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172.213.1 Org-DFGP

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)

del 17 novembre 1999 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 1 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA);
in esecuzione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 2
sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA),

ordina:

Capitolo 1 Dipartimento

Art. 1 Obiettivi e campi di attività

Negli ambiti politici centrali di sua competenza, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) persegue gli obiettivi seguenti:

  1. 3 proteggere la sicurezza interna e i beni giuridici dell’ente pubblico e della popolazione, in particolare mediante la creazione di basi legali nazionali e internazionali e il coordinamento tra i Cantoni;
  2. creare le condizioni quadro di diritto federale atte a garantire la tutela dei diritti fondamentali e dei diritti politici e il corretto funzionamento della giustizia;
  3. 4 creare basi legali e istituzionali atte a garantire uno sviluppo economico ordinato, la protezione della proprietà intellettuale, la buona fede nelle operazioni commerciali e la protezione delle persone economicamente più deboli, tenendo conto dell’evoluzione delle condizioni quadro, in particolare di quelle tecniche;
  4. sviluppare una politica svizzera in materia di migrazione nel settore degli stranieri e dell’asilo tenendo conto della necessità di mantenere un rapporto equilibrato tra popolazione residente svizzera e straniera, delle esigenze del mercato del lavoro, delle capacità di accoglienza, degli obblighi di diritto internazionale pubblico e della tradizione umanitaria della Svizzera.

I punti principali dell’attività del Dipartimento sono i seguenti:

  1. legislazione: il Dipartimento dirige i progetti legislativi che non rientrano nel campo di attività di un altro dipartimento o della Cancelleria federale. Segue inoltre tutti i progetti legislativi della Confederazione;
  2. polizia e sicurezza: il Dipartimento assolve i compiti di polizia preventiva e giudiziaria della Confederazione e altri compiti in materia di sicurezza civile;
  3. migrazione: il Dipartimento attua la politica svizzera in materia di stranieri e di asilo e la coordina, d’intesa con i dipartimenti interessati, con le politiche degli altri Stati europei;
  4. 5 ...
  5. 6 ordinamento economico: il Dipartimento elabora, ove necessario d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)7, le basi di diritto privato nei settori del diritto contrattuale e delle imprese nonché della proprietà intellettuale;
  6. 8 metrologia: il Dipartimento elabora le basi metrologiche e vigila sull’esecuzione nei Cantoni.

Art. 2 Principi che reggono le attività del Dipartimento

Oltre ai principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), nel perseguimento dei suoi obiettivi e nell’esercizio delle sue attività il Dipartimento osserva in particolare i principi seguenti:

  1. nell’ambito delle sue attività principali, persegue l’armonizzazione sul piano nazionale e internazionale tenendo conto dei principi federalistici e delle esigenze dei Cantoni particolarmente interessati;
  2. collabora con le associazioni economiche, le parti sociali e le organizzazioni senza fini di lucro;
  3. nei suoi campi di attività, si adopera per instaurare una collaborazione efficace sul piano nazionale e internazionale.

Art. 3 Competenze speciali

Il Dipartimento decide in merito:

  1. al perseguimento giudiziario di reati politici; in casi concernenti le relazioni con l’estero, decide previa consultazione del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE); può sottoporre al Consiglio federale casi di particolare importanza;
  2. 9 ...

Capitolo 2 Uffici e altre unità dell’Amministrazione federale centrale

Sezione 1 Segreteria generale

Art. 4

La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e assume le funzioni centrali seguenti:

  1. sostiene il capo del Dipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del Dipartimento;
  2. avvia, pianifica, coordina e controlla gli affari del Dipartimento;
  3. provvede affinché le pianificazioni del Dipartimento siano integrate in quelle del Consiglio federale, rappresenta il Dipartimento presso gli organi competenti e assicura il coordinamento interdipartimentale;
  4. esercita la vigilanza sugli uffici secondo le istruzioni del capo del Dipartimento;
  5. elabora la politica del Dipartimento in materia di informazione e informa il pubblico e gli altri servizi federali, in modo veritiero e tempestivo e tenendo conto delle aspettative dei cittadini, circa gli affari del Dipartimento;
  6. organizza una logistica efficiente in seno al Dipartimento, mette a disposizione servizi logistici e fornisce prestazioni informatiche a livello dipartimentale e nazionale;
  7. istruisce i ricorsi interposti contro uffici del Dipartimento;
  8. 10 assicura la prontezza d’intervento del Comitato nazionale contro il terrorismo (CNAT).

