La presente ordinanza disciplina la riscossione di emolumenti per decisioni e prestazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), comprese le rappresentanze svizzere all’estero (rappresentanze). Il DFAE riscuote emolumenti nei seguenti settori:
- protezione consolare;
- altri servizi consolari;
- promozione dell’economia e della piazza economica.
Sono riservate le seguenti normative di diritto speciale in materia di emolumenti:
- l’ordinanza del 23 novembre 20053 sulle tasse riscosse in applicazione della legge sulla cittadinanza;
- l’ordinanza del 24 ottobre 20074 sugli emolumenti LStrI5;
- l’ordinanza del 20 settembre 20026 sui documenti d’identità;
- l’ordinanza del 14 novembre 20127 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri;
- l’ordinanza del 27 ottobre 19998 sugli emolumenti in materia di stato civile;
- l’ordinanza del 14 dicembre 20079 sugli emolumenti nella navigazione marittima.
Per quanto la presente ordinanza non preveda una regolamentazione specifica, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 10 sugli emolumenti.