Il presente regolamento disciplina l’informazione del pubblico in merito all’attività del Tribunale amministrativo federale (Tribunale).
173.320.4
Regolamento
del Tribunale amministrativo federale
concernente l’informazione
del 21 febbraio 2008 (Stato 1° luglio 2022)
Il Tribunale amministrativo federale,
visto l’articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge federale del 17 giugno 2005 1
sul Tribunale amministrativo federale (LTAF),
adotta il seguente regolamento:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Principio
Il Tribunale informa apertamente e in modo trasparente.
L’informazione è di competenza del presidente del Tribunale e del segretariato generale, a meno che il presente regolamento preveda un’altra competenza.
Art. 3 Ufficio stampa
Il Tribunale dispone di un ufficio stampa in seno al segretariato generale.
Sezione 2 Informazione d’ufficio
Art. 4 Divulgazione delle sentenze
Il Tribunale mette a disposizione del pubblico la pagina d’intestazione e il dispositivo di tutte le sue sentenze per 30 giorni dopo la loro notificazione e la scadenza del periodo di attesa (art. 42 LTAF). Le decisioni pronunciate in applicazione dell’articolo 36 b LTAF e dell’articolo 43 b della legge federale del 6 ottobre 2000 2 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) non sono messe a disposizione. 3
Il Tribunale rende pubbliche le proprie decisioni in forma non anonimizzata, a meno che un’anonimizzazione non s’imponga per la protezione della personalità o per altri interessi privati o pubblici.
Le sentenze sono messe a disposizione del pubblico su carta stampata oppure in formato elettronico.
Art. 54 Pubblicazione delle decisioni
Il Tribunale pubblica le proprie decisioni sia in una banca dati elettronica delle decisioni sia in una raccolta ufficiale. Le decisioni pronunciate in applicazione dell’articolo 36 b LTAF e dell’articolo 43 b LPGA 5 non vengono pubblicate. 6
La raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale «Decisioni del Tribunale amministrativo federale (DTAF)» è messa a disposizione su carta stampata e in formato elettronico.
Art. 6 Banca dati delle decisioni
Nella banca dati elettronica delle decisioni sono pubblicate le sentenze di merito del Tribunale.
Le decisioni formali sono pubblicate se presentano un interesse per il pubblico.
In linea di principio, le decisioni sono pubblicate per esteso.
L’accesso alla banca dati delle decisioni è gratuito.
Art. 7 Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale
Nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale sono pubblicate le decisioni passate in giudicato:
- riguardanti questioni di diritto giudicate in base alla procedura di cui all’articolo 25 LTAF; oppure
- che hanno una notevole importanza per l’elaborazione del diritto giudiziale o per altri motivi.7
Devono essere rispettati i seguenti principi:
- ogni decisione è preceduta da un riassunto del contenuto (regesto) nelle tre lingue ufficiali; le decisioni in romancio sono precedute anche da un regesto in romancio;
- gli elementi di fatto necessari per la comprensione dei considerandi di diritto sono presentati in forma essenziale;
- i considerandi di diritto sono, se necessario, abbreviati oppure pubblicati solo parzialmente.8
L’accesso alla raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale è soggetto a pagamento. L’accesso alla raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale in forma elettronica può essere soggetto a pagamento.
Art. 8 Anonimizzazione
Il Tribunale pubblica le proprie decisioni in forma anonimizzata. È fatto salvo l’articolo 4.
I nomi delle parti nelle decisioni possono essere pubblicati, in particolare se i nomi sono già noti, se la pubblicazione non tocca manifestamente alcun interesse degno di protezione o le parti sono d’accordo con la divulgazione. Spetta al giudice dell’istruzione di ottenere il consenso delle parti.
La Conferenza dei presidenti definisce i dettagli dell’anonimizzazione, comprese le competenze e la procedura.
Art. 9 Commissione di redazione della raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale
La Conferenza dei presidenti istituisce una commissione di redazione al fine di garantire l’uniformità della raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale. La commissione di redazione si compone di un rappresentante di ciascuna corte. La Conferenza dei presidenti elegge i rappresentanti per un periodo di due anni su proposta delle corti. La rappresentanza linguistica deve essere equilibrata. La commissione di redazione si costituisce autonomamente.
... 9
La commissione di redazione si adopera affinché le decisioni siano pubblicate in modo coordinato e uniforme. A tal fine emana delle direttive che sottopone per approvazione alla Conferenza dei presidenti. 10
I membri della commissione di redazione sono sgravati dall’attività giurisprudenziale nella misura in cui lo richiedono i compiti che sono chiamati a svolgere nella commissione stessa.
Art. 9a11 Competenze e procedura per la pubblicazione nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale
Le decisioni riguardanti questioni di diritto giudicate in base alla procedura di cui all’articolo 25 LTAF devono essere sottoposte alla commissione di redazione ai fini della pubblicazione. Negli altri casi decidono le corti se sottoporre una decisione alla commissione di redazione ai fini della pubblicazione. La commissione di redazione può proporre essa stessa la pubblicazione di una determinata decisione.
La commissione di redazione verifica la correttezza formale delle decisioni. Se constata l’esistenza di contraddizioni rispetto a decisioni precedenti o una necessità di coordinamento secondo l’articolo 25 LTAF, invita la corte competente a prendere posizione. La commissione di redazione può proporre modifiche alla corte competente, in particolare modifiche dei regesti o lo stralcio di considerandi.
La commissione di redazione risolve, possibilmente di comune accordo, divergenze di opinione tra essa stessa e la corte competente concernenti la pubblicazione di una decisione. In assenza di una soluzione consensuale, decide la commissione di redazione. In caso di disaccordo, la corte competente può sottoporre tale decisione alla Conferenza dei presidenti per riesame. La Conferenza dei presidenti decide definitivamente.