... 11

... 12

Alla Segreteria generale è aggregata amministrativamente la Commissione per la prevenzione della tortura e la sua segreteria. I membri della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese e a un’indennità. Per il loro calcolo si applica per analogia l’ordinanza del 3 giugno 1996 13 sulle commissioni extraparlamentari, nonché gli organi di direzione e i rappresentanti della Confederazione. 14

Sezione 2 Disposizioni comuni a tutti gli uffici

Art. 5

Per le unità amministrative del Dipartimento, gli obiettivi di cui agli articoli 6, 9, 12, 15, 19 e 22 fungono da linee direttive per l’esercizio delle competenze e l’adempimento dei compiti loro conferiti dalla legislazione federale. 15

Di principio, gli uffici elaborano gli atti 16 nazionali e internazionali che rientrano nel loro campo di attività; in ambito internazionale lavorano d’intesa con il DFAE e il DEFR (economia esterna).

Nei relativi campi di attività, assolvono i compiti esecutivi loro assegnati dagli atti nazionali e internazionali di cui al capoverso 2.

Nell’ambito dei loro compiti e degli obiettivi di politica estera del Paese, rappresentano la Svizzera in seno a organizzazioni internazionali, d’intesa con il DFAE, il DEFR (economia esterna) e, se del caso, con altri dipartimenti e uffici federali, e partecipano ai lavori di gruppi di esperti nazionali e internazionali e all’elaborazione e all’esecuzione di trattati internazionali.

D’intesa con il DFAE, il Dipartimento stabilisce in quali campi di attività gli uffici sono autorizzati a comunicare con ambasciate e consolati svizzeri e con autorità e servizi esteri.

Sezione 3 Ufficio federale di giustizia

Art. 6 Obiettivi e funzioni

L’Ufficio federale di giustizia (UFG) è l’autorità competente e centro di prestazioni della Confederazione17 per le questioni giuridiche, tenuto conto delle competenze degli altri dipartimenti. Esso persegue in particolare gli obiettivi seguenti:

  1. creare condizioni giuridiche atte a favorire la convivenza sociale e lo sviluppo economico del Paese;
  2. rafforzare l’ordinamento federalistico, segnatamente per quanto concerne i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto in Svizzera;
  3. elaborare normative federali appropriate, comprensibili, prive di contraddizioni e conformi al diritto di rango superiore;
  4. 18 sviluppare il diritto tenendo conto dell’evoluzione delle condizioni quadro, in particolare di quelle tecniche;
  5. partecipare alla creazione di un ordine internazionale pacifico e all’armonizzazione dell’evoluzione del diritto in Europa;
  6. preservare e garantire le conoscenze giuridiche in seno all’Amministrazione federale e promuovere la comprensione del diritto.

Per conseguire tali obiettivi, l’UFG svolge le funzioni seguenti:

  1. vigila sulla legalità degli atti normativi, dei decreti e delle decisioni dell’Assemblea federale, del Consiglio federale e dell’Amministrazione federale, segnatamente per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto, dell’ordinamento federalistico delle competenze e di altri principi costituzionali;
  2. segue l’evoluzione del diritto in Svizzera e all’estero, fornisce alle autorità competenti consulenze specialistiche in materia di diritto federale e di politica giuridica e propone soluzioni tempestive e appropriate.

Art. 719 Progetti legislativi dell’UFG

Nei settori elencati qui di seguito, l’UFG prepara gli atti in collaborazione con gli uffici cointeressati e partecipa alla loro esecuzione nonché all’elaborazione, all’approvazione e all’attuazione dei necessari strumenti internazionali:

