Il presente regolamento disciplina l’informazione al pubblico in merito all’attività del Tribunale penale federale (Tribunale).
173.711.33
Regolamento
del Tribunale penale federale
sui principi dell’informazione
del 24 gennaio 2012 (Stato 1° ottobre 2025)
Il Tribunale penale federale (TPF),
visto l’articolo 63 capoverso 3 della legge federale del 19 marzo 2010 1 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP),
decreta:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
Art. 2 Principi generali e competenze
Il Tribunale informa in modo oggettivo e trasparente, salvaguardando i legittimi interessi delle parti e degli altri partecipanti al procedimento.
L’informazione è di competenza del segretariato generale su istruzione del presidente del Tribunale.
Sezione 2 Informazione d’ufficio
Art. 3 Principio
Il Tribunale informa il pubblico sulla propria giurisprudenza (art. 63 cpv. 1 LOAP), segnatamente pubblicando regolarmente in Internet le proprie decisioni e raccogliendo una volta all’anno in un’apposita raccolta ufficiale (TPF; Decisioni del Tribunale penale federale svizzero) una selezione delle principali decisioni.
Se la procedura è pubblica il Tribunale informa primariamente tramite la comunicazione orale della sentenza giusta l’articolo 84 capoversi 1 e 3 del Codice di procedura penale 2 (CPP).
Le sentenze possono essere consultate nella cancelleria del Tribunale per 30 giorni dopo la loro notificazione e la scadenza del periodo di attesa. Sono fatte salve le leggi federali le cui disposizioni in merito all’accesso alle decisioni divergono dal presente regolamento. 3
Per quanto attiene all’amministrazione giudiziaria, il Tribunale informa il pubblico principalmente in merito a importanti mutamenti organizzativi o di personale.
La data e l’oggetto delle udienze pubbliche sono pubblicati in Internet.
Se necessario l’informazione può essere assicurata mediante comunicati stampa o, eccezionalmente, con apposite conferenze stampa.
Art. 4 Banca dati delle decisioni
Il Tribunale pubblica di principio nella banca dati elettronica disponibile in Internet tutte le decisioni finali. Altre decisioni sono pubblicate soltanto se di interesse pubblico.
Le decisioni sono pubblicate in maniera integrale, fatte salve le regole di anonimizzazione di cui all’articolo 6.
L’accesso alla banca dati delle decisioni è gratuito.
Art. 5 Raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale
Nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale sono pubblicate le decisioni passate in giudicato che hanno notevole importanza giurisprudenziale.
Valgono i seguenti principi:
- ogni decisione è preceduta da un riassunto del contenuto (regesto) nelle tre lingue ufficiali;
- gli elementi di fatto necessari per la comprensione dei considerandi di diritto sono presentati in forma essenziale;
- vengono pubblicati solo i considerandi di diritto più importanti.
La raccolta ufficiale «Decisioni del Tribunale penale federale svizzero (TPF)» è messa a disposizione gratuitamente in Internet e a pagamento nella versione cartacea.
Art. 6 Anonimizzazione
Il Tribunale pubblica le proprie decisioni di norma in forma anonimizzata (art. 63 cpv. 2 LOAP).
I nomi delle parti possono essere eccezionalmente pubblicati se gli interessi pubblici alla conoscenza dei nomi sono prevalenti rispetto agli interessi privati delle parti, segnatamente quando si tratta di una causa celebre e i nomi sono comunque già noti al pubblico.
I dettagli dell’anonimizzazione, le competenze e la procedura sono definite da direttive interne del segretariato generale.
Sezione 3 Informazioni su richiesta
Art. 7 Informazioni
Le domande di informazioni vanno rivolte al segretariato generale. Di norma le domande devono essere presentate in forma scritta o mediante posta elettronica.
Art. 8 Accesso a documenti ufficiali
L’accesso a documenti ufficiali è disciplinato dalla legge federale del 17 dicembre 2004 4 sulla trasparenza, dall’articolo 22 del regolamento del 31 agosto 2010 5 sull’organizzazione del Tribunale penale federale e dal regolamento del 17 gennaio 2006 6 del Tribunale penale federale concernente l’archiviazione.
Il segretariato generale decide in merito alle domande di esame degli atti da parte di altre autorità conformemente all’articolo 194 CPP 7 ; se la domanda concerne atti relativi a un caso pendente, la decisione spetta alla direzione della procedura giusta gli articoli 101 e 102 CPP.
Sezione 4 Cronaca giudiziaria
Art. 9 Principi
La cronaca giudiziaria deve rispettare i diritti della personalità delle parti e in particolare la presunzione di innocenza. Sono in particolare di rilievo le Direttive dei doveri e dei diritti del giornalista emanate dal Consiglio svizzero della Stampa.
