuotere 85
  2. – imposte [tab]– accessorie 87[tab]– principali– capitale delle persone giuridiche 86– reddito delle persone fisiche 86– sostanza delle persone fisiche 86– utili delle persone giuridiche 86
  3. – riscossione, da parte [tab]– del Cantone, di 85[tab]– delle parrocchie, di 93
  4. – sovranità fiscale del Cantone 85

Indennità

  1. – garanzia della proprietà 7
  2. – in caso di [tab]– equivalente restrizione della proprietà 7[tab]– espropriazione della proprietà 7

Iniziativa

  1. – diritto di proposta nei confronti della Confederazione
  2. – popolare 26 [tab]– accertamento della riuscita dell’ 27[tab]– controprogetto 27[tab]– procedura in caso di 27[tab]– progetto elaborato 26[tab]– proposta generica 26[tab]– ritiro dell’ 26

Insediamenti

  1. – sviluppo centripeto degli - qualitativamente elevato 77

Interesse pubblico

  1. – astensione obbligatoria dei membri delle autorità 31
  2. – esigenze poste all’operato statale 2
  3. – garanzie procedurali 14
  4. – limitazioni dei diritti fondamentali 8

Legge(i)

  1. – altre attribuzioni Gran Consiglio 40
  2. – attività normativa del [tab]– Consiglio di Stato 43[tab]– Gran Consiglio 36
  3. – autonomia comunale 59
  4. – commissioni 50
  5. – competenza del Cantone 63
  6. – compiti dei Comuni 57
  7. – comuni scolastici [tab]– organizzazione dei 57[tab]– statuto dei 57[tab]– territorio operativo dei 57
  8. – consorzi 61
  9. – delega di esecuzione 48
  10. – eleggibilità 18
  11. – elezioni popolari 20
  12. – esclusione per [tab]– affinità 30[tab]– parentela 30
  13. – esercizio del diritto di voto 18
  14. – giurisdizione [tab]– amministrativa 54[tab]– civile 52
  15. – imposte accessorie 87
  16. – incompatibilità 29
  17. – indipendenza delle autorità giudiziarie 51
  18. – iniziativa popolare 26
  19. – partecipazione degli stranieri agli affari comunali 19
  20. – periodo amministrativo 32
  21. – responsabilità statale per danni causati dai suoi organi 16
  22. – sede dei tribunali cantonali 33
  23. – segreto d’ufficio 15
  24. – stato di necessità 44
  25. – struttura dell’amministrazione 47
  26. – suddivisione del Cantone 56
  27. – tribunali speciali 52
  28. – uguaglianza giuridica 3
  29. – vigilanza del Consiglio di Stato 46
  30. – votazione popolare [tab]– concernente altre decisioni 24[tab]– in materia– finanziaria 23– legislativa 22

Libertà

  1. – libertà d’informazione 6
  2. – libertà del singolo 5
  3. – libertà dell’attività artistica 6
  4. – libertà dell’insegnamento 6
  5. – libertà della ricerca scientifici 6
  6. – libertà della sfera [tab]– privata 6[tab]– segreta 6
  7. – libertà di associazione 6
  8. – libertà di coscienza 6
  9. – libertà di credo 6
  10. – libertà di domicilio 6
  11. – libertà di opinione 6
  12. – libertà di riunione 6
  13. – libertà di scelta della professione 6
  14. – libertà di stampa 6
  15. – libertà personale 6
  16. – protezione [tab]– privata 6[tab]– segreta 6
  17. – protezione della 62

Maggioritario

  1. – elezione del Gran Consiglio 20
  2. – principio maggioritario 21
  3. – sistema 20

Nomine

  1. – indipendenza dei Tribunali in materia di 51

Ordinanza(e)

  1. – attività normativa del [tab]– Consiglio di Stato 43[tab]– Gran Consiglio 36
  2. – commissioni 50

Ordine pubblico

  1. – attività economiche 80
  2. – garanzia dell’ 64
  3. – norme di polizia 80
  4. – ordine pubblico 64
  5. – turbamento dell’ 44

Organizzazione(i)

  1. – degli [tab]– enti del Cantone 36[tab]– istituti del Cantone 36
  2. – dei Comuni 59
  3. – dei Comuni scolastici 57
  4. – del Cantone 36
  5. – delle autorità giudiziarie 51
  6. – delle Chiese nazionali 92
  7. – dello Stato 10
  8. – divisione dei poteri 10
  9. – organizzazione [tab]– economica 46[tab]– efficace 46

Pace

  1. – amministrazione dalla giustizia civile da parte del Giudici di 52
  2. – elezione dei Giudici di 20
  3. – pace sociale 67

Periodo amministrativo

  1. – dei membri delle Commissioni 50
  2. – per [tab]– membri delle autorità eletti dal– Gran Consiglio 32– Popolo 32[tab]– persone delle autorità eletti dal– Gran Consiglio 32– Popolo 32

