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221.215.328.4

Decreto del Consiglio federale
concernente il contratto normale di lavoro
per il personale sanitario

del 23 dicembre 1971 (Stato 1° gennaio 1972)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 359 a del Codice delle obbligazioni 1 ,

decreta:

Art. 1 Campo d’applicazione

Il presente contratto normale di lavoro si applica in tutta la Svizzera.

Il contratto normale disciplina i rapporti di lavoro del personale sanitario (detto qui di seguito «lavoratori») in istituti, cliniche, ospedali e case (detti qui di seguito «datori di lavoro») che si dedicano alla cura dei malati, anche di malattie nervose o mentali, delle puerpere e dei bambini, come anche delle persone anziane e dei malati cronici. Il personale sanitario comprende le infermiere e gli infermieri diplomati, le infermiere diplomate in cure materne e in pediatria, le infermiere e gli infermieri diplomati in psichiatria, le ostetriche, le infermiere e gli infermieri assistenti che sono titolari del certificato d’idoneità della Croce Rossa svizzera, come anche altri lavoratori operanti nel campo infermieristico.

Art. 2 Eccezioni per rapporti di lavoro di breve durata
e per lavoro a tempo parziale

Gli articoli 4 e 5 del presente contratto normale non si applicano ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è stato stipulato per meno di sei mesi o il cui tempo di lavoro è inferiore alla metà di quello ordinario dell’istituto in causa.

Art. 3 Riserva di convenzioni più favorevoli

Le convenzioni più favorevoli al lavoratore sono poziori al presente contratto normale.

Art. 4 Tempo di prova

I primi due mesi del rapporto di lavoro sono considerati tempo di prova.

Art. 5 Disdetta

Ogni parte può disdire il rapporto di lavoro:

  1. durante il tempo di prova, per la fine della seconda settimana susseguente alla disdetta;
  2. scaduto il tempo di prova, per la fine del secondo mese susseguente alla dis-detta.

La disdetta deve essere data per scritto.

Le disposizioni imperative del Codice delle obbligazioni 2 sulla disdetta in tempo inopportuno (Art. 336 e e 336 f ) rimangono riservate.

Art. 6 Diritti del lavoratore

Il lavoratore dev’essere occupato in un’attività conforme alla sua formazione e alle sue capacità.

Il datore di lavoro promuove e sostiene la formazione all’interno dell’istituto e la specializzazione del lavoratore.

Il lavoratore deve poter usufruire dei servizi igienici non usati dai malati.

Art. 7 Segreto e dovere di diligenza

Il lavoratore non deve comunicare ad altre persone fatti di carattere segreto, segnatamente circa le malattie, il comportamento o i rapporti personali dei malati, delle persone affidate alle sue cure e dei loro familiari, ed astenersi dal trarne profitto. Il segreto dev’essere osservato anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La violazione del segreto professionale è punibile conformemente all’articolo 321 del Codice penale svizzero 3 .

Il lavoratore deve eseguire secondo scienza e coscienza i compiti affidatigli ed ottemperare agli ordini datigli dai medici e dai superiori competenti.

Il lavoratore deve maneggiare con cura il materiale messo a sua disposizione. Può essere tenuto al risarcimento del danno cagionato intenzionalmente o per grave negligenza al datore di lavoro.

Art. 8 Visita medica

All’inizio del rapporto di lavoro, il lavoratore deve farsi visitare da un medico, salvo produzione di un certificato medico risalente a non più di sei mesi. In particolare, esso deve sottoporsi a un esame radiologico, delle orine e del sangue e a prove della tubercolosi. Le spese sono addossate al datore di lavoro semprechè il lavoratore, per suo desiderio, non si faccia visitare da un medico di sua scelta.

Lo stato di salute del lavoratore dev’essere controllato almeno una volta all’anno. Rimangono riservati i controlli fisici e medici supplementari per i lavoratori esposti a radiazioni, conformemente alla legislazione sulla radioprotezione.