Art. 10 Registrazione
Durante le udienze sono vietate le riprese visive o sonore da parte di persone esterne al Tribunale. Il divieto è applicabile all’interno dell’edificio del Tribunale, nonché a tutti gli altri luoghi in cui si tiene un’udienza del Tribunale (art. 71 CPP 8 ).
Sezione 5 Giornalisti accreditati
Art. 11 Campo d’applicazione
Le seguenti disposizioni sono applicabili ai giornalisti accreditati presso il Tribunale e sono determinanti per l’accreditamento.
Art. 12 Accreditamento
I giornalisti che intendono riferire sull’attività giudiziaria del Tribunale e che s’impegnano a rispettare le disposizioni dell’articolo 9 sono accreditati, su domanda, dal segretariato generale. I giornalisti possono inoltre essere accreditati per singoli processi. 9
Sono considerati giornalisti le persone che adempiono le condizioni per l’iscrizione nel registro professionale.
I giornalisti già accreditati presso il Tribunale federale o il Tribunale amministrativo federale sono, su loro richiesta, accreditati al Tribunale senza particolari formalità. Alla loro richiesta devono unicamente allegare una copia dell’accreditamento agli altri Tribunali federali, con curriculum vitae e una foto.
Art. 13 Domanda d’accreditamento
La domanda scritta d’accreditamento deve essere accompagnata da un curriculum vitae con foto, da un’attestazione del datore di lavoro o da una descrizione dell’attività svolta quale libero professionista, se del caso da una copia della tessera di giornalista come pure dall’indirizzo di posta elettronica.
Ogni modifica deve essere comunicata al Tribunale.
Art. 14 Durata e revoca dell’accreditamento
L’accreditamento è personale e non trasferibile. Esso ha validità quadriennale o, se concesso durante il quadriennio, fino alla fine di tale periodo. Una domanda di rinnovo deve essere presentata tempestivamente, prima dello scadere del periodo di accreditamento; gli articoli 12 e 13 si applicano per analogia. 10
Chi non riferisce più sull’attività del Tribunale deve prontamente comunicarlo al segretariato generale.
Il segretariato generale revoca l’accreditamento quando i presupposti dell’accreditamento non sono più dati.
Art. 15 Prestazioni del Tribunale
I giornalisti accreditati ricevono dal Tribunale le seguenti prestazioni:
- 11 la consegna, previa domanda, di una copia dell’atto d’accusa; tale atto è consegnato di norma 14 giorni prima dell’inizio delle udienze;
- 12 ...
- l’accesso alla sala stampa, sempreché disponibile nel luogo in cui si tengono le udienze;
- 13 ...
- 14 la consegna di una copia non anonimizzata dei dispositivi delle sentenze della Corte penale e della Corte d’appello, indipendentemente dal fatto che siano notificate oralmente o per iscritto;
- la consegna delle decisioni destinate alla pubblicazione;
- la consegna del rapporto di gestione;
- su domanda, altre eventuali informazioni concernenti lo stato del procedimento;
- l’invio dei comunicati stampa;
- 15 la consegna, previa domanda, di una copia non anonimizzata delle sentenze della Corte penale e della Corte d’appello; tale documento può essere ottenuto nei 30 giorni dopo la loro notificazione e la scadenza del periodo di attesa.
L’invio delle decisioni ai sensi del capoverso 1 lettera f avviene prima della loro pubblicazione nella banca dati elettronica; se necessario è fissato un periodo di attesa (embargo).
Per le cause celebri l’invio avviene di regola contemporaneamente alla spedizione delle decisioni alle parti e mediante fissazione di un periodo d’attesa (embargo).
Di regola, la trasmissione avviene per via elettronica.
Art. 16 Periodo d’attesa (embargo)
Il Tribunale prevede di regola un periodo d’attesa per la divulgazione delle informazioni fornite nell’ambito della cronaca giudiziaria.
Il periodo di attesa decade se, prima che esso sia terminato, il pubblico ha già preso conoscenza del contenuto dell’informazione da un’altra fonte.
Art. 17 Sanzioni
In caso di violazione delle regole che disciplinano l’accreditamento il segretariato generale può ammonire l’interessato.
In casi gravi, l’accreditamento può essere ritirato temporaneamente o definitivamente.
La testata giornalistica interessata ed il Consiglio svizzero della Stampa possono essere informati in merito a queste sanzioni.
Art. 18 Diritto di ricorso
Le decisioni del segretariato generale concernenti l’accreditamento e i provvedimenti ai sensi dell’articolo 17 possono essere impugnati entro 30 giorni dalla loro notificazione, dinanzi alla Commissione amministrativa del Tribunale.
Sezione 6 Disposizioni finali
Art. 19 Abrogazione del diritto previgente
Il regolamento del 29 agosto 2006 16 sui principi in materia d’informazione e sull’accreditamento dei cronisti giudiziari presso il Tribunale penale federale è abrogato.
Art. 20 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2012.