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362.1

Convenzione
tra la Confederazione e i Cantoni concernente
la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis
di Schengen e Dublino

del 20 marzo 2009 (Stato 1° aprile 2009)

Visto l’articolo 1 capoverso 2 del decreto federale del 17 dicembre 2004 1
che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l’UE
per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Questa Convenzione disciplina in particolare:

  1. la trasmissione di informazioni tra la Confederazione e i Cantoni nel campo d’applicazione dell’Accordo del 26 ottobre 20042 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS) e dell’Accordo del 26 ottobre 20043 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
  2. la rappresentanza e la partecipazione dei Cantoni nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’Unione europea (UE);
  3. l’elaborazione di posizioni comuni della delegazione svizzera nei comitati misti;
  4. i diritti e gli obblighi reciproci di Confederazione e Cantoni nella trasposizione, nell’applicazione e nello sviluppo di nuovi atti e misure dell’UE secondo l’articolo 7 AAS e l’articolo 4 AAD, che sono notificati dall’UE alla Svizzera (in seguito «nuovi atti e provvedimenti»).

Art. 2 Collaborazione

La Confederazione e i Cantoni collaborano strettamente e di comune intesa nel quadro delle loro competenze negli ambiti interessati dall’acquis di Schengen e Dublino. I Cantoni contribuiscono in particolare allo sviluppo come anche all’applicazione e alla trasposizione dell’acquis di Schengen e Dublino.

La Confederazione e i Cantoni provvedono alle necessarie misure organizzative affinché siano adempiuti in modo tempestivo ed efficace gli obblighi internazionali della Svizzera derivanti dall’AAS 4 e dall’AAD 5 .

Si informano reciprocamente, in modo esaustivo e tempestivo, riguardo ai progetti legislativi interni nei campi d’applicazione dell’AAS e dell’AAD.

Si informano riguardo alla giurisprudenza in questi campi.

Sezione 2 Garanzia dell’informazione, del coordinamento e della cooperazione

Art. 3 Uffici di contatto tra Confederazione e Cantoni

Per la debita applicazione della presente Convenzione, la Confederazione e i Cantoni designano il rispettivo ufficio di contatto.

Art. 4 Trasmissione delle informazioni

Di norma, la Confederazione e i Cantoni s’informano per il tramite dei propri uffici di contatto.

La Confederazione garantisce che le informazioni, i dati e i documenti indirizzati dall’UE alla Svizzera siano trasmessi immediatamente ai Cantoni.

Gestisce un portale elettronico che garantisce a Confederazione e Cantoni un accesso immediato alle informazioni e ai dati.

Art. 5 Coordinamento

Di norma, la Confederazione e i Cantoni discutono internamente i propri pareri prima di comunicarseli per il tramite degli uffici di contatto.

Coordinano la trasposizione di atti e provvedimenti nei campi d’applicazione dell’AAS 6 e dell’AAD 7 , in particolare sotto il profilo temporale.

Sezione 3 Sviluppo, trasposizione e applicazione dell’acquis di Schengen
e Dublino

Art. 6 Partecipazione dei Cantoni ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE

I Cantoni partecipano all’elaborazione delle prese di posizione svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE negli ambiti che concernono le loro competenze o toccano i loro interessi essenziali.

Inviano nei gruppi di lavoro della Confederazione rappresentanti che svolgono i lavori preparatori e di fondo per i negoziati nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE.

Fanno parte della delegazione svizzera e partecipano ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE.

Di norma le delegazioni svizzere nei comitati misti e nei gruppi di lavoro dell’UE sono dirette da un rappresentante della Confederazione.

Art. 7 Notifica

La Confederazione trasmette immediatamente all’ufficio di contatto dei Cantoni le notifiche ricevute dalle istituzioni UE riguardanti i nuovi atti o provvedimenti che la Svizzera deve riprendere nell’ambito dell’acquis di Schengen e Dublino.

Art. 8 Procedura d’adozione

La Confederazione decide riguardo all’adozione di nuovi atti e provvedimenti dell’UE, come anche ai termini necessari.

Se i Cantoni concludono che l’adozione di un nuovo atto o di un nuovo provvedimento dell’UE riguarda le loro competenze o i loro interessi essenziali, il loro parere riveste particolare importanza secondo l’articolo 5 capoverso 1.

Art. 9 Trasposizione

La Confederazione e i Cantoni garantiscono la trasposizione tempestiva di atti o provvedimenti.

Si informano precocemente riguardo alle misure prese e alla conclusione dei lavori di trasposizione.

Sezione 4 Rapporto e assunzione dei costi

Art. 10 Rapporto

La Confederazione e i Cantoni presentano ai comitati misti un rapporto secondo l’articolo 9 capoverso 1 AAS 8 e l’articolo 6 capoverso 1 AAD 9 sull’interpretazione e l’applicazione dell’acquis di Schengen e Dublino da parte delle autorità amministrative e dei tribunali.

Art. 11 Assunzione dei costi

La Confederazione e i Cantoni si assumono i propri costi connessi con la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino, come anche i costi per la partecipazione ai comitati misti e ai gruppi di lavoro dell’UE.

I Cantoni forniscono un contributo adeguato alla gestione del portale Schengen di cui all’articolo 4 capoverso 3.

Sezione 5 Risoluzione dei conflitti

Art. 12

Il Consiglio federale e la Conferenza dei governi cantonali (in seguito «CdC») risolvono di comune intesa le controversie riguardanti la presente Convenzione.

Le divergenze d’interpretazione concernenti la trasposizione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino devono essere appianate mediante negoziati.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 13 Denuncia

La presente Convenzione può essere denunciata per scritto rispettando un termine di sei mesi.

La Confederazione e i Cantoni devono rispettare in ogni caso i loro obblighi correnti.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente Convenzione esige l’approvazione di tutti i Cantoni.

La CdC informa il Consiglio federale riguardo alle approvazioni di cui al capoverso 1.

Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della presente Convenzione dopo aver udito la CdC. 10

20 marzo 2009

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

In nome dei Cantoni:

Il presidente della CdC, Lorenz Bösch