  1. diritto costituzionale, segnatamente le norme fondamentali dello Stato di diritto, dello Stato federale e della democrazia, come pure ulteriori ambiti costituzionali che non competono ad altri uffici federali, incluso il settore del diritto internazionale in materia di diritti umani coinvolgendo il DFAE;
  2. diritto civile, procedura civile ed esecuzione forzata, inclusi il diritto internazionale privato e il diritto internazionale in materia di procedura civile e di esecuzione forzata, nonché le norme sul registro di commercio, sullo stato civile e sul registro fondiario, escluso però il diritto dei beni immateriali;
  3. diritto penale e procedura penale, inclusi il diritto penale minorile e la procedura penale minorile, il diritto penale internazionale, il diritto penale amministrativo, il diritto sull’organizzazione delle autorità penali, il diritto in materia di casellario giudiziale nonché l’esecuzione delle pene e delle misure, esclusi però il diritto penale militare e il diritto penale accessorio;
  4. diritto pubblico, nella misura in cui non compete ad altri uffici federali, segnatamente il diritto in materia di organizzazione e procedura dei tribunali della Confederazione, la collaborazione con tribunali esteri e internazionali, la procedura amministrativa, la protezione dei dati, la trasparenza dell’amministrazione e le infrastrutture digitali per le comunicazioni giuridiche e il trattamento dei dati nel settore della giustizia, il diritto in materia di giochi in denaro, il diritto sull’avvocatura nonché le norme sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero, l’aiuto alle vittime di reato e l’elaborazione delle misure coercitive a scopo assistenziale e dei collocamenti extrafamiliari prima del 1981;
  5. assistenza internazionale in materia penale, segnatamente le norme in materia di assistenza giudiziaria accessoria, di estradizione, di trasferimento nonché di perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva.

Art. 7a20 Accompagnamento legislativo e legistica

L’UFG controlla tutti i progetti di atti normativi sotto il profilo della costituzionalità e della legalità, della conformità al diritto nazionale e internazionale vigente e della compatibilità con lo stesso, della correttezza materiale e, in collaborazione con la Cancelleria federale (CaF), dell’adeguatezza dal punto di vista della tecnica legislativa e della redazione.

In collaborazione con il DFAE, coordina e sostiene gli uffici competenti nel processo legislativo nell’ambito dello sviluppo degli accordi di associazione a Schengen e Dublino.

Sviluppa strumenti metodologici per l’elaborazione di atti e la valutazione di misure statali, in particolare per quanto riguarda la loro efficacia ed economicità e tenendo conto della digitalizzazione. Provvede a un’offerta di formazione continua e a un’adeguata gestione del sapere.

Art. 7b21 Assistenza alle autorità federali

Nei settori di cui all’articolo 7, l’UFG fornisce informazioni giuridiche ed elabora perizie giuridiche destinate all’Assemblea federale, al Consiglio federale e all’Amministrazione federale.

Elabora i messaggi sul conferimento della garanzia federale alle costituzioni cantonali e prepara l’approvazione di atti normativi cantonali nei settori di cui all’articolo 7.

Prepara i rapporti del Consiglio federale relativi alle domande di grazia di cui agli articoli 381 e 382 del Codice penale 22 (CP).

Fornisce consulenza alle unità amministrative della Confederazione in vista dell’elaborazione di atti e in generale su questioni legislative in materia di digitalizzazione.

Art. 7c23 Compiti nelle procedure di ricorso e pregiudiziali

L’UFG istruisce i ricorsi su cui decide il Consiglio federale, fatti salvi i ricorsi contro il Dipartimento.

Ha diritto di interporre ricorso in materia civile (art. 76 cpv. 2 della legge del 17 giugno 2005 24 sul Tribunale federale [LTF]), penale (art. 81 cpv. 3 LTF) e di diritto pubblico (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF).

Rappresenta la Svizzera nelle procedure di ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo e ai Comitati delle Nazioni Unite contro la tortura, la discriminazione nei confronti della donna, la discriminazione razziale, le sparizioni forzate e per i diritti del fanciullo. A tal fine può far capo a consulenti.

In collaborazione con gli uffici competenti elabora e prepara i pareri della Svizzera all’indirizzo della Corte di giustizia dell’Unione europea. I pareri sono inoltrati in collaborazione con il DFAE.

Art. 7d25 Assistenza giudiziaria e cooperazione internazionali

L’UFG garantisce una rapida assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, amministrativa, civile e commerciale e decide sulle domande d’assistenza giudiziaria, d’estradizione, di trasferimento nonché sul perseguimento e l’esecuzione penali in via sostitutiva. A tal fine può comunicare direttamente con rappresentanze e autorità straniere in Svizzera e all’estero, anche mediante note diplomatiche.