Sezione 3 Informazioni su richiesta
Art. 10 Informazioni
Chi desidera un’informazione può rivolgere una richiesta all’ufficio stampa in seno al segretariato generale. L’ufficio stampa rilascia l’informazione auspicata oppure trasmette la richiesta al servizio competente.
Art. 11 Accesso a documenti ufficiali
L’organo competente riguardo a un documento ufficiale può permetterne la consultazione ai sensi della legge del 17 dicembre 2004 12 sulla trasparenza. Di regola, la risposta è data oralmente alle richieste orali e per scritto alle richieste scritte.
Se il diritto di accesso è limitato, differito o negato, la richiesta viene trasmessa alla Commissione amministrativa. Non si compie alcun tentativo di conciliazione.
La Commissione amministrativa evade le richieste scritte mediante una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 13 sulla procedura amministrativa.
L’incaricato della protezione dei dati del Tribunale funge da consulente e da interlocutore ai sensi dell’articolo 20 dell’ordinanza del 24 maggio 2006 14 sulla trasparenza. Egli è anche responsabile della redazione del rapporto previsto dall’articolo 19 della legge del 17 dicembre 2004 sulla trasparenza.
La riscossione delle tasse di giustizia è retta dalle disposizioni del Regolamento del 21 febbraio 2008 15 sulle tasse amministrative del Tribunale amministrativo federale. Laddove il regolamento è silente, le tasse di giustizia si basano sulla Tariffa degli emolumenti in allegato all’ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza.
Per il resto, l’ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza si applica per analogia.
Sezione 4 Cronaca giudiziaria
Art. 12 Principio
Chi informa sulla giurisprudenza del Tribunale deve avere riguardo nei confronti degli interessi degni di protezione delle parti, in particolare della loro sfera privata.
Art. 13 Accreditamento
I giornalisti che vogliono riferire con regolarità sull’attività giudiziaria del Tribunale per dei media pubblicati o con sede in Svizzera, possono presentare richiesta scritta di accreditamento al segretariato generale. La richiesta può limitarsi alla cronaca sulla giurisprudenza di singole corti.
L’accreditamento è concesso se:
- il richiedente è già accreditato presso il Tribunale federale o il Tribunale penale federale; alla richiesta deve essere allegata un’attestazione del relativo accreditamento ed un curriculum vitae con fotografia;
- il richiedente vuole riferire con regolarità sull’attività giudiziaria del Tribunale amministrativo federale ed adempie ai presupposti per l’iscrizione nel registro professionale; alla richiesta devono essere allegati, oltre al curriculum vitae ed alla fotografia, documenti quali la tessera di giornalista, un’attestazione del datore di lavoro o simili.
L’accreditamento può essere negato se sussistono seri dubbi quanto alla fidatezza del richiedente.
Art. 14 Durata e revoca dell’accreditamento
L’accreditamento è concesso per un periodo di quattro anni, oppure nel corso di un tale periodo per il resto del quadriennio. I giornalisti devono presentare tempestivamente una domanda di rinnovo dell’accreditamento.
Il segretariato generale revoca l’accreditamento quando i presupposti dell’accreditamento non sono più dati.
Art. 15 Tessera di legittimazione
I giornalisti accreditati ricevono una tessera di legittimazione.
La tessera deve essere riconsegnata subito dopo la scadenza o la revoca dell’accreditamento.
Art. 16 Prestazioni del Tribunale
I giornalisti accreditati ricevono dal Tribunale le seguenti prestazioni:
- la comunicazione delle date delle pubbliche udienze;
- su richiesta, la comunicazione della fattispecie delle cause per le quali è previsto un dibattimento pubblico oppure la deliberazione pubblica della sentenza;
- l’invio delle decisioni di cui è prevista la pubblicazione nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale;
- l’invio delle decisioni che, secondo i giornalisti o il Tribunale, presentano un particolare interesse per il pubblico;
- su richiesta, la comunicazione dello stadio in cui si trova la procedura (effetto sospensivo, sospensione, riapertura), nella misura in cui il presidente della corte rispettivamente della camera ha dato il proprio accordo;
- l’invio del rapporto di gestione prima della sua pubblicazione;
- l’invio dei comunicati stampa;
- l’accesso gratuito mediante codice personale alle banche dati normalmente soggette a pagamento.
L’invio delle decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera c avviene prima della loro pubblicazione nella banca dati elettronica; se necessario deve essere fissato un periodo di attesa.
L’invio delle decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera d avviene, di regola, contemporaneamente alla spedizione delle decisioni alle parti e mediante fissazione di un periodo di attesa.
Art. 17 Periodo di attesa
Il Tribunale può prevedere un periodo di attesa per la cronaca giudiziaria.
Il periodo di attesa per le sentenze termina, di regola, alle ore 12 del settimo giorno successivo all’invio alle parti (il giorno della spedizione non è computato).
Il periodo di attesa decade se, prima che esso sia terminato, il pubblico ha già preso conoscenza del suo contenuto da un’altra fonte di informazione.
Art. 18 Sanzioni
I giornalisti accreditati che violano colpevolmente il presente regolamento possono essere ammoniti.
In casi gravi, l’accreditamento può essere revocato temporaneamente o definitivamente.
Sezione 5 Disposizioni finali
Art. 19 Diritto previgente: abrogazione
Il regolamento del Tribunale amministrativo federale dell’11 dicembre 2006 16 concernente l’informazione è abrogato.
Art. 20 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2008.