La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro del personale:
- 2 del Tribunale penale federale, del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale dei brevetti;
- delle unità amministrative per cui il Tribunale penale federale è competente dal punto di vista amministrativo.3
Nella misura in cui la presente ordinanza non contenga disciplinamenti speciali, sono applicabili l’ordinanza del 3 luglio 2001 4 sul personale federale (OPers), il diritto esecutivo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) relativo all’OPers e l’ordinanza del 22 novembre 2017 5 sulla protezione dei dati personali del personale federale. 6
Il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti disciplinano in un regolamento la competenza interna in materia di decisioni padronali. 7