In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, e se la situazione lo giustifica, la Commissione giudiziaria può versare all’Incaricato un’indennità pari al massimo a uno stipendio annuo. Tiene conto in particolare dell’età, della situazione professionale e personale, della durata dell’impiego e delle circostanze della risoluzione del rapporto di lavoro.
Il versamento dell’indennità necessita dell’approvazione della Delegazione delle finanze delle Camere federali.
Il versamento di un’indennità è escluso se l’interessato:
- lascia la carica poiché ha raggiunto il limite d’età di cui all’articolo 4 capoverso 2;
- è stato destituito o non è stato rieletto per aver violato gravemente i doveri d’ufficio; o
- di propria iniziativa ha disdetto il rapporto di lavoro o non si candida alla rielezione.
L’indennità è versata sotto forma di prestazione in capitale.
L’indennità dev’essere restituita in tutto o in parte se:
- l’interessato inizia un nuovo rapporto di lavoro entro un anno dalla risoluzione del rapporto di lavoro; e
- la Commissione giudiziaria ritiene opportuno chiederne la restituzione tenendo conto dell’ammontare dell’indennità, del numero di mesi trascorsi senza rapporto di lavoro e dell’importo del nuovo stipendio.