È competente per l’esecuzione dell’Accordo del 27 novembre 2008 26 tra la Svizzera e l’Eurojust.

È l’ufficio centrale per la cooperazione con la Corte penale internazionale secondo la legge federale del 22 giugno 2001 27 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale.

È l’autorità centrale della Confederazione in ambito di rapimenti internazionali di minori, protezione internazionale degli adulti e dei minori, adozioni internazionali, pratiche internazionali in materia di pensioni alimentari e assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale.

Art. 7e28 Altri compiti in materia di diritto civile e di procedura civile

L’UFG esegue le convenzioni in materia di diritto internazionale privato e di procedura civile, nella misura in cui non siano di competenza di altri uffici federali.

Mette a disposizione i moduli per i documenti giudiziari e per gli atti scritti delle parti, nonché informazioni sulle spese giudiziarie e sulle possibilità di gratuito patrocinio e di finanziamento del processo in procedure civili secondo il Codice di procedura civile 29 (CPC).

In casi non controversi è competente per l’approvazione di progetti pilota cantonali secondo l’articolo 401 CPC.

Esercita la vigilanza sulla Centrale d’informazione per il credito al consumo secondo l’articolo 23 capoversi 2 e 4 della legge federale del 23 marzo 2001 30 sul credito al consumo; è fatta salva la competenza dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

Art. 831 Servizi speciali

L’UFG dirige:

  1. l’Ufficio federale dello stato civile;
  2. l’Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario, incluso l’Ufficio svizzero del registro del naviglio;
  3. l’Ufficio federale del registro di commercio;
  4. insieme ad altre autorità federali e ai Cantoni, il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA;
  5. il servizio di alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento.

Sono annesse al DFGP sul piano amministrativo:

  1. la commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita;
  2. la commissione consultiva per le misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981.

Sezione 4 Ufficio federale di polizia

Art. 9 Obiettivi e funzioni

L’Ufficio federale di polizia (fedpol) è l’autorità competente della Confederazione in materia di polizia. Esso persegue, mediante provvedimenti preventivi, repressivi e collaterali, in particolare gli obiettivi seguenti:32

  1. proteggere lo Stato di diritto svizzero e i suoi fondamenti democratici;
  2. salvaguardare la sicurezza interna della Svizzera;
  3. lottare contro la criminalità, in particolare contro i reati il cui perseguimento è di competenza della Confederazione;
  4. 33 proteggere le autorità e gli edifici della Confederazione nonché le persone e gli edifici per i quali sussiste un obbligo di protezione in virtù del diritto internazionale pubblico;
  5. 34 intrattenere e potenziare i contatti con le autorità di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale nazionali e internazionali.

Per conseguire tali obiettivi, fedpol svolge le funzioni seguenti:

  1. 35 ...
  2. 36 elabora analisi sulla criminalità;
  3. è l’autorità di polizia giudiziaria della Confederazione;
  4. coordina e sostiene le indagini intercantonali e internazionali;
  5. dirige gli Uffici centrali di polizia criminale conformemente al diritto nazionale e internazionale;
  6. garantisce lo scambio di informazioni di polizia a livello internazionale con i partner esteri e gli organi internazionali;
  7. fornisce prestazioni a favore delle autorità federali e cantonali di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale e si adopera per l’ulteriore sviluppo di prestazioni di tal genere;
  8. garantisce una strategia cooperativa unitaria, partecipa a strumenti di polizia internazionali e promuove il loro sviluppo, rappresenta gli interessi di polizia del Paese in seno a organi nazionali, internazionali e sovranazionali e collabora sul piano tecnico, nei settori della formazione, dell’organizzazione e della tecnologia, con autorità svizzere ed estere di sicurezza e di polizia e sostiene tali autorità;
  9. valuta la minaccia a cui sono esposte le persone e gli edifici che ha l’incarico di proteggere e ordina le misure di protezione necessarie.37

Art. 10 Compiti speciali

Fedpol dirige:

  1. gli Uffici centrali seguenti:1.38armi,[tab]2. e 3.39 ...4.esplosivi e pirotecnica;
  2. 40 ...
  3. l’Ufficio centrale nazionale INTERPOL;
  4. 41 il centro nazionale di contatto con Europol;
  5. 42 la Centrale d’allarme per ricevere le comunicazioni e gli allarmi provenienti dagli edifici civili della Confederazione, ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette;
  6. 43 il Centro audizioni della Confederazione;
  7. 44 l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
  8. 45 il servizio comune di coordinazione della Confederazione e dei Cantoni per la lotta contro la criminalità su Internet, l’individuazione dell’abuso punibile di Internet, la coordinazione delle procedure d’indagine e l’analisi della criminalità su Internet (SCOCI);
  9. 46 il Servizio di protezione dei testimoni della Confederazione.