Il lavoratore che lascia l’impiego, è sottoposto a una visita medica identica a quella prevista nei capoversi 1 e 2. A sua richiesta il risultato gli sarà comunicato per scritto.

Art. 9 Tempo di lavoro

Se il datore di lavoro non ha fissato la durata del lavoro nè nel contratto individuale nè altrove, il tempo di lavoro è quello dell’istituto ospedaliero pubblico più vicino. Rimangono riservati gli articoli 1 a 6 dell’ordinanza II del 14 gennaio 1966 4 per l’esecuzione della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro).

Art. 10 Servizio notturno e di picchetto

Il lavoratore può essere tenuto a compiere un servizio notturno per sei settimane consecutive al massimo. Egli è dispensato da tale obbligo dopo ciascun periodo di servizio notturno, per una durata almeno uguale al doppio dell’ultimo servizio notturno prestato. Questa disposizione non si applica al personale di vigilanza permanente.

Il tempo dedicato al servizio di picchetto nell’istituto conta come tempo di lavoro.

Il servizio di picchetto, durante il quale, su chiamata, il lavoratore deve mettersi a disposizione del datore di lavoro fuori del posto di lavoro e dell’orario normale di lavoro, dev’essere compensato con un congedo adeguato che tenga conto delle circostanze oppure indennizzato equamente. Il tempo in cui il lavoratore è occupato effettivamente conta come tempo di lavoro.

Art. 11 Vacanze

Il lavoratore ha diritto ogni anno ad almeno quattro settimane di vacanze pagate. Ne ha diritto a cinque se i lavoratori dell’istituto osl:edaliero pubblico piu vicino dispongono di cinque settimane di vacanze.

Se il lavoratore assume o lascia il lavoro nel corso dell’anno, le vacanze sono stabilite in ragione della durata del rapporto di lavoro nell’anno considerato.

In caso d’assenza per più di tre mesi nel corso di un anno di servizio, il datore di lavoro può ridurre le vacanze di un dodicesimo per ogni altro mese intero d’assenza. Le vacanze non possono tuttavia essere ridotte oltre la metà.

I giorni festivi e le assenze per cui il datore di lavoro è tenuto a pagare il salario secondo l’articolo 15 non possono essere computati nelle vacanze.

Il datore di lavoro stabilisce il periodo delle vacanze tenendo conto dei desideri del lavoratore per quanto compatibili con gli interessi dell’istituto.

Art. 12 Congedo

Il lavoratore ha diritto a un congedo fino a tre giorni, senza riduzione del salario e senza computazione nelle vacanze o nei suoi giorni di riposo per:

  1. matrimonio;
  2. parto della moglie;
  3. morte del coniuge, di consanguinei in linea ascendente e discendente, di figliastri e figli adottivi;
  4. trasloco;
  5. ispezione militare dell’armamento e equipaggiamento.

Art. 13 Salario lordo

Il salario lordo deve corrispondere al settore d’attività, al grado di formazione e alle capacità del lavoratore. È riesaminato almeno una volta all’anno, adeguato alle prestazioni e agli anni di servizio del lavoratore e all’eventuale rincaro. Se i Cantoni hanno emanato prescrizioni sulla retribuzione del personale sanitario di pubblici istituti, le aliquote ivi previste sono applicabili per analogia. Se un Cantone non ha stabilito prescrizioni sulla rimunerazione del personale sanitario, le aliquote si determinano secondo quelle dei Cantoni vicini.

Il salario è pagato mensilmente.

Art. 14 Prestazioni in natura

Il datore di lavoro può ridurre il salario proporzionalmente alle sue prestazioni in natura se queste sono comprese nel salario lordo o se per queste sono pagate speciali indennità. La riduzione non può essere maggiore di quella operata, per le stesse prestazioni, dagli istituti pubblici cantonali della regione considerata.

Fintanto che il salario è ridotto per la fornitura di una camera, il datore di lavoro può disporre eventualmente della stessa soltanto col consenso del lavoratore.

Il datore di lavoro provvede a sue spese alla pulizia dell’abbigliamento professionale del lavoratore.

