La presente ordinanza disciplina:
- l’attuazione di misure della Confederazione per prevenire la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- l’attuazione di misure della Confederazione per promuovere la collaborazione e il coordinamento tra attori pubblici e privati nel settore della prevenzione e della lotta alla violenza nei confronti delle donne e alla violenza domestica;
- la concessione di aiuti finanziari della Confederazione per misure secondo le lettere a e b attuate da terzi;
- la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a terzi che attuano regolarmente misure secondo le lettere a e b.