È il centro di competenza secondo l’articolo 29 paragrafo 2 della Convenzione del 16 maggio 2005 47 sulla lotta contro la tratta di esseri umani; adempie i compiti di cui all’articolo 15 a dell’ordinanza del 23 ottobre 2013 48 contro la tratta di esseri umani e prende misure volte a prevenire e combattere il traffico di migranti. 49

Fatte salve speciali disposizioni derogatorie, è il servizio federale competente in materia di documenti di legittimazione e dirige il Servizio di coordinazione nell’ambito dei documenti d’identità e di legittimazione.

Adempie i compiti in materia di diritto degli stranieri connessi alla sicurezza interna. 50

Stabilisce i requisiti degli addetti alla sicurezza del traffico aereo, dirige la loro formazione ed è responsabile del loro impiego. Elabora rapporti di analisi sui rischi e sulle minacce che riguardano il loro impiego. 51

... 52

Assicura la prontezza d’intervento permanente dello Stato maggiore Presa d’ostaggi e ricatto e, in caso d’intervento, ne dirige il nucleo operativo.

Gestisce i sistemi d’informazione nei settori della polizia e del perseguimento penale. 53

Può mettere a disposizione delle autorità cantonali apparecchi tecnici speciali nonché programmi informatici speciali di sorveglianza del traffico delle telecomunicazioni (art. 269 bis –269 quater del Codice di procedura penale 54 ; art. 35 cpv. 3 e 36 cpv. 2 della LF del 18 mar. 2016 55 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni). 56

Tratta questioni e domande d’informazioni in materia di polizia, guida le relazioni internazionali di polizia e cura la collaborazione di polizia con i tribunali internazionali.

Dirige dal punto di vista amministrativo i centri comuni di cooperazione doganale e di polizia di Ginevra e Chiasso. 57

D’intesa con il DFAE, è responsabile dell’invio, dell’impiego e della direzione degli addetti di polizia. È fatto salvo il potere d’impartire istruzioni del capomissione. 58

... 59

Esercita la vigilanza sui laboratori forensi di analisi del DNA e sui laboratori che allestiscono profili del DNA in materia civile e amministrativa. 60

D’intesa con il DFAE e le autorità cantonali, dirige e coordina gli interventi del Disaster Victim Identification Team (DVI) svizzero all’estero. 61

Adempie i compiti secondo la legge federale del 25 settembre 2020 62 sui precursori di sostanze esplodenti, sempreché quest’ultima non designi un altro servizio competente. 63

Fornisce sostegno al Dipartimento nella conduzione del CNAT, dirige l’organo consultivo e ne assicura la prontezza d’intervento. 64

Art. 11 Competenze speciali

Fedpol è competente per pronunciare divieti d’entrata in Svizzera nei riguardi di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna del Paese; in questi casi esso consulta dapprima il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). Previa consultazione del DFAE e del SIC, trasmette i casi politicamente rilevanti e le proposte di espulsione dalla Svizzera secondo l’articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale 65 al Dipartimento; quest’ultimo li può sottoporre per decisione al Consiglio federale. 66

... 67

È l’autorità di decisione per i documenti d’identità richiesti all’estero secondo la legge del 22 giugno 2001 68 sui documenti d’identità.

Prende provvedimenti in collaborazione con i Cantoni per prevenire la violenza in occasione di manifestazioni sportive. 69

È responsabile, previa consultazione del SIC, del sequestro e della confisca del materiale di propaganda con contenuti che incitano alla violenza. 70

Art. 11a71 Convenzioni con i Cantoni in materia di polizia

La Confederazione può collaborare con i Cantoni nell’ambito di organizzazioni che offrono consulenza e formazione in materia di polizia e gestire servizi comuni. Può fornire sostegno ai Cantoni sul piano operativo.

