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232.23

Legge federale
concernente la protezione dei nomi
e degli emblemi dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
e d’altre organizzazioni intergovernative

del 15 dicembre 1961 (Stato 1° luglio 2023)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 122 della Costituzione federale 1 ; 2
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 1961,

decreta:

Art. 1

È vietato, salvo autorizzazione esplicita del Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, l’uso dei seguenti contrassegni, appartenenti a detta organizzazione e comunicati alla Svizzera:

  1. nome dell’organizzazione (in qualsiasi lingua);
  2. sue sigle (nelle lingue ufficiali svizzere e in inglese);
  3. suoi stemmi, bandiere e altri emblemi.

Il divieto vale anche per gli emblemi che possono essere confusi con i contrassegni di cui al capoverso 1. 3

Art. 2

È vietato l’uso dei seguenti contrassegni, comunicati alla Svizzera, per il tramite dell’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale e appartenenti alle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite o ad altre organizzazioni intergovernative annesse all’Organizzazione delle Nazioni Unite:

  1. nome di questi enti (nelle lingue ufficiali svizzere e in inglese);
  2. loro sigle (nelle lingue ufficiali svizzere e in inglese);
  3. loro stemmi bandiere e altri emblemi.

Il divieto vale anche per gli emblemi che possono essere confusi con i contrassegni di cui al capoverso 1. 4

Art. 3

È vietato l’uso dei seguenti contrassegni, comunicati alla Svizzera, per il tramite dell’Ufficio internazionale per la protezione della proprietà industriale, e appartenenti ad altre organizzazioni intergovernative delle quali fanno parte uno o più Stati membri dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale:

  1. nomi di queste organizzazioni (nelle lingue ufficiali svizzere e in inglese);
  2. loro sigle (nelle lingue ufficiali svizzere e in inglese);
  3. loro stemmi, bandiere e altri emblemi.

Il divieto vale anche per gli emblemi che possono essere confusi con i contrassegni di cui al capoverso 1. 5

Art. 4

I nomi, le sigle e le riproduzioni degli stemmi, delle bandiere e di altri emblemi degli enti intergovernativi menzionati negli articoli 1–3 che usufruiscono della protezione prevista dalla presente legge sono pubblicati. 6

La protezione avrà effetto, per ogni singolo ente, a contare dal giorno della pertinente pubblicazione.

L’Istituto federale della proprietà intellettuale designa l’organo di pubblicazione. 7

Art. 5

Chiunque, in buona fede e prima della pubblicazione prevista nell’articolo 4, ha incominciato ad usare nomi, sigle, stemmi, bandiere o altri emblemi protetti, può continuare a farne lo stesso uso, purchè non ne derivi alcun pregiudizio agli enti intergovernativi interessati. È riservato l’articolo 11 capoverso 2.

Art. 68

Un segno il cui uso è illecito secondo la presente legge o un segno confondibile con esso non può essere usato come marchio, design, ditta, nome di un’associazione o di una fondazione oppure come loro elemento.

Art. 7

È punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

  1. intenzionalmente e violando le disposizioni della presente legge usa i nomi, le sigle, gli stemmi, le bandiere o altri contrassegni degli enti intergovernativi menzionati negli articoli 1–3 oppure qualsiasi altro segno che può essere confuso con essi;
  2. appone tali contrassegni su insegne commerciali, annunci, prospetti, carte commerciali, pagine Internet o simili, merci o loro imballaggi oppure vende, offre in vendita, importa, esporta o fa transitare oppure mette altrimenti in circolazione merci in tal modo contrassegnate.9

Se agisce per mestiere, l’autore del reato è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria. In casi poco gravi o se l’autore ha agito per negligenza, il giudice può infliggere una multa. 10

Restano riservate le disposizioni più severe della parte speciale del Codice penale svizzero 11 .

... 12

Art. 8

Se una delle infrazioni previste nell’articolo 7 è commessa nell’azienda di una persona giuridica, di una società in nome collettivo, di una società in accomandita o di una impresa individuale, le disposizioni penali si applicano alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire per essa; la persona giuridica, la società o il proprietario dell’impresa individuale risponde tuttavia solidalmente delle spese e delle multe, a meno che la direzione responsabile dimostri di non aver nulla trascurato affinchè le persone in causa osservassero le prescrizioni.

Le persone giuridiche, le società e i proprietari d’imprese individuali, ritenuti solidalmente responsabili, hanno gli stessi diritti degli incolpati.

Art. 9

13

Le sentenze, le decisioni amministrative di carattere penale e le dichiarazioni di non doversi procedere devono essere comunicate, immediatamente e senza spese, nel loro testo integrale, al Ministero pubblico della Confederazione all’intenzione del Consiglio federale.

Art. 10

L’autorità competente prende i provvedimenti conservativi necessari; in particolare essa può ordinare il sequestro delle merci e degli imballaggi contrassegnati in modo contrario alla presente legge.

Anche quando non si può perseguire e condannare una persona determinata, il giudice ordina la rimozione dei contrassegni illegali, oppure, in caso d’impossibilità, la confisca degli oggetti contrassegnati in modo contrario alla presente legge. Pronuncerà inoltre la confisca degli istrumenti e apparecchi che servono esclusivamente all’apposizione di tali segni.

Se il giudice ha ordinato la rimozione dei contrassegni illegali, gli oggetti saranno restituiti al proprietario, a rimozione eseguita, verso pagamento della eventuale multa e delle spese.

Art. 11

La legge federale del 25 marzo 1954 14 concernente la protezione dell’emblema e del nome dell’Organizzazione mondiale della sanità decadrà il giorno in cui i segni, precedentemente protetti dalla detta legge, saranno stati pubblicati conformemente all’articolo 4 della presente.

Chiunque usava detti segni, prima del 17 luglio 1948, può continuare a farne lo stesso uso, purchè non ne derivi alcun pregiudizio all’Organizzazione mondiale della sanità.

Art. 12

Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge. Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 1962 15