Art. 15 Salario in caso d’impedimento al lavoro

Il lavoratore impedito di lavorare per malattia o infortunio sopravvenuto senza sua colpa, per gravidanza, puerperio, servizio militare o di protezione civile svizzero obbligatorio, come anche per servizio complementare femminile o per servizio della Croce Rossa, ha diritto, in uno spazio di 12 mesi, al salario completo per:

  1. due settimane nel primo mese di servizio;
  2. un mese dall’inizio del secondo alla fine del sesto mese di servizio;
  3. due mesi dall’inizio del settimo alla fine del dodicesimo mese di servizio;
  4. tre mesi nel secondo anno di servizio;
  5. quattro mesi nel terzo anno di servizio;
  6. cinque mesi nel quarto anno di servizio;
  7. sei mesi dal principio del quinto anno di servizio in poi.

Art. 16 Ospedalizzazione del lavoratore

In caso d’ospedalizzazione nell’istituto dove lavora, il lavoratore ha diritto alle cure in una camera singola o doppia, alla tariffa applicabile alla classe comune.

Art. 17 Assicurazione contro le malattie

Il lavoratore è tenuto a conchiudere un’assicurazione contro le malattie. L’assicurazione deve comprendere almeno le spese di cura.

La metà dei premi dell’assicurazione per spese di cura è pagata dal datore di lavoro.

Art. 18 Assicurazione contro gli infortuni

Il datore di lavoro deve assicurare il lavoratore contro gli infortuni professionali, incluse le infezioni se derivano dall’attività professionale, e contro quelli non professionali:

  1. per un’indennità giornaliera dell’80 per cento del salario, durante un anno dal giorno in cui cessa il diritto al salario conformemente all’articolo 15;
  2. per le spese di cura, durante almeno due anni;
  3. per un capitale in caso di infortunio letale pari ad almeno 1000 volte il guadagno giornaliero se l’assicurato è coniugato o ha un obbligo di mantenimento giornaliero, e ad almeno 500 volte il guadagno giornaliero negli altri casi;
  4. per un’indennità pari almeno a 2000 volte il guadagno giornaliero, in caso d’invalidità totale.

I contributi per l’assicurazione contro gli infortuni professionali sono a carico del datore di lavoro, quelli per l’assicurazione contro gli infortuni non professionali a carico del lavoratore.

Art. 19 Assicurazione per la vecchiaia e l’invalidità

Il datore di lavoro deve conchiudere in favore del lavoratore, indipendentemente dalle assicurazioni pubbliche obbligatorie, un’assicurazione complementare per la vecchiaia e l’invalidita. Datore di lavoro e lavoratore contribuiscono al pagamento dei premi di questa assicurazione pagando ciascuno almeno il sei per cento del salario determinante per l’AVS federale.

Il datore di lavoro invigila sull’esecuzione dell’assicurazione complementare. Può dedurre dal salario il contributo del lavoratore e pagarlo direttamente all’ente assicurativo insieme con il suo proprio contributo. Se il lavoratore è già assicurato secondo il capoverso 1, il datoreve pagargli, dalla sua entrata in servizio, un’indennità che gli permetta di adempiere completamente l’obbligo di assicurarsi. L’ammontare di tale indennità deve essere pari a quello del contributo che il datore di lavoro dovrebbe pagare in virtù del capoverso 1.

L’assicurazione complementare può essere attuata con una cassa istituita dal datore di lavoro o da un terzo, con un’assicurazione individuale o collettiva. Se fosse impossibile per motivi di salute o di età, ad essa può esser sostituito un sistema di deposito a risparmio.

Art. 20 Applicazione del Codice delle obbligazioni, riserva del diritto pubblico

I punti non disciplinati dal presente contratto normale sono retti dal Codice delle obbligazioni 5 .

Rimangono riservate le prescrizioni del diritto pubblico.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente contratto normale entra in vigore il 1° gennaio 1972.

Alla stessa data è abrogato il decreto del Consiglio federale del 7 maggio 1963 6 concernente il contratto normale di lavoro per il personale sanitario diplomato.