Il Consiglio federale concorda con i Cantoni le modalità della collaborazione di cui al capoverso 1, in particolare per quanto concerne l’esecuzione dei compiti, l’organizzazione e il finanziamento.

Fedpol può concludere autonomamente convenzioni di natura operativa, tecnica e amministrativa con le autorità cantonali di perseguimento penale al fine di adempiere i suoi compiti legali. 72

Sezione 5 Segreteria di Stato della migrazione73

Art. 12 Obiettivi e funzioni

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) è l’autorità competente della Confederazione in materia di immigrazione ed emigrazione, di diritto degli stranieri, di diritto d’asilo e dei rifugiati nonché di cittadinanza svizzera. Essa persegue in particolare gli obiettivi seguenti:74

  1. garantire una politica degli stranieri coerente, segnatamente per quanto concerne:1.l’ammissione e la dimora di stranieri in esecuzione degli obblighi di diritto internazionale pubblico e tenuto conto di motivi umanitari e del ricongiungimento familiare,2.l’ammissione di manodopera straniera, tenuto conto degli interessi globali dell’economia, delle possibilità di integrazione professionale e sociale a lungo termine e delle esigenze scientifiche e culturali della Svizzera;
  2. attuare la politica svizzera in materia di asilo e di rifugiati secondo i principi definiti dalle Camere federali e dal Consiglio federale e garantire in particolare una politica coerente in materia di ammissione e di ritorno;
  3. creare condizioni quadro favorevoli all’integrazione della popolazione straniera residente in Svizzera e a uno sviluppo demografico e sociale equilibrato.

Per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 nei settori degli stranieri e della cittadinanza svizzera, la SEM75 svolge le funzioni seguenti:

  1. in collaborazione con il DFAE e altri servizi federali interessati, elabora le basi della politica svizzera in materia di visti, sviluppa strategie di lotta contro gli abusi nel settore del diritto degli stranieri tenendo conto della situazione internazionale e attua tali strategie;
  2. in collaborazione con il DEFR, valuta gli interessi globali dell’economia nel settore della politica degli stranieri;
  3. esegue le misure in materia di diritto degli stranieri e pianifica il controllo degli stranieri ai valichi di frontiera;
  4. esercita la vigilanza sull’esecuzione del diritto degli stranieri nei Cantoni;
  5. tratta tutte le questioni concernenti la cittadinanza svizzera.

Per conseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1 nei settori dell’asilo e dei rifugiati, la SEM svolge le funzioni seguenti:

  1. decide in merito alla concessione o al rifiuto dell’asilo, alla concessione di protezione, all’ammissione provvisoria e all’allontanamento dalla Svizzera;
  2. assicura la coordinazione in seno all’Amministrazione federale e con i Cantoni e le organizzazioni svizzere e internazionali in questioni concernenti l’asilo e i rifugiati;
  3. d’intesa con il DFAE, partecipa all’armonizzazione e all’attuazione della politica internazionale in materia di asilo e di rifugiati;
  4. applica le disposizioni concernenti il finanziamento delle spese amministra- tive e di assistenza, versa i sussidi corrispondenti e ne controlla l’utilizzazione;
  5. in collaborazione con il DFAE, prepara la definizione della politica in materia di ritorno, fornisce aiuto al ritorno e al reinserimento e sostiene i Cantoni nel finanziamento di progetti di aiuto al ritorno e di programmi occupazionali di utilità pubblica;
  6. sostiene i Cantoni nell’esecuzione di allontanamenti.

Congiuntamente con il DFAE, la SEM analizza l’evoluzione migratoria sul piano nazionale e internazionale ed elabora le basi decisionali per la politica del Consiglio federale in materia di migrazione.

Art. 13 Compiti speciali

La SEM istruisce i ricorsi interposti al Consiglio federale per violazione di trattati internazionali concernenti la libera circolazione delle persone e il domicilio.

Prepara, d’intesa con il DFAE, trattati internazionali sulla riammissione e il transito, sul versamento di sussidi secondo l’articolo 114 della legge del 26 giugno 1998 76 sull’asilo, nonché su partenariati in materia di migrazione e li esegue. 77

Rilascia documenti di legittimazione per rifugiati, persone sprovviste di documenti e apolidi.

