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172.220.117 OPersT

Ordinanza sui rapporti di lavoro del personale del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti (OPersT)

del 26 settembre 2003 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 37 della legge del 24 marzo 2000 1 sul personale federale,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale:

  1. 2 del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti;
  2. delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo.3

Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali, sono applicabili l’ordinanza del 3 luglio 2001 4 sul personale federale (OPers), il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all’OPers e l’ordinanza del 22 novembre 2017 5 sulla protezione dei dati personali del personale federale. 6

Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali. 7

Art. 28 Politica del personale

Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti si attengono alla politica del personale praticata dal Consiglio federale e dal DFF, a meno che la particolare funzione o posizione dei Tribunali non renda necessario un regime diverso.

Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti coordinano le proprie misure di politica del personale con il Tribunale federale. I Tribunali della Confederazione inviano un delegato comune alla Conferenza delle risorse umane.

Art. 39 Resoconto

Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti rilevano periodicamente i dati pertinenti relativi all’adempimento degli obiettivi della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale. Presentano il loro rapporto al Tribunale federale all’attenzione del Parlamento.

Art. 4 Accesso ai posti

La funzione di segretario generale è riservata alle persone di cittadinanza svizzera. Lo stesso vale per il sostituto.

Art. 5 Periodo di prova

Il periodo di prova è di tre mesi. 10

Per il segretario generale, il suo sostituto e i cancellieri il periodo di prova è fissato a sei mesi.

Per i rapporti di lavoro di durata determinata o in caso di passaggio da un’unità amministrativa di cui all’articolo 1 OPers 11 si può rinunciare, totalmente o parzialmente, al periodo di prova.

Art. 612 Indennità in funzione del mercato del lavoro

Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono accordare un’indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro.

Art. 713 Valutazione della funzione

Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti valutano le funzioni e attribuiscono a ogni funzione una classe di stipendio. Applicano per analogia i criteri di valutazione giusta l’OPers 14 e le direttive del DFF. Assicurano la coerenza della struttura salariale nel confronto con l’Amministrazione federale e coordinano la valutazione delle funzioni con il Tribunale federale.

Prima di attribuire una funzione alla classe di stipendio 32 o a una superiore, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale o il Tribunale federale dei brevetti chiede l’approvazione della Delegazione delle finanze. Allega alla domanda una perizia del DFF.

Art. 815 Luogo di residenza

Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono prevedere per singole categorie del personale l’obbligo di risiedere in un determinato luogo, sempre che questo sia necessario per motivi di servizio.

Art. 916 Piano sociale

La competenza per l’elaborazione e la firma di un eventuale piano sociale secondo l’articolo 31 capoverso 4 della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale spetta al Tribunale penale federale, al Tribunale amministrativo federale e al Tribunale federale dei brevetti.

Art. 10 Parti sociali

La consultazione e la collaborazione delle associazioni del personale riconosciute dal Consiglio federale e dal DFF in merito a questioni che riguardano il personale, in particolare le ristrutturazioni, sono garantite da informazioni tempestive ed esaustive nonché dall’opportunità di prendere posizione; se del caso sono condotte trattative. Il trattamento di questioni fondamentali va coordinato con il DFF.

Art. 1117 Comitato di seguito delle parti sociali

Il comitato di seguito delle parti sociali giusta l’articolo 108 OPers 18 non è competente per il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti.

Art. 1219

Art. 13 Modifica del diritto previgente

La modifica del diritto previgente è disciplinata in allegato.

Art. 13a20 Disposizioni transitorie della modifica del 7 settembre 2005

In occasione della prima assunzione di personale, il Tribunale amministrativo federale può optare per un candidato esterno soltanto a condizione che non abbia trovato il candidato ideale tra i collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi. Tale regola non si applica se nelle Commissioni di ricorso e nei Servizi dei ricorsi non esiste una funzione analoga a quella messa a concorso. I collaboratori delle Commissioni di ricorso e dei Servizi dei ricorsi vengono contattati direttamente e invitati a candidarsi; vanno in ogni caso convocati per un colloquio di presentazione.

Si può rinunciare al periodo di prova per i collaboratori provenienti da una Commissione di ricorso o da un Servizio dei ricorsi.

Se il Tribunale amministrativo federale assume un collaboratore per una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, si applicano le disposizioni in materia di garanzia salariale ai sensi dell’articolo 52 a capoversi 1 e 2 OPers 21 .

Art. 14 Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2003.

I numeri 6–8 dell’allegato entrano in vigore il 1° aprile 2004.

Allegato

(art. 13)

Modifica del diritto previgente

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