In assenza di concorrenza il committente può concordare con l’offerente un diritto d’esame per quanto concerne il calcolo del prezzo, se il valore della commessa raggiunge un milione di franchi.
La verifica del prezzo può essere eseguita presso l’offerente e i subappaltatori dal competente servizio di revisione interna o dal Controllo federale delle finanze (CDF). Nel caso di un offerente estero o di subappaltatori esteri, il competente servizio di revisione interna o il CDF può chiedere al servizio estero competente di eseguire la verifica se è assicurata una protezione adeguata ai sensi della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati.
Gli offerenti e i subappaltatori che forniscono prestazioni essenziali sono tenuti a mettere gratuitamente a disposizione dell’organo di verifica competente tutte le informazioni e tutti i documenti necessari.
La verifica del prezzo è basata in particolare sulla contabilità finanziaria e gestionale dell’offerente o del subappaltatore nonché sul calcolo preventivo o retrospettivo del prezzo del contratto fondato su tale contabilità. Il calcolo indica i prezzi di costo, presentati nella forma in uso nel settore, i supplementi di rischio e l’utile.
Se dalla verifica risulta un prezzo troppo alto, il committente dispone il rimborso della differenza o una futura riduzione del prezzo, sempre che il contratto non preveda disposizioni contrarie al riguardo. La verifica non può comportare un aumento del prezzo.