Gestisce un servizio di informazione e di consulenza per il collocamento di praticanti. 78

Art. 14 Competenze speciali

La SEM è autorizzato a sbrigare autonomamente tutti gli affari concernenti la cittadinanza svizzera.

È autorizzato a interporre ricorso presso il Tribunale federale contro decisioni cantonali di ultima istanza in materia di diritto degli stranieri e di cittadinanza. 79

È competente in materia di riconoscimento di apolidi.

Sezione 6 ...

Art. 15e1680

Sezione 7 ...

Art. 17e1881

Sezione 8 ...

Art. 19a2182

Sezione 9 ...

Art. 22a 2483

Capitolo 3 Unità dell’Amministrazione federale decentralizzata

Sezione 1 Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 2584

Il servizio incaricato della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 3 della legge federale del 18 marzo 2016 85 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) è aggregato amministrativamente alla Segreteria generale.

Art. 26e 27

Abrogati

Sezione 2 Istituto svizzero di diritto comparato

Art. 28

Quale centro di documentazione e di ricerca in materia di diritto comparato, di diritto estero e di diritto internazionale, l’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) rende accessibili ad autorità e privati informazioni sul diritto estero e redige perizie su questioni giuridiche che rientrano nel suo campo d’attività.

Il suo statuto, i suoi compiti e la sua organizzazione sono retti dalla legge federale del 6 ottobre 1978 86 sull’Istituto svizzero di diritto comparato.

Sezione 3 Istituto federale della proprietà intellettuale

Art. 29

Conformemente alla legge federale del 24 marzo 1995 87 sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI), l’IPI è l’autorità competente della Confederazione in materia di diritto dei beni immateriali. Esso assolve i suoi compiti conformemente alle leggi e agli accordi internazionali vigenti 88 .

L’IPI assolve i compiti relativi a questioni economiche generali e gli altri compiti affidatigli dal Consiglio federale sotto la vigilanza del Dipartimento.

L’IPI è autorizzato, nella sua sfera di competenze, a presentare ricorso davanti al Tribunale federale. 89

Sezione 4 Autorità federale di sorveglianza dei revisori

Art. 29a

L’Autorità federale di sorveglianza dei revisori è l’autorità specializzata della Confederazione per l’abilitazione di persone fisiche e imprese di revisione a fornire servizi di revisione previsti dalla legge, per la sorveglianza degli organi di revisione di società con azioni quotate in borsa e per la concessione dell’assistenza amministrativa e giudiziaria in materia di sorveglianza dei revisori.

Il suo statuto, i suoi compiti e le sue competenze nonché la sua organizzazione si basano sulla legge del 16 dicembre 2005 90 sui revisori, sull’ordinanza del 22 agosto 2007 91 sui revisori e sui pertinenti accordi internazionali.

Sezione 5 Commissione federale delle case da gioco

Art. 29b

L’organizzazione e i compiti della Commissione federale delle case da gioco sono retti dagli articoli 46–53 della legge del 18 dicembre 1998 92 sulle case da gioco.

La Commissione federale delle case da gioco e la sua segreteria sono aggregate amministrativamente alla Segreteria generale.

Sezione 6 Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini

Art. 29c

L’organizzazione e i compiti della Commissione federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini sono retti dagli articoli 55–60 della legge federale del 9 ottobre 1992 93 sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini.

La Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini e la sua segreteria sono aggregate amministrativamente alla Segreteria generale.

Sezione 7 Istituto federale di metrologia

Art. 29d

L’Istituto federale di metrologia (METAS) è l’autorità competente della Confederazione in materia di metrologia.

La sua organizzazione e i suoi compiti sono retti dalla legge del 17 giugno 2011 94 sulla metrologia e dalla legge del 17 giugno 2011 95 sull’Istituto federale di metrologia.

Nella sua sfera di competenze, il METAS ha diritto di ricorrere al Tribunale federale.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 30 Diritto vigente: abrogazione e modifica

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente figurano nell’allegato.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Allegato

(art. 30)

Diritto vigente: abrogazione e modifica

I

L’atto normativo seguente è abrogato:

Ordinanza del 7 settembre 1977 96 sulla rappresentanza del Consiglio federale davanti alla Corte e Commissione europee dei diritti dell’uomo

II

Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

... 97