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198.1

Legge federale
concernente l’attuazione del Protocollo sulla protezione ambientale relativo al Trattato sull’Antartide

del 16 dicembre 2016 (Stato 1° giugno 2017)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 74 capoverso 1 della Costituzione federale 1 ;
in esecuzione del Protocollo del 4 ottobre 1991 2 sulla protezione ambientale relativo al Trattato del 1° dicembre 1959 3 sull’Antartide (Protocollo) e dei suoi allegati I–V;
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2016 4 ,

decreta:

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente legge si applica alle attività svolte nella regione dell’Antartide ai sensi dell’articolo VI del Trattato del 1° dicembre 1959 sull’Antartide (Antartide), quali le spedizioni, i viaggi, i trasporti per l’approvvigionamento via mare, terra o aria, nonché la costruzione, la trasformazione, lo smantellamento o la gestione di stazioni di ricerca scientifica e di altre installazioni.

Art. 2 Valutazione dell’impatto ambientale

Chi intende svolgere un’attività in Antartide deve provvedere a proprie spese affinché sia effettuata la valutazione preliminare dell’impatto ambientale prevista dall’articolo 8 del Protocollo.

Art. 3 Piani di emergenza e contromisure

Di fronte a una situazione di emergenza ambientale, chi svolge un’attività in Antartide deve adottare a proprie spese le contromisure di cui all’articolo 15 paragrafo 1 lettera a del Protocollo.

Per le attività governative, i piani di emergenza di cui all’articolo 15 paragrafo 1 lettera b del Protocollo sono elaborati dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE).

Per le attività non governative, i piani di emergenza sono elaborati dalla Parte che svolge tali attività.

Art. 4 Attività in Antartide: permesso

Le attività in Antartide necessitano del permesso del DFAE se per esse deve essere effettuata una valutazione dell’impatto ambientale secondo l’articolo 8 del Protocollo e se:

  1. sono svolte da cittadini svizzeri;
  2. sono svolte da persone fisiche o giuridiche, di diritto privato o pubblico, con domicilio o sede in Svizzera;
  3. sono organizzate in Svizzera; o
  4. sono gestite a partire dalla Svizzera.

La richiesta del permesso deve essere presentata almeno cinque mesi prima dello svolgimento dell’attività pianificata.

Il permesso è accordato alle seguenti condizioni:

  1. l’impatto ambientale delle attività pianificate è tutt’al più minore o transitorio;
  2. la valutazione dell’impatto ambientale prevista dall’articolo 8 del Protocollo è stata effettuata ed è stato presentato il relativo rapporto;
  3. dal rapporto risulta che, nello svolgimento delle attività pianificate, le disposizioni del Protocollo possono essere rispettate;
  4. sono stati presentati i piani di emergenza previsti dall’articolo 15 paragrafo 1 lettera b del Protocollo.

Se dalla valutazione preliminare dell’impatto ambientale (all. I art. 2 del Protocollo) risulta probabile più di un impatto minore o transitorio, il DFAE decide tenendo conto del parere del Comitato competente della riunione consultiva del Trattato del 1° dicembre 1959 sull’Antartide in merito all’esame della valutazione globale dell’impatto ambientale.

Art. 5 Autorità competente secondo gli allegati II e V

Il DFAE rilascia i permessi per le seguenti attività:

  1. accesso a un’area antartica specialmente protetta e svolgimento di attività all’interno di tale area (all. V art. 7 del Protocollo);
  2. prelievo di campioni di fauna e flora indigene o interferenze nocive per la fauna e la flora (all. II art. 3 del Protocollo);
  3. introduzione di specie non indigene, di parassiti o di malattie (all. II art. 4 par. 1 del Protocollo).

Art. 6 Disposizioni penali

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi intenzionalmente:

  1. svolge senza permesso un’attività per la quale è prescritta una valutazione dell’impatto ambientale;
  2. senza permesso, interferisce in modo nocivo con la fauna e la flora antartiche oppure preleva animali o piante dall’Antartide (all. II art. 3 del Protocollo);
  3. introduce senza permesso specie non indigene, parassiti o malattie in Antartide (all. II art. 4 del Protocollo);
  4. viola le disposizioni sulla gestione dei rifiuti di cui all’allegato III articoli
    2–7 del Protocollo;
  5. scarica in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi, se ciò non è consentito in base all’allegato I della Convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi, nella versione del Protocollo del 17 febbraio 19785 relativo a tale Convenzione (MARPOL 73/78) (all. IV art. 3 par. 1 del Protocollo);
  6. scarica in mare sostanze liquide nocive ai sensi dell’allegato II a MARPOL 73/78 oppure prodotti chimici o altre sostanze dannose per l’ambiente marino (all. IV art. 4 del Protocollo);
  7. in violazione dell’allegato IV articolo 5 paragrafi 1 e 2 del Protocollo smaltisce oggetti in mare;
  8. smaltisce in mare, a una distanza inferiore alle 12 miglia nautiche dalla terra o dal tavolato di ghiaccio più vicini, rifiuti alimentari di diametro superiore a 25 millimetri (all. IV art. 5 par. 3 del Protocollo);
  9. in violazione dell’allegato IV articolo 6 del Protocollo scarica in mare, a una distanza inferiore alle 12 miglia nautiche dalla terra o dai tavolati di ghiaccio, acque di scarico non trattate;
  10. entra senza permesso in un’area antartica specialmente protetta (all. V art. 3 par. 4 del Protocollo);
  11. danneggia, rimuove o distrugge siti o monumenti storici (all. V art. 8 par. 4 del Protocollo).

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria.

È punibile anche chi ha commesso il reato all’estero, se si trova in Svizzera e non è estradato. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale 6 è applicabile.

Art. 7 Giurisdizione penale

I reati punibili secondo la presente legge sono perseguiti e giudicati dalle autorità del Cantone di Basilea Città. Il Cantone di Basilea Città dispone di quanto ricavato dalle pene pecuniarie inflitte secondo la presente legge.

Art. 8 Disposizioni d’esecuzione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione relative alla presente legge e all’attuazione del Protocollo. Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 2017 7