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Ordinanza concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero (Ordinanza sulla comunicazione dell’immagine nazionale) del 12 dicembre 2008 (Stato 1° gennaio 2009) (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 9 della legge federale del 24 marzo 2000 1 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero (legge),

ordina:

Art. 1 Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti permanenti

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si adopera per tutelare gli interessi della Svizzera all’estero avvalendosi degli strumenti utilizzati nelle relazioni pubbliche (comunicazione dell’immagine nazionale).

I compiti permanenti in ambito di comunicazione dell’immagine nazionale consistono nel:

  1. promuovere la visibilità della Svizzera all’estero;
  2. chiarire all’opinione pubblica internazionale le posizioni e gli interessi politici della Svizzera;
  3. creare e promuovere una rete di relazioni tra la Svizzera e chi, all’estero, ha un ruolo decisionale o contribuisce alla formazione dell’opinione.

Il DFAE osserva come viene percepita la Svizzera all’estero, analizza le informazioni raccolte per determinarne l’eventuale influenza sull’immagine del Paese e inoltra i risultati al Consiglio federale e ai servizi della Confederazione competenti in materia.

Il DFAE sottopone al Consiglio federale proposte concernenti la partecipazione della Svizzera a esposizioni mondiali o ad altri eventi simili.

Art. 2 Comunicazione dell’immagine nazionale: compiti particolari in caso di minaccia o crisi dell’immagine

Se l’immagine della Svizzera all’estero è esposta a grave minaccia o è già in una situazione di crisi, il DFAE presenta al Consiglio federale un piano di comunicazione nel quale sono definiti i contenuti della comunicazione, le competenze e il preventivo.

Art. 3 Strategia

Su proposta del DFAE, il Consiglio federale stabilisce ogni quattro anni la strategia alla base della comunicazione dell’immagine nazionale conformemente all’articolo 1. Nella strategia sono definiti gli aspetti tematici e regionali su cui deve incentrarsi tale comunicazione.

Art. 4 Coordinamento

Il DFAE coordina le sue attività in ambito di comunicazione dell’immagine nazionale con quelle di altri servizi, interni o esterni alla Confederazione, impegnati nella promozione dell’immagine della Svizzera all’estero.

A questo scopo, può stipulare convenzioni di collaborazione con i servizi interessati.

Art. 5 Strumenti

Per adempiere ai suoi compiti in ambito di comunicazione dell’immagine, il DFAE:

  1. allestisce una gamma esaustiva e aggiornata di strumenti informativi e promozionali;
  2. invita in Svizzera personalità estere che hanno un ruolo decisionale o contribuiscono alla formazione dell’opinione, o che potrebbero svolgere queste funzioni in futuro;
  3. collabora con i media dei Paesi esteri;
  4. organizza gli interventi ufficiali della Svizzera a eventi internazionali di grande rilevanza, in particolare alle esposizioni mondiali e ai giochi olimpici;
  5. si avvale di eventi e piattaforme importanti.

Art. 6 Sostegno finanziario

Le misure di promozione dell’immagine della Svizzera all’estero possono beneficiare di un sostegno finanziario se:

  1. hanno per oggetto tematico la Svizzera;
  2. diffondono i messaggi di base di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge; e
  3. giovano a interessi di politica estera della Svizzera.

Le domande di sostegno finanziario devono essere presentate previamente al DFAE in forma scritta.

Art. 7 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 25 ottobre 2000 2 concernente la promozione dell’immagine della Svizzera all’estero è abrogata.

Art. 8 Modifica del diritto vigente

... 3

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.