Perequazione finanziaria 90

Petizione

  1. – diritto di 12

Popolo

  1. – altre attribuzioni del Gran Consiglio 40
  2. – attribuzioni finanziarie del Gran Consiglio 39
  3. – autonomia comunale 59
  4. – elezione da parte del popolo dei [tab]– dei deputati al Consiglio degli Stati 20[tab]– dei giudici di pace 20[tab]– dei membri dei tribunali distrettuali 20[tab]– dei membri del Consiglio di Stato 20[tab]– dei membri del Gran Consiglio 20[tab]– dei membri supplenti dei tribunali distrettuali 20[tab]– dei presidenti dei tribunali distrettuali 20
  5. – incompatibilità 29
  6. – periodo amministrativo 32
  7. – potere dello Stato emanante dal 17
  8. – procedura in caso di iniziative popolari 27
  9. – revoca del [tab]– Consiglio di Stato 25[tab]– Gran Consiglio 25
  10. – scopo dello Stato 62
  11. – votazione popolare in [tab]– altre materie 24[tab]– materia– finanziaria 23– legislativa 22

Progetti

  1. – controprogetto all’iniziativa 27
  2. – forma dell’iniziativa 25

Proposta generica

  1. – forma di una iniziativa 26

Proporzionale

  1. – elezione del Gran Consiglio 20
  2. – sistema 20

Proprietà

  1. – garanzia della 7
  2. – piena indennità in caso di [tab]– equivalente restrizione della 7[tab]– espropriazione della 7

Pubblicità

  1. – degli atti normativi 11
  2. – dei conti 89
  3. – dei dibattiti del Gran Consiglio 35
  4. – del bilancio di previsione 89
  5. – disposizioni transitorie 99a

Referendum

  1. – facoltativo 24

Responsabilità

  1. – competenza dei Comuni 63
  2. – dello stato per danno causato dai suoi organi 16

Revisione della Costituzione 94ss

  1. – parziale 94
  2. – totale 94

Rinnovamento

  1. – degli insediamenti 77

Scuola(e)

  1. – accademiche 72
  2. – di base 71
  3. – materne 71
  4. – obbligatorietà della scuola di base 70
  5. – private 71
  6. – professionali 71
  7. – secondarie superiori 71
  8. – sostegno cantonale a scuole private 71
  9. – specializzate 72
  10. – universitarie 72

Sede

  1. – dei tribunali cantonali 33
  2. – del Consiglio di Stato 33

Sistema

  1. – maggioritario 20
  2. – proporzionale 20

Stato

  1. – compiti dello 64ss [tab]– ambiente 76ss[tab]– assetto territoriale 76ss[tab]– cultura 70ss[tab]– economia 80ss[tab]– formazione 70ss[tab]– ordine pubblico 64[tab]– regalìe 84[tab]– sicurezza– sanità 65ss– sociale 65ss[tab]– trasporti 76ss
  2. – delibera del conto di 39
  3. – di necessità 44
  4. – dignità umana 5
  5. – divisione dei poteri 10
  6. – e Chiesa 91ss
  7. – libertà del singolo 5
  8. – potere dello 17
  9. – poteri dello 17ss
  10. – rapporti di servizio del personale dello 49
  11. – responsabilità dello 16
  12. – scopo dello 62
  13. – tenuta del conto di 45

Suolo

  1. – edificazione appropriata e parsimoniosa 77

Territorio

  1. – cantonale 56ss [tab]– Comuni 57ss[tab]– distretti 56
  2. – trasporti 79

Tribunale(i)

  1. – approvazione dei rendiconti dei tribunali cantonali 37
  2. – attribuzioni dei 51
  3. – elezione [tab]– dei membri dei 20[tab]– dei membri dei tribunali cantonali 38[tab]– dei membri supplenti dei 20[tab]– dei membri supplenti dei tribunali cantonali 38[tab]– dei presidenti dei 20[tab]– dei presidenti dei tribunali cantonali 38
  4. – giustizia [tab]– amministrativa 54[tab]– civile– Tribunale amministrativo 54– Tribunale d’appello 52– tribunali distrettuali 52– tribunali speciali 52[tab]– penale– Tribunale d’appello 53– Tribunale dei provvedimenti coercitivi 53– tribunali distrettuali 53
  5. – incompatibilità 29
  6. – sede dei tribunali cantonali 33
  7. – vigilanza, del Tribunale [tab]– amministrativo 55[tab]– d’appello 55

Uguaglianza

  1. – dinanzi alla legge 3
  2. – giuridica 3

Vigilanza

  1. – del [tab]– Consiglio di Stato 46[tab]– Tribunale– d’appello 55– amministrativo 55
  2. – incompatibilità 29
  3. – suprema nel Cantone 37

Votazioni

  1. – popolare [tab]– concernente altre decisioni 24[tab]– in materia– finanziaria 23– legislativa 22
  2. – principio maggioritario 21
  3. – termine di ritiro delle iniziative popolari 26

Voto

  1. – autonomia comunale 59
  2. – consorzi 61
  3. – diritto di 18
  4. – iniziativa popolare 26
  5. – procedura in caso di iniziative popolari 27
  6. – rapporti tra membri del Consiglio di Stato e Gran Consiglio 42
  7. – revoca 25
  8. – votazione popolare [tab]– concernente altre decisioni 24[tab]– in materia– finanziaria 23– legislativa 22