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232.112.3

Ordinanza
sull’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici

del 23 novembre 2016 (Stato 1° gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 50 capoverso 2 della legge del 28 agosto 1992 1 sulla protezione
dei marchi,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere per i prodotti cosmetici.

Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 23 dicembre 1992 2 sulla protezione dei marchi.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intende per:

  1. prodotti cosmetici: i prodotti cosmetici ai sensi della legislazione svizzera sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso;
  2. sfuso: le sostanze o miscele di sostanze utilizzate in un prodotto cosmetico prima del riempimento dell’imballaggio primario o prima dell’assemblaggio con l’applicatore;
  3. applicatore: il dispositivo facente parte di un prodotto cosmetico o del suo imballaggio che permette l’utilizzo del prodotto cosmetico, in particolare la sua applicazione;
  4. costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione: i costi di produzione secondo l’articolo 4, esclusi i costi delle materie;
  5. imballaggio primario: l’imballaggio utilizzato per la conservazione di un prodotto cosmetico e quindi a diretto contatto con il prodotto cosmetico.

Art. 3 Principio

Un prodotto cosmetico è considerato di provenienza svizzera, se:

  1. almeno il 60 per cento dei costi di produzione è realizzato in Svizzera;
  2. almeno l’80 per cento dei costi di ricerca, sviluppo e fabbricazione è realizzato in Svizzera; e
  3. le attività seguenti si svolgono in Svizzera o nel luogo indicato in Svizzera:1.la produzione dello sfuso,2.il riempimento dell’imballaggio primario con il prodotto cosmetico o l’assemblaggio dello sfuso con l’applicatore in un prodotto cosmetico pronto per l’uso, e3.i controlli di qualità e le certificazioni prescritti per legge o disciplinati in modo uniforme all’interno di un settore.

Art. 4 Costi di produzione determinanti

Nel calcolo dei costi di produzione sono considerati soltanto i costi seguenti:

  1. i costi di ricerca e sviluppo, in particolare i costi dei test di verifica della stabilità di un prodotto cosmetico, i costi relativi agli esami di compatibilità dell’imballaggio, i costi dei test di resistenza microbiologica e i costi per il trasferimento dei processi di laboratorio nella produzione industriale (costi di upscaling);
  2. i costi di produzione dello sfuso, inclusi i costi delle materie;
  3. i costi di riempimento dell’imballaggio primario con il prodotto cosmetico e di assemblaggio dello sfuso con un applicatore in un prodotto cosmetico pronto per l’uso;
  4. i costi realizzati nell’ambito della produzione di un prodotto cosmetico per il rispetto delle prescrizioni in materia di protezione della salute, dell’informazione dei consumatori e della valutazione della sicurezza, segnatamente i costi per l’allestimento di un dossier per la valutazione della sicurezza, per l’ammissione, la registrazione o la notifica di un prodotto cosmetico e per la gestione di una documentazione informativa sul prodotto, salvo che tali costi siano obbligatoriamente realizzati all’estero;
  5. i costi per i controlli di qualità e le certificazioni ai sensi dell’articolo 3 lettera c numero 3.

Sono esclusi dal calcolo ai sensi del capoverso 1 in particolare:

  1. i costi per lo svolgimento di test condotti in primo luogo ai fini della commercializzazione del prodotto cosmetico;
  2. i costi d’imballaggio e i costi degli applicatori, fatti salvi i costi secondo il capoverso 1 lettere a e c;
  3. le spese di trasporto del prodotto cosmetico;
  4. le spese di stoccaggio del prodotto cosmetico;
  5. le spese di commercializzazione, quali le spese di marketing e i costi del servizio ai clienti.

Art. 5 Indicazioni concernenti attività specifiche

Qualora un prodotto cosmetico non soddisfi i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere nel suo insieme, è ammesso l’utilizzo di indicazioni concernenti attività specifiche legate alla produzione del prodotto, se l’attività in questione si è svolta interamente in Svizzera o nel luogo indicato in Svizzera.

L’indicazione concernente la provenienza dell’attività specifica non deve lasciar supporre che si riferisca al prodotto cosmetico nel suo insieme.

Non è ammesso l’uso della croce svizzera o di altre indicazioni indirette di provenienza svizzere né di segni con esse confondibili in relazione con l’indicazione concernente attività specifiche.

Art. 6 Indicazioni di provenienza per singole materie

Qualora un prodotto cosmetico non soddisfi i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere nel suo insieme, è ammesso l’utilizzo di indicazioni concernenti la provenienza svizzera per singole materie se:

  1. le materie in questione sono evocative o rilevanti per le caratteristiche sostanziali del prodotto cosmetico e provengono interamente dalla Svizzera; e
  2. nell’ambito della produzione del prodotto cosmetico le attività secondo l’articolo 3 lettera c si svolgono in Svizzera o nel luogo indicato in Svizzera.

L’indicazione della provenienza svizzera non deve essere riportata in caratteri di dimensioni superiori a quelli impiegati per la denominazione specifica del prodotto cosmetico.

Non è ammesso l’uso della croce svizzera e di altre indicazioni indirette di provenienza svizzere né di segni con esse confondibili.

L’indicazione della provenienza delle singole materie non deve lasciare supporre che si riferisca al prodotto cosmetico nel suo insieme.

Art. 7 Indicazione obbligatoria dell’origine della merce

In caso di disposizioni imperative che, per l’immissione sul mercato di un prodotto cosmetico che non soddisfa i requisiti per l’utilizzo di indicazioni di provenienza svizzere, impongono che la Svizzera sia menzionata quale Paese di origine sul prodotto, o che il prodotto sia contrassegnato con qualsiasi altra indicazione relativa all’origine svizzera, vale quanto segue:

  1. l’indicazione non deve in particolare essere evidenziata con il colore, la dimensione del carattere o la rappresentazione grafica;
  2. l’indicazione deve essere apposta sul prodotto cosmetico o sul suo imballaggio insieme alle altre indicazioni obbligatorie;
  3. non è ammesso l’uso della croce svizzera o di altre indicazioni indirette di provenienza svizzere né di segni con esse confondibili.

Se l’esportazione di determinati prodotti cosmetici è soggetta a disposizioni imperative, in contrasto con le prescrizioni del capoverso 1, nel Paese di destinazione, prevalgono le regole del Paese di destinazione.

Art. 8 Indicazioni relative alla disponibilità delle materie in Svizzera

A titolo d’informazione per i fabbricanti di prodotti cosmetici, il settore può tenere una lista con indicazioni relative alla disponibilità delle materie in Svizzera.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.